§ 1.6.1138 – Regolamento 19 luglio 2005, n. 1163.
Regolamento (CE) n. 1163/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/07/2005
Numero:1163


Sommario
Art. 1.      All’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1138 – Regolamento 19 luglio 2005, n. 1163.

Regolamento (CE) n. 1163/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

(G.U.U.E. 20 luglio 2005, n. L 188).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 46, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione prevede, a decorrere dal 1° agosto 2005, l’abbandono di alcuni metodi di analisi usuali descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino.

     (2) In seguito alla convalida di alcuni di questi metodi secondo criteri riconosciuti a livello internazionale, essi sono oggi riconosciuti come metodi di riferimento e sono descritti come tali nel regolamento (CEE) n. 2676/90.

     (3) Alcuni metodi semplificati descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90 consentono di determinare rapidamente e in maniera sufficientemente sicura gli elementi più significativi per il controllo dei vini, in particolare per quanto riguarda l’anidride solforosa, gli zuccheri e alcuni altri elementi presenti nel vino. Per garantire l’uniformità delle procedure di analisi nella Comunità occorre mantenere nel regolamento (CEE) n. 2676/90 la descrizione di tali metodi.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il regolamento (CEE) n. 2676/90 si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Le disposizioni previste all’allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, capitolo 12, paragrafo 3, capitolo 18, paragrafo 3, capitolo 23, paragrafo 3, capitolo 25, paragrafo 3, e capitolo 37, paragrafi 3 e 4, sono abrogate a decorrere dal 1° agosto 2005.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.