§ 1.6.C81 - Regolamento 13 luglio 1992, n. 2332.
Regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:13/07/1992
Numero:2332


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce norme complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione dei vini spumanti, definiti al punto 15 [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 3.      Lo sciroppo di dosaggio può essere composto solo di:
Art. 4.      1. Eccettuato l'arricchimento dei componenti della partita (cuvée) autorizzato ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87 e, a seconda dei casi, del regolamento (CEE) n. 823/87, è vietato ogni [...]
Art. 5.      1. L'anidride carbonica contenuta nei vini di cui all'articolo 1 può provenire soltanto dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) dalla quale il vino considerato è ottenuto.
Art. 6.      1. Gli Stati membri sottopongono a controllo la produzione e la commercializzazione dei vini spumanti.
Art. 7.      1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 6, non sono applicabili ai vini spumanti dietetici.
Art. 8.      Il titolo alcolometrico volumico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione dei vini spumanti deve essere di almeno 8,5% vol.
Art. 9. 
Art. 10.      Salvo l'articolo 67, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti, compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di [...]
Art. 11.      1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri ai vini spumanti prodotti nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa dei vini [...]
Art. 12.      1. Il titolo alcolometrico volumico totale:
Art. 13.      Il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità e dei v.s.q.p.r.d., compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno [...]
Art. 14.      1. I v.s.q.p.r.d. sono ottenuti o elaborati soltanto:
Art. 15.      1. Lo sciroppo zuccherino per i vini spumanti di qualità può essere composto soltanto di:
Art. 16.      1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri per i vini spumanti di qualità e per i v.s.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio, il tenore totale [...]
Art. 17.      1. La durata di elaborazione dei vini spumanti di qualità e dei v.s.q.p.r.d., comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione e calcolata a decorrere dall'inizio della fermentazione [...]
Art. 18.      1. I vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere ottenuti soltanto mediante l'impiego esclusivo, per la costituzione della partita, di mosti di uve o di mosti di uve parzialmente [...]
Art. 19.      Gli Stati membri produttori possono definire qualsiasi caratteristica o condizione di produzione e di circolazione complementare, o norme più rigorose, per i vini spumanti di qualità contemplati [...]
Art. 20.      I metodi di analisi da utilizzare per l'applicazione del presente regolamento sono quelli contemplati all'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 822/87.
Art. 21.      Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono [...]
Art. 22.      I vini spumanti di una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo 1, che erano conformi alle disposizioni del presente regolamento o a quelle del regolamento (CEE) n. 358/79, in vigore al [...]
Art. 23.      1. Il regolamento (CEE) n. 358/79 è abrogato.
Art. 24.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.C81 - Regolamento 13 luglio 1992, n. 2332.

Regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità.

(G.U.C.E. 13 agosto 1992, n. L 231).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce norme complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione dei vini spumanti, definiti al punto 15 dell'allegato I del predetto regolamento.

Tali norme complementari si applicano alle seguenti categorie:

     a) i «vini spumanti» rispondenti alla definizione di cui al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 e alle disposizioni dei titoli I e II del presente regolamento;

     b) i «vini spumanti di qualità», compresi quelli del tipo aromatico, rispondenti alla definizione di cui al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 e alle disposizioni dei titoli I e III del presente regolamento;

     c) i «vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate» compresi quelli del tipo aromatico, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 823/87 e rispondenti alle disposizioni dei titoli I e III del presente regolamento. Tali vini sono denominati in appresso «v.s.q.p.r.d.».

TITOLO I

Disposizioni generali relative a tutte

le categorie di vini spumanti

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) partita (cuvée):

     - il mosto di uve,

     - il vino, o

     - il risultato della miscela di mosti di uve o di vini aventi caratteristiche diverse,

destinati all'elaborazione di un tipo determinato dei vini spumanti;

     b) sciroppo zuccherino (liqueur de tirage):

il prodotto destinato ad essere aggiunto alla partita per provocare la

formazione di spuma;

     c) sciroppo di dosaggio (liqueur d'expédition):

il prodotto destinato ad essere aggiunto ai vini spumanti per conferire

loro caratteristiche gustative particolari.

 

     Art. 3.

     Lo sciroppo di dosaggio può essere composto solo di:

     - saccarosio,

     - mosto di uve,

     - mosto di uve parzialmente fermentato,

     - mosto di uve concentrato,

     - mosto di uve concentrato rettificato,

     - vino o

     - del loro miscuglio,

eventualmente addizionati di distillato di vino.

 

     Art. 4.

     1. Eccettuato l'arricchimento dei componenti della partita (cuvée) autorizzato ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87 e, a seconda dei casi, del regolamento (CEE) n. 823/87, è vietato ogni arricchimento della partita.

Tuttavia, ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento della partita (cuvée) nelle località di preparazione dei vini spumanti, purché:

     a) nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;

     b) detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio;

     c) l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;

     d) non siano superati i seguenti limiti:

     - 3,5% vol., per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola A, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 5% vol. Tuttavia, negli anni in cui le condizioni climatiche siano state eccezionalmente sfavorevoli, il limite di 3,5% vol. può essere portato a 4,5% vol., purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascun componente della partita (cuvée) sia almeno pari a 5% vol.;

     - 2,5% vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola B, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 6% vol. Tuttavia, negli anni in cui le condizioni climatiche siano state eccezionalmente sfavorevoli, il limite di 2,5% vol. può essere portato a 3,5% vol., purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascun componente della partita (cuvée) sia almeno pari a 6% vol.;

     - 2% vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalle zone viticole C I a), C I b), CII, CIII a) o C III b), purché i titoli alcolometrici volumici naturali di ciascuno dei componenti siano almeno pari rispettivamente a 7,5% vol., 8% vol., 8,5% vol. o 9% vol. I limiti di cui sopra non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 alle partite destinate alla preparazione di vini spumanti di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a);

     e) che il metodo utilizzato sia l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato.

Si può realizzare l'arricchimento mediante l'aggiunta di saccarosio o di mosto concentrato quando questo metodo è tradizionale o eccezionalmente praticato nello Stato membro interessato conformemente alla normativa esistente alla data del 24 novembre 1974. Tuttavia gli Stati membri possono escludere l'uso del mosto di uve concentrato.

     2. L'aggiunta dello sciroppo zuccherino e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio non sono considerate un arricchimento né una dolcificazione. L'aggiunta dello sciroppo zuccherino non deve determinare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) superiore a 1,5% vol. Tale aumento è misurato calcolando la differenza tra il titolo alcolometrico volumico totale della partita e il titolo alcolometrico volumico totale del vino spumante prima dell'eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio.

L'aggiunta dello sciroppo di dosaggio è effettuata in modo da non aumentare di più di 0,5% vol. il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti [1].

     3. E' vietata la dolcificazione della partita (cuvée) e dei suoi componenti.

     4. Oltre alle eventuali acidificazioni o disacidificazioni effettuate sui componenti della partita (cuvée) ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87, quest'ultima può essere oggetto di acidificazione o di disacidificazione.

L'acidificazione e la disacidificazione della partita (cuvée) si escludono reciprocamente.

L'acidificazione può essere effettuata unicamente entro il limite di 1,50 g/l di acido tartarico, ossia 20 milliequivalenti al litro. Negli anni in cui le condizioni climatiche sono state eccezionali, il limite massimo di 1,50 g/l, ossia 20 milliequivalenti al litro può essere aumentato a 2,5 g/l, ossia 34 milliequivalenti al litro, a condizione che l'acidità naturale dei prodotti non sia inferiore a 3 g/l di acido tartarico, ossia 40 milliequivalenti al litro.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le autorizzazioni di arricchimento e di acidificazione eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera d), primo trattino, secondo comma e secondo trattino, secondo comma, nonché al paragrafo 4, quarto comma, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 5.

     1. L'anidride carbonica contenuta nei vini di cui all'articolo 1 può provenire soltanto dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) dalla quale il vino considerato è ottenuto.

     2. Tale fermentazione, salvo se si tratta di quella destinata ad assicurare la trasformazione delle uve, del mosto di uve o del mosto di uve parzialmente fermentato direttamente in vino spumante, può essere ottenuta soltanto mediante aggiunta di sciroppo zuccherino.

Essa può aver luogo soltanto in bottiglia o in recipiente chiuso.

     3. L'utilizzazione di anidride carbonica nel procedimento del travaso per contropressione è autorizzata sotto controllo e a condizione che non ne risulti aumentata la pressione dell'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri sottopongono a controllo la produzione e la commercializzazione dei vini spumanti.

     2. Chiunque elabori vini spumanti è tenuto a farne dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'elaborazione del vino in causa.

Fatto salvo l'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 822/87 chiunque elabori vini spumanti è obbligato a tenere registri delle materie prime, delle partite (cuvées) e delle elaborazioni.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la natura dei controlli, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 7.

     1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 6, non sono applicabili ai vini spumanti dietetici.

     2. Le norme applicabili alla commercializzazione dei vini spumanti dietetici, destinate ad evitare qualsiasi confusione tra questi vini e i vini spumanti sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

TITOLO II

Disposizioni particolari relative ai vini spumanti di

cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a)

 

     Art. 8.

     Il titolo alcolometrico volumico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione dei vini spumanti deve essere di almeno 8,5% vol.

 

     Art. 9. [2]

     Lo sciroppo zuccherino per i vini spumanti può essere composto solo di:

     - mosto di uve,

     - mosto di uve parzialmente fermentato,

     - mosto di uve concentrato,

     - mosto di uve concentrato rettificato,

o di

     - saccarosio e vino.

 

     Art. 10.

     Salvo l'articolo 67, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti, compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 9,5% vol.

 

     Art. 11.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri ai vini spumanti prodotti nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare 235 milligrammi per litro.

     2. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, gli Stati membri interessati possono autorizzare, per i vini di cui al paragrafo 1 prodotti nel loro territorio, un aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa pari ad un massimo di 40 mg/l, con riserva che i vini che hanno beneficiato di tale autorizzazione non siano spediti al di fuori degli Stati membri di cui trattasi.

     3. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 2000, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 2000, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato [3].

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

TITOLO III

Disposizioni particolari relative ai vini

spumanti di qualità ed ai v.s.q.p.r.d.

 

     Art. 12.

     1. Il titolo alcolometrico volumico totale:

     a) delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità deve essere di almeno 9% vol.;

     b) delle partite destinate all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d. deve essere di almeno:

     - 9,5% vol. nelle zone viticole C III,

     - 9% vol. nelle altre zone viticole.

Tuttavia, le partite destinate all'elaborazione di alcuni v.s.q.p.r.d. compresi in un elenco da stabilirsi ed elaborati a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5% vol.

     2. L'elenco di v.s.q.p.r.d. di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma è adottato secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 13.

     Il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità e dei v.s.q.p.r.d., compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 10% vol.

 

     Art. 14.

     1. I v.s.q.p.r.d. sono ottenuti o elaborati soltanto:

     - con uve ottenute da varietà che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 e raccolte all'interno della regione determinata;

     - mediante trasformazione delle uve di cui al primo trattino in mosti e del mosto così ottenuto in vino, nonché mediante elaborazione di tali prodotti in vini spumanti, all'interno della regione determinata in cui sono state raccolte le uve impiegate.

     2. In deroga al paragrafo 1, primo trattino e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, uno Stato membro produttore può consentire, fino al 31 agosto 2003 al massimo, con autorizzazioni esplicite e con riserva di un controllo adeguato, che un v.s.q.p.r.d. sia ottenuto correggendo il prodotto di base di questo vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui il vino reca il nome, a condizione che:

     - che prodotti vitivinicoli d'aggiunta di questo tipo non siano ottenuti nella regione determinata con caratteristiche uguali a quelle dei prodotti non originari,

     - che la correzione sia conforme alle pratiche enologiche ed alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 822/87,

     - che il volume totale di prodotti vitivinicoli d'aggiunta non originari della regione determinata non superi il 10% del volume totale dei prodotti utilizzati originari della regione determinata. Tuttavia, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, a permettere in casi eccezionali percentuali d'aggiunta superiori al 10%, ma non superiori al 15%.

     La deroga di cui al primo comma si applica purché tale disposizione sia stata prevista dalle disposizioni dello Stato membro produttore interessato anteriormente al 31 dicembre 1995.

Gli Stati membri predispongono l'elenco dei nomi dei v.s.q.p.r.d. di cui al presente paragrafo e lo comunicano alla Commissione che lo pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C [1].

     3. In deroga al paragrafo 1, secondo trattino, un v.s.q.p.r.d. può essere elaborato in una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione, quando lo Stato membro interessato lo ha previsto con un'autorizzazione esplicita e a certe condizioni. Inoltre gli Stati membri possono consentire con autorizzazioni individuali, o con autorizzazioni espresse di durata inferiore a 5 anni, e con riserva di un controllo adeguato, che un v.s.q.p.r.d. sia elaborato anche al di fuori di una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione:

     a) qualora si tratti di una pratica tradizionale in uso almeno dal 24 novembre 1974 o, per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo questa data, anteriormente alla data in cui è entrata in vigore la loro adesione;

     b) negli altri casi e se si tratta di una pratica in uso prima del 1° settembre 1989, per un periodo transitorio che termina il 31 agosto 1992.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Tali modalità riguardano, in particolare, la delimitazione delle zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata, tenendo conto in particolare della situazione geografica e delle strutture amministrative.

 

     Art. 15.

     1. Lo sciroppo zuccherino per i vini spumanti di qualità può essere composto soltanto di:

     - saccarosio,

     - mosto di uve concentrato,

     - mosto di uve concentrato rettificato,

e di

     - mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato dai quali si possa ottenere un vino atto a diventare vino da

tavola,

     - vini atti a diventare un vino da tavola,

     - vino da tavola,

o

     - v.q.p.r.d.

Lo sciroppo zuccherino per i v.s.q.p.r.d. può essere composto soltanto di:

     - saccarosio,

     - mosto di uve concentrato

     - mosto di uve concentrato rettificato,

e di

     - mosto di uve,

     - mosto di uve parzialmente fermentato,

     - vino,

     - v.q.p.r.d.,

atti a dare lo stesso v.s.q.p.r.d. di quello ottenuto con l'aggiunta di

sciroppo zuccherino [4].

     2. In deroga al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini spumanti di qualità e i v.s.q.p.r.d., conservati in recipienti chiusi alla temperatura di 20 °C, hanno una sovrappressione minima di 3,5 bar.

Tuttavia, per i vini spumanti di qualità e i v.s.q.p.r.d. contenuti in recipienti di una capacità inferiore a 25 cl, la sovrappressione minima è pari a 3 bar.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 16.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri per i vini spumanti di qualità e per i v.s.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa di questi vini spumanti non può superare 185 milligrammi per litro.

     2. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, gli Stati membri interessati possono autorizzare, per i vini di cui al paragrafo 1 prodotti sul loro territorio, un aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa pari ad un massimo di 40 mg/l, con riserva che i vini che hanno beneficiato di tale autorizzazione non siano spediti al di fuori degli Stati membri di cui trattasi.

     3. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 2000, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 2000, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato [3].

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 17.

     1. La durata di elaborazione dei vini spumanti di qualità e dei v.s.q.p.r.d., comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione e calcolata a decorrere dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere:

     a) inferiore a sei mesi quando la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in recipiente chiuso;

     b) inferiore a nove mesi quando la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in bottiglia.

     2. La durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della permanenza della medesima sulle fecce sono:

     - come minimo di 90 giorni;

     - come minimo di 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori [4].

     3. [5]

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 18.

     1. I vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere ottenuti soltanto mediante l'impiego esclusivo, per la costituzione della partita, di mosti di uve o di mosti di uve parzialmente fermentati provenienti dalle varietà di viti il cui elenco figura nell'allegato I. Questa disposizione è parimenti applicabile ai v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico, a condizione che tali varietà siano riconosciute adatte alla produzione di v.s.q.p.r.d. nella regione determinata di cui detti vini portano il nome.

Si può ottenere tuttavia un vino spumante di qualità del tipo aromatico impiegando, per la costituzione della partita, vini provenienti da uve della varietà di vite «Prosecco» raccolte nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Il controllo del processo di fermentazione prima e dopo la costituzione della partita può essere effettuato, per rendere spumante detta partita, solo tramite refrigerazione o altri procedimenti fisici.

E' vietata l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio.

     2. In deroga all'articolo 13, il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e quello dei v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico non può essere inferiore al 6% vol. Il titolo alcolometrico volumico totale dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e quello dei v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico non può essere inferiore al 10% vol.

     3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico conservati alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi presentano una sovrappressione non inferiore a 3 bar.

     4. In deroga all'articolo 17, la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico non può essere inferiore a un mese.

 

     Art. 19.

     Gli Stati membri produttori possono definire qualsiasi caratteristica o condizione di produzione e di circolazione complementare, o norme più rigorose, per i vini spumanti di qualità contemplati nel presente titolo e prodotti nel loro territorio.

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 20.

     I metodi di analisi da utilizzare per l'applicazione del presente regolamento sono quelli contemplati all'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 21.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 22.

     I vini spumanti di una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo 1, che erano conformi alle disposizioni del presente regolamento o a quelle del regolamento (CEE) n. 358/79, in vigore al momento in cui sono stati elaborati e le cui condizioni di elaborazione o talune caratteristiche analitiche non sono più conformi alle disposizioni del presente regolamento a seguito di una modifica di quest'ultimo, possono essere conservati ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.

 

     Art. 23.

     1. Il regolamento (CEE) n. 358/79 è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato II.

 

     Art. 24.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1992.

 

ALLEGATO I

Elenco delle varietà di viti dalle quali

possono essere ottenuti i vini spumanti

di qualità del tipo aromatico ed

i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico Aleatico N

(Omissis) (Assyrtiko)

Bourboulenc

Brachetto N

Clairette

Colombard

Freisa N

Gamay

Gewuerztraminer

Girò N

(Omissis) (Glykerythra)

Huxelrebe

Macabeu

Tutte le malvasie

Mauzac blanc e rosé

Monica N

(Omissis) (Moschofilero)

Mueller-Thurgau

Tutti i moscati

Parellada

Perle

Picpoul

Poulsard

Prosecco

(Omissis) (Roditis)

Scheurebe

 

ALLEGATO II

Tabella di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 358/79    Presente regolamento

 

Articolo 1                     Articolo 1 primo comma

Articolo 2 primo comma,        Articolo 1 secondo comma,

punto 1                        lettera a)

Articolo 2 primo comma,        Articolo 1 secondo comma,

punto 2                        lettera b)

Articolo 2 secondo comma       Articolo 1 secondo comma,

                                lettera c)

Articolo 3                     Articolo 2

Articolo 4 paragrafo 2         Articolo 3

Articolo 5                     Articolo 4

Articolo 6                     Articolo 5

Articolo 7                     Articolo 6

Articolo 9                     Articolo 7

Articolo 10                    Articolo 8

Articolo 10 bis                Articolo 9

Articolo 11                    Articolo 10

Articolo 12                    Articolo 11

Articolo 13                    Articolo 12

Articolo 14                    Articolo 13

Articolo 14 bis                Articolo 14

Articolo 15                    Articolo 15

Articolo 16                    Articolo 16

Articolo 17                    Articolo 17

Articolo 18                    Articolo 18

Articolo 19                    Articolo 19

Articolo 20                    Articolo 20

Articolo 21                    Articolo 21

Articolo 22                    Articolo 22

Articolo 23                    Articolo 23

Articolo 24                    Articolo 24

Allegato I                     Allegato I

 

 

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/96.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/96.

[3] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1547/95, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1629/98 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1678/99.

[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/96.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/96.

[3] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1547/95, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1629/98 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1678/99.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/96.

[5] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/96.