§ 1.6.1289 - Decisione 5 gennaio 2006, n. 16.
Decisione n. 2006/16/CE della Commissione che modifica l’allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l’allegato II della decisione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:05/01/2006
Numero:16


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.6.1289 - Decisione 5 gennaio 2006, n. 16.

Decisione n. 2006/16/CE della Commissione che modifica l’allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l’allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 17 gennaio 2006, n. L 11).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, e l’articolo 17, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 2003/43/CE del Consiglio ha modificato la direttiva 88/407/CEE, rendendo necessario rivedere le decisioni della Commissione per quanto concerne le condizioni zoosanitarie per le importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina nella Comunità.

      (2) La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2004/639/CE, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, che riunisce in un unico atto le norme sulle importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina.

      (3) Si sono tuttavia verificati problemi con le importazioni di sperma bovino dai paesi terzi a causa della mancanza o dell’inesattezza delle informazioni nell’allegato B della direttiva 88/407/CEE e nell’allegato II della decisione 2004/639/CE, che pertanto occorre modificare.

      (4) Per far sì che gli operatori economici possano adeguarsi alle nuove condizioni definite nella presente decisione, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale, a determinate condizioni, possano autorizzarsi le importazioni nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina che soddisfi le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario applicabile prima della data di attuazione della presente decisione.

      (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato B della direttiva n. 88/407/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

 

          Art. 2.

     L’allegato II della decisione n. 2004/639/CE è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

 

          Art. 3.

     Per un periodo transitorio che si conclude il 31 marzo 2006, gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina a condizione che esso:

     a) soddisfi le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all’allegato II della decisione n. 2004/639/CE, il quale era applicabile prima della data di attuazione della presente decisione; e

     b) sia accompagnato da tale certificato debitamente compilato.

 

          Art. 4.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     L’allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva n. 88/407/CEE è sostituito dal testo seguente:

     «L’autorità competente può permettere che le prove di cui alla lettera d) siano effettuate su campioni raccolti nella stazione di quarantena. In tal caso, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare prima della data del campionamento. Pur tuttavia, qualora una delle prove di cui alla lettera d) risulti positiva, l’animale interessato è immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso di isolamento in gruppo, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare per gli animali restanti finché l’animale risultante positivo non viene allontanato.»

 

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO II

Modelli di certificati veterinari per le importazioni

 

     PARTE 1

     SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA DESTINATO ALLE IMPORTAZIONI RACCOLTO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE

     Il seguente modello di certificato è applicabile alle importazioni di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

    (Omissis)

 

     PARTE 2

     SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2004 PER ESSERE IMPORTATO A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2005, IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO

     Il seguente modello di certificato è applicabile a partire dal 1o gennaio 2005 alle importazioni di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, e importato dopo tale data in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE.

     (Omissis)»