§ 1.5.r66 - Direttiva 28 novembre 2008, n. 109.
Direttiva n. 2008/109/CE della Commissione, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/11/2008
Numero:109


Sommario
Art. 1. L'allegato IV della direttiva n. 2000/29/CE è modificato conformemente al testo di cui all'allegato della presente direttiva
Art. 2. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano [...]
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.r66 - Direttiva 28 novembre 2008, n. 109.

Direttiva n. 2008/109/CE della Commissione, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

(G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 319)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell' 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettera d),

 

considerando che:

 

(1) L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE stabilisce i requisiti particolari per l'introduzione nella Comunità di materiale da imballaggio in legno e legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname. Essi si basano sulla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali [2].

 

(2) In aggiunta ai requisiti approvati nel quadro della norma ISPM n. 15, l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE prevede che il materiale da imballaggio in legno sia prodotto con legname scortecciato. L'applicazione del requisito relativo allo scortecciamento è stata rinviata in due occasioni.

 

(3) La Comunità ha richiesto la revisione della norma ISPM n. 15 al fine di includervi una prescrizione che risponda alla propria preoccupazione circa la presenza di corteccia nel materiale da imballaggio utilizzato negli scambi internazionali.

 

(4) Il comitato tecnico sulla quarantena forestale (TPFQ), creato sotto gli auspici della convenzione internazionale in materia di protezione dei vegetali (IPPC) e composto da esperti internazionali riconosciuti nel settore forestale, ha analizzato i dati delle ricerche disponibili sul rischio fitosanitario della presenza di corteccia nel materiale da imballaggio in legno. Il TPFQ ha concluso che la prescrizione che il materiale da imballaggio in legno utilizzato negli scambi internazionali debba essere privo di corteccia è giustificata, a condizione di definire chiaramente un livello di tolleranza per la presenza di piccoli pezzi di corteccia e di garantire il mantenimento del rischio fitosanitario a un livello accettabile, oltre che d'inserire tale requisito nella norma ISPM n. 15 rivista.

 

(5) Al fine di proteggere il territorio della Comunità dall'introduzione di organismi nocivi è opportuno allineare le prescrizioni della legislazione CE in tema di presenza di corteccia nel materiale da imballaggio in legno e nei paglioli sciolti alle conclusioni tecniche del TPFQ, senza attendere l'adozione di una norma ISPM n. 15 rivista da parte della Commissione per le misure fitosanitarie dell'IPPC.

 

(6) È quindi opportuno adeguare la prescrizione relativa allo scortecciamento al menzionato livello di tolleranza tecnicamente giustificato in fatto di presenza di corteccia.

 

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE.

 

(8) La prescrizione che il materiale da imballaggio in legno deve essere costituito da legno scortecciato, introdotta dalla direttiva 2006/14/CE della Commissione [3] che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE, è applicabile dal 1 gennaio 2009. È dunque necessario che anche i provvedimenti di cui alla presente direttiva siano applicabili dal 1 gennaio 2009. Al fine di consentire ai paesi terzi di provvedere agli adeguamenti del caso, è tuttavia opportuno fare in modo che la prescrizione relativa alla corteccia sia applicabile dal 1 luglio 2009.

 

(9) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

L'allegato IV della direttiva n. 2000/29/CE è modificato conformemente al testo di cui all'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 gennaio 2009.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

 

[2] ISPM n. 15, marzo 2002, FAO, Roma.

 

[3] GU L 34 del 7.2.2006, pag. 24.

 

 

ALLEGATO

 

L'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE è modificato come segue:

 

1) il testo di cui al punto 2 è sostituito dal seguente:

 

"2.Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera. | Il materiale da imballaggio in legno deve: essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm2 di superficie, eessere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, eessere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1 luglio 2009."; |

 

2) il testo di cui al punto 8 è sostituito dal seguente:

 

"8.Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera. | Il legname deve: essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm2 di superficie, nonchéessere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, eessere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il legname è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1 luglio 2009." |