§ 1.6.1227 - Regolamento 11 ottobre 2005, n. 1663.
Regolamento (CE) n. 1663/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/10/2005
Numero:1663


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1227 - Regolamento 11 ottobre 2005, n. 1663.

Regolamento (CE) n. 1663/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(G.U.U.E. 12 ottobre 2005, n. L 267).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i limiti di trasformazione a livello comunitario e nazionale nonché le disposizioni applicabili per calcolare l’importo dell’aiuto, quando si constata un superamento del limite in uno Stato membro che dispone di un limite di trasformazione per il relativo prodotto, stabilito nell’allegato III del regolamento in parola.

      (2) A norma dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, la materia prima trasformata è imputata sul limite di trasformazione dello Stato membro in cui si trova la sede sociale dell’organizzazione di produttori.

      (3) L’attuazione di questa disposizione ha evidenziato, nelle ultime campagne, alcune anomalie nell’applicazione del regime di aiuti, segnatamente nel caso del pomodoro. In virtù della suddetta disposizione, infatti, la produzione di alcuni produttori membri di un’organizzazione di produttori (OP) la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro o la produzione di OP appartenenti ad un’associazione di OP la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro è imputata sul limite di trasformazione dello Stato membro in cui ha sede l’OP o l’associazione di OP. Alla luce dell’esperienza acquisita risulta invece opportuno operare l’imputazione sul limite dello Stato membro in cui è prodotta la materia prima.

      (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1535/2003.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1535/2003 è modificato come segue:

     1) all’articolo 23, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

     «Le organizzazioni di produttori di pomodori, pesche o pere presentano le domande di aiuto alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, a condizione che detto Stato membro disponga di un limite di trasformazione per il relativo prodotto, definito nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96. Il quantitativo oggetto della domanda è imputato sul limite dello Stato membro nel quale la materia prima è stata prodotta.»;

     2) all’articolo 24, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) il quantitativo oggetto della domanda d’aiuto; tale quantitativo, ripartito per contratto ed eventualmente per livello di aiuto applicabile nello Stato membro di produzione della materia prima, non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati;»

     3) all’articolo 27, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     «L’importo dell’aiuto da versare è quello corrispondente allo Stato membro nel quale la materia prima è stata prodotta.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007.