§ 1.5.O43 - Direttiva 6 febbraio 2006, n. 14.
Direttiva n. 2006/14/CE della Commissione che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/02/2006
Numero:14


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.O43 - Direttiva 6 febbraio 2006, n. 14.

Direttiva n. 2006/14/CE della Commissione che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

(G.U.U.E. 7 febbraio 2006, n. L 34).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettera d),

     considerando quanto segue:

      (1) La norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 15 sugli «Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali » è stata adottata nel marzo 2002 dalla quarta commissione ad interim sulle misure fitosanitarie (ICPM). Le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE sono allineate agli orientamenti mediante la direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva del 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

      (2) Oltre alle misure approvate conformemente alla norma ISPM n. 15, la direttiva 2004/102/CE comprende una disposizione in base alla quale il materiale da imballaggio in legno importato deve essere ottenuto da legname rotondo scortecciato. Secondo la norma ISPM n. 15, questa opzione è soggetta ad una giustificazione tecnica. Con la direttiva 2005/15/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, l’applicazione di questa prescrizione è stata rinviata al 1° marzo 2006.

      (3) La Comunità ha chiesto una revisione a livello internazionale della norma ISPM n. 15, in modo da inserire una disposizione che risponda alla preoccupazione espressa circa la presenza di corteccia nel materiale da imballaggio utilizzato negli scambi internazionali.

      (4) Essendo in corso la procedura di revisione della norma ISPM n. 15, in attesa dei risultati della stessa, occorre rinviare temporaneamente l’applicazione della disposizione comunitaria relativa alla richiesta che il materiale da imballaggio in legno importato sia ottenuto da legname scortecciato.

      (5) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE.

      (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva n. 2000/29/CE viene modificata come segue.

     1) Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, l’ultimo paragrafo alla fine della colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

     «Il primo trattino, in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2009. Il paragrafo sarà oggetto di revisione entro il 1° settembre 2007.»

     2) Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 8, l’ultimo paragrafo alla fine della colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

     «La prima riga della lettera a), in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2009. Il paragrafo sarà oggetto di revisione entro il 1° settembre 2007.»

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 28 febbraio 2006.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.