§ 1.5.I54 – Decisione 6 settembre 2004, n. 639.
Decisione n. 2004/639/CE della Commissione in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/09/2004
Numero:639


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.I54 – Decisione 6 settembre 2004, n. 639.

Decisione n. 2004/639/CE della Commissione in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 15 settembre 2004, n. L 292).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabile agli scambi intracomunitari ed all’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 2 e l’articolo 11, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 90/14/CEE della Commissione reca l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina.

     (2) La decisione 91/277/CEE della Commissione stabilisce le misure di protezione sanitaria relative alle importazioni da Israele di sperma surgelato di animali della specie bovina.

     (3) La decisione 94/577/CE della Commissione stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l’importazione di sperma bovino dai paesi terzi.

     (4) In seguito alla modifica della direttiva 88/407/CEE mediante la direttiva del Consiglio 2003/43/CE è necessario rivedere le decisioni della Commissione relative all’importazione di sperma di animali della specie bovina nella Comunità.

     (5) Gli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina provenienti da paesi terzi sono compilati e aggiornati conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE che prevede che la versione aggiornata di tali elenchi sia resa pubblica. Gli elenchi sono disponibili sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/ food/index_en.htm.

     (6) La direttiva 2003/43/CE recante modifica della direttiva 88/407/CEE stabilisce che dal 1° gennaio 2005 lo sperma di animali domestici della specie bovina sia raccolto, trattato e immagazzinato secondo le nuove norme introdotte dalla direttiva 2003/43/CE allo scopo di poter essere disponibile all’importazione.

     (7) Occorre tuttavia autorizzare l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina secondo le norme della direttiva 88/407/CEE che precedono le modifiche introdotte dalla direttiva 2003/43/CE.

     (8) Pertanto l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE stipula che:

     — fino al 31 dicembre 2004 gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alle precedenti disposizioni della direttiva 2003/43/CE e accompagnato dal modello di certificato precedente,

     — in seguito gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma conforme a tali disposizioni precedenti soltanto se esso è stato raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004.

     (9) È pertanto necessario predisporre un modello di certificato per le importazioni di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004 da usare a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     (10) È opportuno raccogliere nello stesso documento tutte le informazioni relative alle importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina (elenco dei paesi terzi autorizzati, requisiti veterinari prescritti per le importazioni e elenco dei centri autorizzati nei paesi terzi), e abrogare le decisioni 90/14/CEE, 91/277/CEE e 94/577/CE di conseguenza.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri autorizzano l’importazione dai paesi terzi elencati all’allegato I di sperma di animali domestici della specie bovina conformemente ai requisiti elencati nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato II, parte 1, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce.

     2. Tuttavia, dal 1° gennaio 2005 gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi elencati all’allegato I di sperma di animali domestici della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004, conformemente ai requisiti elencati nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato II, parte 2, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce.

     3. Lo sperma di cui al paragrafo 1 deve essere raccolto dopo la data di approvazione da parte delle autorità nazionali competenti dei paesi terzi interessati.

     4. Il requisito di cui al paragrafo 1 di utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria che figura all’allegato II, parte 1, si applica fatte salve le condizioni di certificazione specifiche e i modelli di certificati basati sugli accordi della Comunità e i paesi terzi in seguito a un riconoscimento di equivalenza [1].

 

          Art. 2.

     Le decisioni 90/14/CEE, 91/277/CEE e 94/577/CE sono abrogate.

 

          Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 18 settembre 2004.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [2]

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano

l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

 

Codice ISO

Paese

AU

Australia

CA

Canada

CH

Svizzera

HR

Croazia

NZ

Nuova Zelanda

RO

Romania

US

Stati Uniti»

 

 

 

ALLEGATO II [3]

Modelli di certificati veterinari per le importazioni

 

     PARTE 1

     SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA DESTINATO ALLE IMPORTAZIONI RACCOLTO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE

     Il seguente modello di certificato è applicabile alle importazioni di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

    (Omissis)

 

     PARTE 2

     SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2004 PER ESSERE IMPORTATO A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2005, IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO

     Il seguente modello di certificato è applicabile a partire dal 1o gennaio 2005 alle importazioni di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, e importato dopo tale data in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE.

     (Omissis)

 


[1] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2005/290/CE.

[2] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/292/CE.

[3] Allegato così sostituito dall’art. 2 della decisione n. 2006/16/CE.