§ 1.6.C82 - Regolamento 13 luglio 1992, n. 2333.
Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:13/07/1992
Numero:2333


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione:
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento, si intende per:
Art. 3.      1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione:
Art. 4.      1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura può essere completata da altre indicazioni,  sempre che:
Art. 5.      1. Le indicazioni di cui all'articolo 3:
Art. 6.      1. Il nome di un'unità geografica, diversa da una regione determinata, di dimensioni inferiori a uno Stato membro o ad un paese terzo può essere indicato unicamente per completare la [...]
Art. 7.      Le indicazioni di cui:
Art. 8.      1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione nei registri tenuti dagli elaboratori, nei documenti ufficiali e, qualora non venga compilato un documento di [...]
Art. 9.      I recipienti impiegati per l'elaborazione e la conservazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 recano contrassegni in caratteri indelebili, in modo che l'organismo incaricato del [...]
Art. 10.      1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione solamente in bottiglie di vetro:
Art. 11.      1. Fatto salvo il paragrafo 2, se l'imballaggio di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 reca una o più indicazioni riferentisi al prodotto imballato, tali indicazioni devono essere [...]
Art. 12.      Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, ogni Stato membro ammette la designazione e la presentazione di prodotti menzionati all'art. 1, paragrafo 1, originari di altri Stati membri e messi in [...]
Art. 13.      1. La designazione e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità dei medesimi, non devono essere erronee o di natura tale da [...]
Art. 14.      1. Le denominazioni di vendita di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono riservate ai prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 1.
Art. 15.      1. I v.s.q.p.r.d. possono essere messi in circolazione soltanto se il tappo reca il nome della regione determinata cui detti vini hanno diritto e le bottiglie sono munite di etichetta fin dalla [...]
Art. 16.      1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la cui designazione o presentazione non risponda alle disposizioni del presente regolamento o alle relative modalità di applicazione non possono [...]
Art. 17.      Nell'ambito delle modalità d'applicazione sono adottate disposizioni transitorie per quanto riguarda:
Art. 18.      1. Il regolamento (CEE) n. 3309/85 è abrogato.
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.C82 - Regolamento 13 luglio 1992, n. 2333.

Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati.

(G.U.C.E. 13 agosto 1992, n. L 231).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione:

     a) dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, elaborati nella Comunità;

     b) dei vini spumanti gassificati definiti al punto 16 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, originari della Comunità;

     c) dei vini spumanti definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi;

     d) dei vini spumanti gassificati definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89, originari dei paesi terzi.

I vini spumanti di cui alla lettera a) comprendono:

     - i vini spumanti di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità,

     - i vini spumanti di qualità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2332/92, e

     - vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata (v.s.q.p.r.d.) di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2332/92.

     2. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano alla designazione dei prodotti ivi indicati:

     a) sull'etichettatura;

     b) nei registri, nei documenti di accompagnamento e negli altri documenti prescritti dalle disposizioni comunitarie,

in appresso denominati «documenti ufficiali», eccettuati i documenti doganali;

     c) nei documenti commerciali, in particolare nelle fatture e nelle bollette di consegna;

     d) negli annunci pubblicitari, qualora il presente regolamento contenga disposizioni particolari al riguardo.

     3. Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili per la presentazione dei prodotti ivi indicati per quanto riguarda;

     a) il recipiente, compreso il dispositivo di chiusura;

     b) l'etichettatura;

     c) l'imballaggio.

     4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili ai prodotti detenuti per la vendita ed a quelli già messi in circolazione.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     - etichettatura, il complesso delle diciture, dei contrassegni, delle illustrazioni, dei marchi o di altre designazioni, che caratterizzano il prodotto, apposti sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

     - imballaggio, gli involucri protettivi, quali carte, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

     - elaboratore di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la persona fisica o giuridica ovvero l'associazione di tali persone che procede all'elaborazione o vi fa procedere per proprio conto;

     - elaborazione, la trasformazione di uve fresche, mosti di uve e di vini in un prodotto menzionato all'articolo 1, paragrafo 1.

TITOLO I

Designazione

 

     Art. 3.

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione:

     a) di una dicitura che precisa la denominazione di vendita, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;

     b) del volume nominale del prodotto;

     c) di una dicitura relativa al tipo di prodotto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;

     d) del titolo alcolometrico volumico effettivo secondo modalità di applicazione da stabilire.

     2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e b), la designazione sull'etichettatura contiene oltre alle indicazioni elencate al paragrafo 1:

     - il nome o la ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità e

     - il nome del comune o della frazione e dello Stato membro in cui la suddetta persona ha la sua sede,

in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5.

     Qualora sull'etichetta figuri il nome o la ragione sociale dell'elaboratore e qualora l'elaborazione abbia luogo in un comune, una frazione o uno Stato membro diversi da quelli di cui al primo comma, secondo trattino, le indicazioni ivi previste sono completate dall'indicazione del nome del comune o della frazione in cui l'elaborazione è effettuata e, se questa ha luogo in un altro Stato membro, dall'indicazione di quest'ultimo.

     Tuttavia gli Stati membri produttori possono rendere obbligatoria l'indicazione solo del nome o della ragione sociale dell'elaboratore [1].

     3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), la designazione sull'etichettatura contiene oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, l'indicazione:

     a) del nome o della ragione sociale dell'importatore, nonché del comune o dello Stato membro in cui questi ha la sede;

     b) del nome o della ragione sociale dell'elaboratore, nonché del comune e del paese terzo in cui questi ha la sede, in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5.

     4. La designazione sull'etichettatura contiene diciture supplementari nei casi seguenti:

     - per i prodotti elaborati con vini originari di paesi terzi, quali quelli previsti all'articolo 68 del regolamento (CEE) n. 822/87, la designazione sull'etichettatura indica che il prodotto è stato elaborato con vini importati e precisa il paese terzo del quale è originario il vino utilizzato per la costituzione della partita;

     - per i v.s.q.p.r.d. è indicato sull'etichettatura il nome della regione determinata nella quale sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del prodotto;

     - per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2332/92, la designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione del nome della varietà di vite da cui sono stati ottenuti, oppure la dicitura «elaborato con uve di varietà aromatiche».

 

     Art. 4.

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura può essere completata da altre indicazioni,  sempre che:

     - non rischino di creare confusione nella mente delle persone cui sono destinate: ciò vale soprattutto per le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3 e per quelle facoltative di cui all'articolo 6;

     - sia rispettato, se del caso, l'articolo 6.

     2. Gli organismi competenti in materia di vigilanza di controllo nel settore del vino spumante possono, osservando le norme generali di procedura adottate da ciascuno Stato membro, esigere dall'elaboratore o dal venditore di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, la prova dell'esattezza delle diciture utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione dello stesso.

Allorché tale richiesta proviene:

     - dall'organismo competente dello Stato membro nel quale è stabilito l'elaboratore o il venditore, la prova è richiesta direttamente a questi da detto organismo;

     - dall'organismo competente di un altro Stato membro, questo fornisce all'organismo competente del paese di stabilimento dell'elaboratore o del venditore, nell'ambito della loro diretta collaborazione, tutti gli elementi utili che consentano a quest'ultimo di esigere la prova di cui trattasi; l'organismo richiedente è informato del seguito dato alla propria richiesta.

Qualora gli organismi competenti constatino che tale prova non è stata fornita, le diciture in questione sono considerate come non conformi al presente regolamento.

 

     Art. 5.

     1. Le indicazioni di cui all'articolo 3:

     - sono raggruppate nello stesso campo visivo sul recipiente e

     - sono presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere nettamente distinte dal complesso delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

E' tuttavia ammesso che le indicazioni obbligatorie relative all'importatore figurino fuori del campo visivo nel quale sono raggruppate le altre indicazioni obbligatorie.

     2. Per l'indicazione della denominazione di vendita, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), viene apposta una delle diciture seguenti:

     a) per un vino spumante di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2332/92, la dicitura «vino spumante»;

     b) per un vino spumante di qualità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2332/92, diverso da quello di cui alla lettera d) del presente paragrafo, la dicitura «vino spumante di qualità» o «Sekt»;

     c) per un v.s.q.p.r.d. di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2332/92:

     - la dicitura «vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata» o «v.s.q.p.r.d.» o «Sekt bestimmter Anbaugebiete» o «Sekt bA», o

     - una dicitura specifica tradizionale scelta dallo Stato membro in cui è avvenuta l'elaborazione tra quelle contemplate all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 823/87 e riprodotta in un elenco da adottare, o

     - uno dei nomi della regione determinata di v.s.q.p.r.d. di cui all'articolo 15, paragrafo 7, terzo comma del regolamento (CEE) n. 823/87, ovvero

     - due di queste diciture usate congiuntamente;

Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere, per taluni v.s.q.p.r.d. prodotti sul loro territorio, che talune delle diciture di cui al primo comma siano usate da sole o congiuntamente [2].

     d) per un vino spumante di qualità del tipo aromatico di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2332/92, la dicitura «vino spumante aromatico di qualità»;

     e) per un vino spumante originario di un paese terzo:

     - «vino spumante» ovvero

     - «vino spumante di qualità» o «Sekt» quando le condizioni per la sua elaborazione siano state riconosciute equivalenti a quelle di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

Per tali vini spumanti, la denominazione di vendita è associata a un riferimento al paese terzo nel quale le uve utilizzate sono state raccolte, vinificate e trasformate in vino spumante. Se i prodotti utilizzati per l'elaborazione del vino spumante sono stati ottenuti in un paese terzo diverso da quello in cui l'elaborazione ha avuto luogo, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, il nome del paese in cui è avvenuta l'elaborazione deve risultare chiaramente tra le indicazioni che figurano sull'etichetta;

     f) per un vino spumante gassificato originario della Comunità o di un paese terzo, la dicitura «vino spumante gassificato». Se la lingua usata per questa dicitura non indica l'aggiunta di anidride carbonica, l'etichetta è completata con i termini «ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica») conformemente a modalità da determinare.

     3. L'indicazione della dicitura relativa al tipo di prodotto determinato dal tenore di zucchero  di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), viene fatta mediante una delle diciture seguenti, comprensibili nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione in cui il prodotto è offerto al consumo umano diretto:

     - "brut nature", "natur herb", "bruto natural", "pas dosé", "dosage zéro" o "dosaggio zero":

se il suo tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali diciture possono essere usate unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la formazione della spuma;

     - "extra brut", "extra herb" o "extra bruto":

se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l;

     - "brut", "herb" o "bruto";

se il tenore di zucchero è inferiore a 15 g/l;

     - "extra dry", "extra trocken" o "extra seco":

se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 20 g/l;

     - "sec", "trocken", "secco" o "asciutto", "dry", "tor", (Omissis), "seco", "torr" o "kuiva":

se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 35 g/l;

     - "demi-sec", "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "halvtor", (Omissis), "semi seco", "meio seco", "halvtorr" o "puolikuiva"; se il tenore di zucchero è compreso tra 33 e 50 g/l;

     - "doux", "mild", "dolce", "sweet", "sod", (Omissis), "dulce", "doce", "soet" o "makea":

se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l.

Se il tenore di zucchero  del prodotto consente l'indicazione di due delle diciture di cui al primo comma, l'elaboratore o l'importatore può usarne una sola, a propria scelta.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico di cui all'articolo 1, secondo comma, rispettivamente lettera b) e lettera c) del regolamento (CEE) n. 2332/92, la dicitura relativa al tipo di prodotto di cui al primo comma può essere sostituita dall'indicazione del tenore di zucchero  espresso in grammi per litro, determinato mediante l'analisi. Per indicare il tipo del prodotto determinato dal tenore di zucchero , sono ammesse nell'etichettatura unicamente le indicazioni di cui al primo e terzo comma [1].

     4. Il nome o la ragione sociale dell'elaboratore, nonché il nome del comune, o della frazione, e dello Stato in cui questi ha la sede sono indicati:

     - per esteso, o

     - per quanto riguarda i prodotti elaborati nella Comunità, in codice, sempre che figurino per esteso il nome o la ragione sociale della persona o dell'associazione di persone diverse dall'elaboratore che è intervenuto nel circuito commerciale del prodotto, nonché il comune, o la frazione, e lo Stato membro in cui tale persona o associazione hanno la sede.

     5. Qualora il nome di un comune o di una frazione figuri sull'etichetta, per indicare la sede dell'elaboratore o di un'altra persona che abbia partecipato al circuito commerciale oppure per precisare il luogo dell'elaborazione e qualora tale indicazione comporti il nome di una regione determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87, diversa da quella che può essere utilizzata per designare il prodotto in questione, l'indicazione del nome avviene in base a un codice.

     Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere, per la designazione dei prodotti elaborati nel proprio territorio, altre opportune misure, in particolare per quanto riguarda la dimensione dei caratteri da utilizzare per questa indicazione, in modo da evitare confusioni relative all'origine geografica del vino.

     6. Le diciture indicanti il modo di elaborazione possono essere stabilite dalle modalità di applicazione.

 

     Art. 6.

     1. Il nome di un'unità geografica, diversa da una regione determinata, di dimensioni inferiori a uno Stato membro o ad un paese terzo può essere indicato unicamente per completare la designazione:

     - di un v.s.q.p.r.d.,

     - di un vino spumante di qualità cui è stato attribuito, mediante le modalità d'applicazione, il nome di tale unità geografica, oppure

     - di un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione riconosciute equivalenti a quelle di un vino spumante di qualità recante il nome di una unità geografica, nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

Tale indicazione è autorizzata soltanto a condizione che:

     a) sia conforme alle disposizioni dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata effettuata l'elaborazione del vino spumante;

     b) l'unità geografica in causa sia delimitata con precisione;

     c) tutte le uve dalle quali il prodotto in questione è stato ottenuto provengano da tale unità geografica, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio;

     d) per un v.s.q.p.r.d. tale unità geografica sia situata entro i confini della regione determinata di cui il vino in causa reca il nome;

     e) per i vini spumanti di qualità, il nome di tale unità geografica non sia previsto per designare un v.s.q.p.r.d.

In deroga al secondo comma, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare l'indicazione del nome di un'unità geografica di dimensioni inferiori a una regione determinata per completare la designazione di un v.s.q.p.r.d., se il prodotto è stato ottenuto almeno per l'85% da uve raccolte in tale unità.

     2. Il nome di una varietà di vite può essere usato unicamente per completare la designazione di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

     - lettera a), oppure

     - lettera c), soggetto a condizioni di elaborazione riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

Si può indicare il nome di una varietà di vite o di un sinonimo di tale nome soltanto se:

     a) la coltivazione di tale varietà e l'impiego dei prodotti da essa ottenuti sono conformi alle disposizioni della Comunità o del paese terzo in cui sono state raccolte le uve utilizzate;

     b) tale varietà figura in un elenco che sarà adottato dallo Stato membro in cui sono stati ottenuti i prodotti utilizzati per la costituzione della partita; per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d., tale elenco è compilato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 o dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2332/92;

     c) il nome di questa varietà non può essere confuso con il nome di una regione determinata o di un'unità geografica usato per designare un altro vino prodotto o importato nella Comunità;

     c) bis) il nome di tale varietà non è ripetuto nella stessa espressione, salvo se esistono più varietà recanti questo stesso nome e se quest'ultimo figura in un elenco che sarà adottato dallo Stato membro produttore. Tale elenco è comunicato alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri [3];

     d) il prodotto è interamente ottenuto da uve della varietà in questione, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se detta varietà caratterizza in modo determinante il prodotto ottenuto.

     e) la durata del processo di elaborazione comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita, non è stata inferiore a 90 giorni, sempre che la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce siano, come minimo, così stabilite:

     - 60 giorni;

     - 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori.

Tuttavia questa disposizione non si applica ai vini spumanti del tipo aromatico di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità [4].

In deroga al secondo comma, gli Stati membri produttori possono:

     - ammettere l'indicazione del nome di una varietà di vite se il prodotto è ottenuto almeno per l'85% da uve della varietà in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se detta varietà caratterizza in misura determinante il prodotto ottenuto;

     - ammettere l'indicazione di due o tre varietà di viti se previsto dalla normativa dello Stato membro produttore sempre che tutte le uve dalle quali il prodotto è stato ottenuto provengano da tali varietà, fatta eccezione per i prodotti contenuti negli sciroppi zuccherini e negli sciroppi di dosaggio, e la miscela di tali varietà caratterizzi in misura determinante il prodotto ottenuto [5],

     - limitare l'indicazione a determinati nomi di varietà di viti di cui al secondo comma.

     3. La dicitura «fermentazione in bottiglia» può essere utilizzata solamente per designare:

     - un v.s.q.p.r.d.,

     - un vino spumante di qualità, oppure

     - un vino spumante originario di un paese terzo, soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

L'uso della dicitura prevista al primo comma è ammesso solamente se:

     a) il prodotto utilizzato è diventato spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

     b) la durata del processo di elaborazione comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione e calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita non è stata inferiore a nove mesi;

     c) la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce sono state almeno di 90 giorni [6];

     d) il prodotto utilizzato è stato separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo di travaso o mediante sboccatura.

     4. Può essere utilizzata per la designazione solo l'indicazione delle diciture «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico» nonché delle diciture che risultano da una traduzione di questi termini:

     - un v.s.q.p.r.d.,

     - un vino spumante di qualità, oppure

     - un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

L'uso di una delle diciture di cui al primo comma è ammesso solamente se il prodotto utilizzato:

     a) è stato trasformato in spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,

     b) è rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita,

     c) è stato separato dalle fecce mediante sboccatura.

     5. Una dicitura relativa al metodo di elaborazione, inclusiva del nome di una regione determinata o di un'altra unità geografica o di un termine derivato da uno di questi nomi, può essere utilizzata solamente per designare:

     - un v.s.q.p.r.d.,

     - un vino spumante di qualità, oppure

     - un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

L'uso di tale dicitura è ammesso solamente per designare un prodotto che ha diritto a un'indicazione geografica di cui al primo comma.

Tuttavia, il riferimento al metodo di elaborazione detto «méthode champenoise», se è di uso tradizionale, può essere usato in associazioni con una dicitura equivalente relativa a questo metodo di elaborazione per cinque campagne viticole a partire dal 1o settembre 1989 per vini che non hanno diritto alla denominazione controllata «Champagne».

L'uso di una delle diciture di cui al terzo comma è inoltre ammesso solamente se sono rispettate le condizioni previste al paragrafo 4, secondo comma.

     6. sono riservate per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma:

     a) Il termine "Winzersekt" è riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Germania e il termine "Hauersekt" è riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Austria che soddisfino le seguenti condizioni:

     - essere ottenuti a partire da uva vendemmiata nella stessa azienda vitivinicola, incluse le associazioni di produttori, in cui l'elaboratore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, effettua la vinificazione dell'uva destinata all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.,

     - essere commercializzati dall'elaboratore di cui al primo trattino e presentati con etichette contenenti indicazioni sull'azienda vitivinicola, il vitigno e l'annata.

In base alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere stabilite condizioni supplementari per l'utilizzazione della dicitura «Winzersekt» e per l'impiego di diciture equivalenti in altre lingue della Comunità.

Secondo la medesima procedura uno Stato membro può essere autorizzato a prevedere modalità speciali, in particolare

più restrittive.

Le diciture previste nei commi precedenti possono essere utilizzate solo nella lingua d'origine [7];

     b) la dicitura "Crémant" ai v.s.q.p.r.d.:

     - ai quali lo Stato membro in cui è effettuata l'elaborazione attribuisce questa dicitura, associandola al nome della regione determinata,

     - che sono stati ottenuti da mosti prodotti mediante torchiatura di uve intere per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. bianchi, entro il limite di 100 litri per 150 kg di uve vendemmiate,

     - che hanno un tenore massimo di anidride solforosa di 150 mg/l,

     - che hanno un tenore di zucchero inferiore a 50 mg/l, e

     - che sono stati ottenuti rispettando le eventuali regole particolari supplementari stabilite per la loro elaborazione e designazione dallo Stato membro nel quale ha avuto luogo l'elaborazione.

Tuttavia, in deroga al primo trattino, per i v.s.q.p.r.d. cui lo Stato membro interessato non attribuirà la dicitura "Crémant" secondo la presente disposizione, i produttori di tali v.s.q.p.r.d. possono utilizzare tale dicitura purché essi l'abbiano tradizionalmente utilizzata durante almeno 10 anni anteriormente al 1° luglio 1996.

Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i casi nei quali fa ricorso a tale deroga [6].

     7. L'annata di raccolta può essere indicata unicamente per completare la designazione di:

     - un v.s.q.p.r.d.,

     - un vino spumante di qualità, oppure

     - un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

L'indicazione dell'annata di raccolta è ammessa solamente se il prodotto è ottenuto almeno per l'85% da uve raccolte durante l'annata in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.

Per i v.s.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, gli Stati membri possono tuttavia stabilire che l'indicazione dell'annata di raccolta è ammessa solamente se il prodotto è interamente ottenuto da uve raccolte durante l'annata in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.

     8. L'uso di una dicitura indicante una qualità superiore è ammesso solamente per:

     - un v.s.q.p.r.d.,

     - un vino spumante di qualità, oppure

     - un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

     9. Uno Stato membro o un paese terzo può essere indicato con il suo nome o con l'aggettivo da esso derivato, combinato con la denominazione di vendita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, soltanto se il prodotto stesso è stato ottenuto esclusivamente con uve raccolte e vinificate nel territorio dello stesso Stato membro o dello stesso paese terzo nel quale è avvenuta l'elaborazione del prodotto.

     10. La designazione di uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può essere accompagnata da una dicitura o da un contrassegno riferentisi a una medaglia o ad un premio ottenuti tramite la partecipazione ad un concorso, o ad una qualsiasi altra distinzione, solo a condizione che tali distinzioni siano state attribuite, da un ente ufficiale o ufficialmente riconosciuto a tal fine, a un quantitativo determinato del prodotto in questione.

     11. L'uso delle diciture «Premium» o «Riserva» può essere utilizzato solamente per completare:

     - l'indicazione «vino spumante di qualità» o

     - l'indicazione di una delle diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c).

La dicitura "Riserva" può, se del caso, essere completata da una qualificazione supplementare alle condizioni stabilite dallo Stato membro produttore [1].

     12. Se del caso, le modalità di applicazione possono stabilire:

     a) condizioni per l'uso:

     - della dicitura di cui al paragrafo 8;

     - delle diciture relative ad un modo di elaborazione diverse da quelle di cui ai paragrafi da 3 a 6;

     - delle diciture relative a caratteristiche particolari delle varietà di viti da cui il prodotto è stato ottenuto;

     b) un elenco delle diciture di cui alla lettera a).

 

     Art. 7.

     Le indicazioni di cui:

     - all'articolo 3 sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna di tali indicazioni;

     - all'articolo 4 sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Per i prodotti messi in circolazione nel proprio territorio, gli Stati membri possono permettere che tali indicazioni siano redatte anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità, sempre che l'impiego di questa lingua sia d'uso corrente e tradizionale nello Stato membro interessato o in parte del suo territorio.

Tuttavia:

     a) per i v.s.q.p.r.d. od i vini spumanti di qualità, l'indicazione:

     - del nome della regione determinata di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

     - del nome di un'altra unità geografica di cui all'articolo 6, paragrafo 1,

è fatta unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata l'elaborazione; per i prodotti precitati elaborati in Grecia, tali indicazioni possono essere ripetute in una o più altre lingue ufficiali della Comunità;

     b) per i prodotti originari di paesi terzi:

     - l'uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui è avvenuta l'elaborazione è ammesso, sempre che le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 siano redatte anche in una lingua ufficiale della Comunità;

     - la traduzione in una lingua ufficiale della Comunità di talune indicazioni di cui all'articolo 4 può essere disciplinata da modalità d'applicazione;

     c) per i prodotti originari della Comunità e destinati all'esportazione, le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 redatte in una lingua ufficiale della Comunità possono essere ripetute in una lingua diversa.

 

     Art. 8.

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione nei registri tenuti dagli elaboratori, nei documenti ufficiali e, qualora non venga compilato un documento di accompagnamento, nei documenti commerciali comporta perlomeno:

     - le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), e, secondo il caso, paragrafo 2 o paragrafo 3,

     - le indicazioni di cui all'articolo 6, ove siano riprodotte o si preveda di riprodurle sull'etichettatura.

La designazione nei registri tenuti da persone diverse dagli elaboratori comporta perlomeno le indicazioni di cui al primo comma. In tal caso le indicazioni di cui al secondo trattino possono essere sostituite nei registri dal numero del documento d'accompagnamento e dalla data della sua compilazione.

     2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono fatte conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

TITOLO II

Presentazione

 

     Art. 9.

     I recipienti impiegati per l'elaborazione e la conservazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 recano contrassegni in caratteri indelebili, in modo che l'organismo incaricato del controllo possa identificarne rapidamente il contenuto, sulla scorta dei registri o dei documenti che ne fanno le veci.

Tuttavia, per i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, riempiti con lo stesso prodotto e immagazzinati insieme nella stessa partita, la marcatura dei recipienti può essere sostituita da quella dell'intera partita, sempre che quest'ultima sia nettamente separata dalle altre.

 

     Art. 10.

     1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione solamente in bottiglie di vetro:

     a) chiuse con:

     - un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia,

     - un altro dispositivo di chiusura adeguato, quando si tratti di bottiglie con un contenuto nominale non superiore a 0,20 litri, e

     b) provviste di un'etichettatura conforme al presente regolamento. Il dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino non può essere rivestito da una capsula o da una lamina contenenti piombo.

     Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono ottenuti mediante seconda fermentazione in bottiglia di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, determinate eccezioni per i vini spumanti ancora in fase di elaborazione, chiusi con tappo provvisorio e non etichettati, possono essere:

     a) definite dallo Stato membro produttore, a condizione che tali vini:

     - siano destinati a diventare v.s.q.p.r.d.,

     - circolino unicamente tra elaboratori all'interno della regione determinata in questione,

     - siano muniti di un documento di accompagnamento

e

     - costituiscano oggetto di controlli specifici;

     b) applicate, sino al 31 dicembre 2001, agli elaboratori di vini spumanti di qualità che sono stati espressamente autorizzati dallo Stato membro interessato e che rispettano le condizioni stabilite da quest'ultimo, segnatamente in materia di controllo.

Anteriormente al 30 giugno 2000 gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale eccezione. La Commissione, se del caso, presenta le proposte necessarie per la sua proroga [1].

     1 bis. Possono essere imbottigliati in bottiglie di tipo "sciampagnotte" o simili, munite di un dispositivo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), in previsione della vendita, dell'immissione in circolazione o dell'esportazione, unicamente:

     - i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

     - le bevande per le quali tale imbottigliamento è di uso tradizionale e:

     - rispondenti alle definizioni di vino frizzante o di vino frizzante gassificato di cui ai punti 17 e 18 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87,

oppure

     - ottenute mediante fermentazione alcoolica di un frutto o di un'altra materia prima agricola, segnatamente i prodotti di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/89 e i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1601/91,

oppure

     - aventi un titolo alcolometrico volumico acquisito non superiore a 1,2% vol.

     - i prodotti che, nonostante tale tipo di imbottigliamento, non sono atti a ingenerare confusione o indurre in errore il consumatore quanto all'effettiva natura del prodotto stesso.

Le modalità di applicazione del primo comma sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 [8].

     2. Le modalità di etichettatura che non formino oggetto del presente regolamento possono essere disciplinate dalle modalità di applicazione del medesimo, in particolare per quanto concerne:

     a) l'apposizione delle etichette sui recipienti;

     b) la dimensione minima delle etichette;

     c) la ripartizione sulle etichette degli elementi di designazione;

     d) la dimensione dei caratteri stampati sulle etichette;

     e) l'uso di contrassegni, illustrazioni o marchi.

 

     Art. 11.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, se l'imballaggio di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 reca una o più indicazioni riferentisi al prodotto imballato, tali indicazioni devono essere conformi al presente regolamento.

     2. Se i recipienti contenenti un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono presentati per la vendita al consumatore finale in un imballaggio, questo deve essere rivestito di un'etichettatura conforme al presente regolamento.

Le modalità intese ad evitare un rigore eccessivo nel caso di imballaggi specifici contenenti, in piccole quantità, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, soli o associati ad altri prodotti, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

TITOLO III

Disposizioni generali

 

     Art. 12.

     Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, ogni Stato membro ammette la designazione e la presentazione di prodotti menzionati all'art. 1, paragrafo 1, originari di altri Stati membri e messi in circolazione nel proprio territorio, ove esse siano conformi alle disposizioni comunitarie e ammesse in virtù del presente regolamento nello Stato membro in cui il prodotto è stato elaborato.

 

     Art. 13.

     1. La designazione e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità dei medesimi, non devono essere erronee o di natura tale da creare confusione o da indurre in errore le persone alle quali si rivolgono, in particolare per quanto riguarda:

     - le indicazioni previste agli articoli 3 e 6; questa disposizione si applica anche se dette indicazioni costituiscono una traduzione, menzionano la provenienza effettiva o sono utilizzate con l'aggiunta di parole quali «natura», «tipo»,

«metodo», «imitazione», «marchio» o «simili»;

     - le caratteristiche dei prodotti, in particolare la natura, la composizione, il titolo alcolometrico volumico, il colore, l'origine o la provenienza, la qualità, la varietà di vite, l'annata o il volume nominale dei recipienti;

     - l'identità e la qualità delle persone fisiche o giuridiche o delle associazioni di persone che partecipano o hanno partecipato all'elaborazione o alla commercializzazione del prodotto.

Il nome geografico che designa una regione determinata per un v.s.q.p.r.d. deve essere sufficientemente preciso e notoriamente connesso con l'area di produzione affinché, in considerazione delle situazioni esistenti, si possano evitare le confusioni.

     2. Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono completate con marchi, questi ultimi non devono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni:

     a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore, ai sensi del paragrafo 1, le persone alle quali si rivolgono, o

     b) che possono essere confusi con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino di qualità prodotto in una regione determinata compreso un v.s.q.p.r.d. o di un vino importato la cui designazione è disciplinata da norme comunitarie o con la designazione di un altro prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o che siano identici alla designazione di tale prodotto, senza che i prodotti utilizzati per la costituzione della partita del vino spumante in questione abbiano diritto a tale designazione o presentazione.

     3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che contempla termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata, può, anche se non ha diritto all'impiego di questo nome ai sensi del paragrafo 2, continuare ad usare questo marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87 per quanto riguarda i v.q.p.r.d. il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzioni.

I marchi conformi alle condizioni del primo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d.

     4. La designazione, la presentazione e la pubblicità di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non possono indicare, implicare o suggerire che il prodotto in questione è un vino spumante [9].

 

     Art. 14.

     1. Le denominazioni di vendita di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono riservate ai prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere che il termine «vino spumante» possa essere utilizzato, sotto forma di denominazione composta, per la designazione di una bevanda del codice NC 2206 00 91 ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di un'altra materia prima agricola, se l'utilizzazione di tali denominazioni composte è di uso tradizionale, conformemente alla legislazione esistente il 29 novembre 1985.

     2. Le denominazioni composte di cui al paragrafo 1, secondo comma figurano sull'etichettatura in caratteri dello stesso tipo, dello stesso colore e di altezza tale da distinguerle nettamente dalle altre indicazioni.

 

     Art. 15.

     1. I v.s.q.p.r.d. possono essere messi in circolazione soltanto se il tappo reca il nome della regione determinata cui detti vini hanno diritto e le bottiglie sono munite di etichetta fin dalla partenza dal luogo di elaborazione.

Per l'etichettatura possono tuttavia essere ammesse deroghe, purché sia assicurato un controllo adeguato.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

     Secondo la medesima procedura sono adottate le disposizioni derogatorie relative all'apposizione sul tappo del nome di cui al paragrafo 1, primo comma, qualora, all'atto del controllo da parte delle autorità competenti, un vino spumante non sia riconosciuto come v.s.q.p.r.d [1].

 

     Art. 16.

     1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la cui designazione o presentazione non risponda alle disposizioni del presente regolamento o alle relative modalità di applicazione non possono essere detenuti per la vendita, né messi in circolazione nella Comunità, né esportati. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti destinati all'esportazione, deroghe alle disposizioni del presente regolamento possono:

     - essere utilizzate dagli Stati membri qualora la legislazione del paese terzo importatore lo esiga;

     - essere previste nelle modalità d'applicazione nei casi non compresi nel primo trattino.

     2. Lo Stato membro sul cui territorio si trova il prodotto, la designazione o presentazione del quale non risponda alle disposizioni del paragrafo 1 prende le misure necessarie per sanzionare le infrazioni commesse secondo la gravità di queste ultime.

Lo Stato membro può tuttavia autorizzare la detenzione del prodotto in questione ai fini della vendita, dell'immissione in commercio nella Comunità o dell'esportazione sempre che la designazione e la presentazione del prodotto siano rese conformi al paragrafo 1.

 

     Art. 17.

     Nell'ambito delle modalità d'applicazione sono adottate disposizioni transitorie per quanto riguarda:

     - l'immissione in circolazione dei prodotti la cui designazione o presentazione non risponda alle disposizioni del presente regolamento;

     - l'utilizzazione delle scorte di etichette o di altri accessori per l'etichettatura, stampati o fabbricati prima del 1o settembre 1986.

 

     Art. 18.

     1. Il regolamento (CEE) n. 3309/85 è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura in allegato.

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1992, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, che è applicabile e decorrere dal 1° gennaio 1993.

 

ALLEGATO

Tabella di concordanza

 

 

 

Articolo 1                       Articolo 1

Articolo 2 primo trattino        Articolo 2 primo trattino

Articolo 2 secondo trattino      Articolo 2 secondo trattino

Articolo 5 paragrafo 4, primo    Articolo 2 terzo trattino

comma

Articolo 5 paragrafo 4, primo    Articolo 2 quarto trattino

comma

Articolo 3                       Articolo 3

Articolo 4                       Articolo 4

Articolo 5 paragrafo 1           Articolo 5 paragrafo 1

Articolo 5 paragrafo 2           Articolo 5 paragrafo 2

Articolo 5 paragrafo 3           Articolo 5 paragrafo 3

Articolo 5 paragrafo 4,          Articolo 5 paragrafo 4

secondo comma

Articolo 5 paragrafo 5           Articolo 5 paragrafo 5

Articolo 5 paragrafo 6           Articolo 5 paragrafo 6

Articolo 6 paragrafo 1           Articolo 6 paragrafo 1

Articolo 6 paragrafo 2           Articolo 6 paragrafo 2

Articolo 6 paragrafo 3           Articolo 6 paragrafo 3

Articolo 6 paragrafo 4           Articolo 6 paragrafo 4

Articolo 6 paragrafo 5           Articolo 6 paragrafo 5

Articolo 6 paragrafo 5 bis       Articolo 6 paragrafo 6

Articolo 6 paragrafo 6           Articolo 6 paragrafo 7

Articolo 6 paragrafo 7           Articolo 6 paragrafo 8

Articolo 6 paragrafo 8           Articolo 6 paragrafo 9

Articolo 6 paragrafo 9           Articolo 6 paragrafo 10

Articolo 6 paragrafo 10          Articolo 6 paragrafo 11

Articolo 6 paragrafo 11          Articolo 6 paragrafo 12

Articolo 7                       Articolo 7

Articolo 8                       Articolo 8

Articolo 9                       Articolo 9

Articolo 10                      Articolo 10

Articolo 11                      Articolo 11

Articolo 12                      Articolo 12

Articolo 13                      Articolo 13

Articolo 14                      Articolo 14

Articolo 14 bis                  Articolo 15

Articolo 15                      Articolo 16

Articolo 16                      -

Articolo 17                      Articolo 17

-                                Articolo 18

Articolo 18                      Articolo 19

 

 

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[3] Lettera inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[5] Alinea così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[7] Lettera così modificata dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[8] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[9] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.

[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1429/96.