§ 1.6.1325 - Regolamento 20 febbraio 2006, n. 319.
Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/02/2006
Numero:319


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1325 - Regolamento 20 febbraio 2006, n. 319.

Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

(G.U.U.E. 28 febbraio 2006, n. L 58).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, prevede un’importante riforma di questa organizzazione di mercato. Tra le misure introdotte dal regolamento figura una riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario, da realizzare a tappe.

      (2) A seguito della riduzione del sostegno al mercato nel settore dello zucchero il sostegno del reddito degli agricoltori andrebbe aumentato. Tale misura dovrebbe assumere la forma di un pagamento a favore di tali produttori. Il livello globale del pagamento dovrebbe evolvere parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato.

      (3) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l’introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

      (4) Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico.

      (5) Occorre quindi adattare le norme sui regimi di sostegno diretto stabilite nel regolamento (CE) n. 1782/2003.

      (6) Al fine di ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno concesso l’aiuto alla ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità per il 50 % almeno della quota stabilita dal regolamento (CE) n. 318/2006 ai produttori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero dovrebbe essere concesso un aiuto per un massimo di cinque anni consecutivi.

      (7) Il livello del sostegno al reddito individuale dovrebbe essere calcolato sulla base del sostegno del quale l’agricoltore ha beneficiato nel contesto dell’organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero per una o più campagne di commercializzazione da stabilirsi da parte degli Stati membri.

      (8) Per garantire la corretta applicazione del regime di sostegno e per motivi di controllo finanziario, occorre provvedere a che l’importo globale del sostegno al reddito resti entro il limite delle dotazioni nazionali calcolate sulla base dell’anno di riferimento storico e tenendo conto, nei primi quattro anni, degli importi supplementari risultanti dai prezzi derivati.

      (9) I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri hanno beneficiato dall’adesione di un sostegno ai prezzi nell’ambito del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non dovrebbero essere soggetti all’applicazione della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per gli stessi motivi, gli Stati che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbero inoltre avere la possibilità di concedere il sostegno risultante dalla riforma del settore dello zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto al

      (10) Per garantire la corretta applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri, occorre adottare misure riguardanti i problemi specifici che possono sorgere in seguito alla transizione dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico.

      (11) Gli Stati membri che hanno optato o opteranno per l’applicazione del regime di pagamento unico solo a decorrere dal 1o gennaio 2007 dovrebbero essere autorizzati a concedere nel 2006 un sostegno al reddito ai produttori di barbabietole da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero e di sciroppo di inulina sotto forma di un pagamento basato sul numero di ettari coltivati a barbabietole da zucchero e canna da zucchero o cicoria oggetto di un contratto di consegna. Per quanto riguarda il calcolo della componente relativa alla barbabietola da zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico, gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire le campagne di commercializzazione da prendere in considerazione su base rappresentativa.

      (12) Per risolvere eventuali problemi derivanti dal passaggio dal regime attuale al regime di pagamento unico, occorre autorizzare la Commissione ad adottare le opportune norme transitorie mediante modifica dell’articolo 155 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

      (13) Affinché determinati pagamenti recentemente introdotti possano essere concessi sotto forma di pagamenti diretti, occorre adeguare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003.

      (14) Per tenere conto dell’importo del sostegno al reddito previsto con riguardo al pagamento per lo zucchero, occorre adattare i massimali nazionali riportati negli allegati II, VIII e VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

      (15) Sono state riscontrate difficoltà nell’attuazione delle disposizioni relative all’aiuto per le colture energetiche. Occorre perciò modificare l’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

      (16) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è così modificato:

     1) All’articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita da quanto segue:

     «a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure, per quanto riguarda l’olio d’oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui al secondo comma dell’articolo 37, paragrafo 1 o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, se hanno beneficiato del sostegno di mercato nel periodo rappresentativo di cui al punto K dell’allegato VII.»

     2) All’articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

     «Per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria utilizzate per la produzione di zucchero o di sciroppo di inulina l’importo di riferimento è calcolato e adattato a norma del punto K dell’allegato VII.»

     3) All’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l’intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l’importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità del punto K dell’allegato VII. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.»

     4) L’articolo 41 è così modificato:

     a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

     «Nel caso della cicoria e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri sino al 31 marzo 2006, la Commissione può, in conformità della procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, ridistribuire gli importi nazionali di cui al punto K, punto 2, dell’allegato VII e adeguare di conseguenza i massimali nazionali di cui all’allegato VIII senza modificare rispettivamente gli importi globali o i massimali.»;

     b) dopo il paragrafo 1, è aggiunto il seguente paragrafo:

     «1 bis) Qualora alcuni quantitativi dello zucchero di quota o dello sciroppo di inulina di quota siano stati prodotti in uno Stato membro in base a barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria prodotte in un altro Stato membro durante una qualsiasi delle campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 o 2005/2006 i massimali di cui al punto K dell’allegato VII e i massimali nazionali di cui agli allegati VIII e VIII bis degli Stati membri interessati sono adeguati trasferendo gli importi corrispondenti ai quantitativi in questione dai massimali nazionali dello Stato membro in cui è stato prodotto lo zucchero o lo sciroppo di inulina in questione a quegli Stati membri in cui i pertinenti quantitativi di barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria sono stati prodotti.

     Gli Stati membri in questione informano la Commissione entro il 31 marzo 2006 dei quantitativi in questione.

     Il trasferimento è deciso dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.»

     5) All’articolo 43, la lettera a) del paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

     «a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, di cui all’allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell’aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all’allegato VII, punti B, D, F, H e I e, nel caso della barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, il numero degli ettari calcolato in conformità del punto 4 del punto K di tale allegato;».

     6) All’articolo 63, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

     «Tuttavia, con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, gli Stati membri possono decidere entro il 30 aprile 2006 di applicare la deroga prevista dal primo comma.»

     7) All’articolo 71 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

     «3. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall’articolo 44, paragrafo 2, si intenda per ettari ammissibili qualsiasi superficie agricola dell’azienda che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data.

     I nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono inoltre prevedere che la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale sono stabiliti diritti di pagamento e per la quale sono concessi pagamenti sia la dimensione minima della superficie ammissibile dell’azienda fissata in conformità del secondo comma dell’articolo 143 ter, paragrafo 5.»

     8) L’articolo 71 quater è sostituito dal seguente:

     «Articolo 71 quarter. Massimali

     I massimali nazionali dei nuovi Stati membri sono elencati nell’allegato VIII bis. Eccetto che per la componente relativa al foraggio essiccato, allo zucchero e alla cicoria, i massimali sono calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis e pertanto non è necessario ridurli.

     Il paragrafo 1 bis dell’articolo 41, si applica mutatis mutandis.»

     9) All’articolo 71 quinquies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non supera il 3 %, fatta salva l’applicazione dell’articolo 71 ter, paragrafo 3. Può tuttavia superare il 3 % purché sia necessaria una più consistente riduzione ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.»

     10) All’articolo 71 quinquies, il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal paragrafo seguente:

     «6. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e di applicazione del paragrafo 3 e in deroga all’articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.»

     11) All’articolo 71 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo:

     «7. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l’abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.»

     12) All’articolo 71 sexies, al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

     «Tuttavia i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono essere considerati una regione unica.»

     13) Nel capitolo VI del titolo III è aggiunto l’articolo seguente:

     «Articolo 71 quaterdecies. Agricoltori privi di ettari ammissibili

     In deroga agli articoli 36 e 44, paragrafo 2, l’agricoltore che abbia ottenuto i pagamenti di cui all’articolo 47 o che abbia operato in uno dei settori di cui all’articolo 47 e al quale siano concessi diritti di pagamento in conformità dell’articolo 71quinquies ma che non possegga ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico è autorizzato dallo Stato membro a derogare all’obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, a condizione che mantenga almeno il 50 % dell’attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

     In caso di trasferimento dei diritti di pagamento, il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti di pagamento soggetti a deroga sono trasferiti.»

     14) All’articolo 90 il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

     «L’aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l’agricoltore e l’industria di trasformazione o di un contratto stipulato tra l’agricoltore e il collettore, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall’agricoltore stesso nell’azienda.»

     15) Nel titolo IV sono aggiunti i seguenti capitoli:

     «CAPITOLO 10 sexies

     PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO

     Articolo 110 septdecies. Pagamento transitorio per lo zucchero

     1. In caso di applicazione dell’articolo 71, gli agricoltori possono beneficiare per il 2006 di un pagamento transitorio per lo zucchero. Tale pagamento è concesso entro i limiti degli importi stabiliti al punto K dell’allegato VII.

     2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 2, l’importo del pagamento transitorio per lo zucchero per agricoltore è determinato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

     i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001

     e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

     Tuttavia, qualora il periodo rappresentativo comprenda la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest’ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità.

     Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

     3. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento transitorio per lo zucchero.

     CAPITOLO 10 septies

     AIUTO COMUNITARIO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO

     Articolo 110 octodecies. Campo d’applicazione

     1. Negli Stati membri che hanno concesso l’aiuto alla ristrutturazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, l’aiuto comunitario è concesso ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero.

     2. L’aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.

     Articolo 110 novodecies. Condizioni di ammissibilità

     L’aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

     Articolo 110 vicies. Importo dell’aiuto

     L’aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L’importo dell’aiuto è pari a metà dell’importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell’allegato VII attribuito per l’anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.»

     16) All’articolo 143 ter, l’ultimo trattino del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «— adeguato ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all’articolo 143 bis per l’introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili in conformità del punto 2 del punto K dell’allegato VII o in conformità del differenziale tra importi e quelli effettivamente applicati di cui all’articolo 143 ter bis, paragrafo 4.»

     17) Dopo l’articolo 143 ter è aggiunto il seguente articolo:

     «Articolo 143 ter bis. Pagamento distinto per lo zucchero

     1. In deroga all’articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere entro il 30 aprile 2006 di concedere, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie. Tale importo è concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

     i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001

     e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

     Tuttavia qualora il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest’ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

     Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

     2. Il pagamento distinto per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti al punto K dell’allegato VII.

     3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo 2006, in base a criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale più basso di quello indicato al punto K dell’allegato VII.

     4. I fondi resi disponibili per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3. In caso di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, il differenziale tra il massimale indicato al punto K dell’allegato VII e quello effettivamente applicato sarà incluso nella dotazione finanziaria annuale di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3.

     5. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento distinto per lo zucchero.»

     18) All’articolo 145, dopo la lettera d) bis è inserita la seguente lettera:

     «d) ter modalità di applicazione relative all’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico e relative ai pagamenti di cui ai capitoli 10 sexies e 10 septies.»

     19) L’articolo 155 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 155. Altre disposizioni transitorie

     Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nel regolamento (CE) n. 1260/2001 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all’applicazione degli articoli 4 e 5 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all’allegato VII.»

     20) Gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono così modificati:

 

     1) Nell’allegato I dopo la riga relativa al luppolo sono inserite le seguenti righe:

 

«Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina

Titolo IV, capitolo 10 sexies del presente regolamento (*****)

Titolo IV bis, articolo 143 ter bis del presente regolamento

Pagamenti disaccoppiati

Barbabietola da zucchero e canna da zucchero destinata alla produzione di zucchero

Titolo IV, capitolo 10 septies del presente regolamento

Aiuto alla produzione».

 

     2) L’allegato II è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all’articolo 12, paragrafo 2

 

 

(milioni di euro)

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgio

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Danimarca

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Germania

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grecia

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Spagna

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Francia

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Irlanda

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Italia

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Lussemburgo

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Paesi Bassi

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Austria

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portogallo

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finlandia

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Svezia

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Regno Unito

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5»

 

     3) All’allegato VI è aggiunta la seguente riga:

 

«Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina

Regolamento (CE) n. 1260/2001

Sostegno al mercato per i produttori di barbabietole o di canna da zucchero e i produttori di cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina».

 

     4) All’allegato VII è aggiunto il punto che segue:

     «K. Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria

     1. Gli Stati membri determinano l’importo da includere nell’importo di riferimento di ciascun agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

     i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001,

     il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001

     per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più campagne di commercializzazione a decorrere dalla campagna 2000/2001 e, nel caso dei nuovi Stati membri a decorrere dalla campagna 2004/2005, fino alla campagna di commercializzazione 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

     Tuttavia, qualora il periodo rappresentativo comprenda la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest’ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

     Per quanto riguarda le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2006/2007 i riferimenti all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono sostituiti da riferimenti all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 2038/1999 e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

     2. Qualora la somma degli importi determinata conformemente al punto 1 in uno Stato membro superi il massimale espresso in migliaia di euro riportato nella tabella 1 qui di seguito, l’importo per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

 

     Tabella 1

     Massimali per gli importi da includere nell’importo di riferimento degli agricoltori

 

 

 

 

 

(migliaia di euro)

Stato membro

2006

2007

2008

2009 e successivi

Belgio

48 594

62 454

76 315

83 729

Repubblica ceca

27 851

34 319

40 786

44 245

Danimarca

19 314

25 296

31 278

34 478

Germania

154 799

203 380

251 960

277 946

Grecia

17 941

22 455

26 969

29 384

Spagna

60 272

74 447

88 621

96 203

Francia

151 163

198 075

244 987

270 081

Ungheria

25 435

31 146

36 857

39 912

Irlanda

11 259

14 092

16 925

18 441

Italia

79 862

102 006

124 149

135 994

Lettonia

4 219

5 164

6 110

6 616

Lituania

6 547

8 012

9 476

10 260

Paesi Bassi

42 032

54 648

67 265

74 013

Austria

18 931

24 438

29 945

32 891

Polonia

99 135

122 906

146 677

159 392

Portogallo

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovacchia

11 813

14 762

17 712

19 289

Slovenia

2 993

3 746

4 500

4 902

Finlandia

8 255

10 332

12 409

13 520

Svezia

20 809

26 045

31 281

34 082

Regno Unito

64 340

80 528

96 717

105 376

 

     3. In deroga al punto 2, se nel caso della Finlandia, dell’Irlanda, del Portogallo, della Spagna e del Regno Unito la somma degli importi determinata conformemente al punto 1 supera la somma dei massimali stabiliti per lo Stato membro in questione nella tabella 1 e nella tabella 2, riportata qui di seguito, l’importo per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

 

     Tabella 2

     Importi supplementari annuali addizionali da includere nella somma degli importi di riferimento degli agricoltori durante i quattro anni del periodo 2006-2009

 

 

(migliaia di euro)

Stato membro

Importi supplementari

Spagna

10 123

Irlanda

1 747

Portogallo

611

Finlandia

1 281

Regno Unito

9 985

 

     Tuttavia gli Stati membri di cui al primo comma possono trattenere fino al 90 % dell’importo che figura nella tabella 2 del primo comma e utilizzare i relativi importi ai sensi dell’articolo 69. In tal caso non si applica la deroga di cui al primo comma.

     4. Ciascuno Stato membro calcola il numero di ettari di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a) in proporzione all’importo determinato conformemente al punto 1 e secondo criteri oggettivi e non discriminatori scelti a tal fine in base al numero di ettari di barbabietole da zucchero, di canna da zucchero e di cicoria dichiarati dagli agricoltori nel corso del periodo rappresentativo stabilito ai sensi del punto 1.»

 

     5) L’allegato VIII è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all’articolo 41

 

 

 

 

 

 

(migliaia di euro)

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010 e successivi

Belgio

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Danimarca

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Germania

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Grecia

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Spagna

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Francia

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Irlanda

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italia

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Lussemburgo

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Paesi Bassi

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Austria

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portogallo

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Finlandia

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Svezia

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Regno Unito

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849»

 

     6) L’allegato VIII bis è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO VIII bis

Massimali nazionali di cui all’articolo 71 quater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(migliaia di euro)

Anno civile

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670 724 600

35 800

97 700

 

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

anni successivi

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189»