§ 1.5.L65 – Direttiva 28 febbraio 2005, n. 15.
Direttiva n. 2005/15/CE del Consiglio che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/02/2005
Numero:15


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 1.5.L65 – Direttiva 28 febbraio 2005, n. 15.

Direttiva n. 2005/15/CE del Consiglio che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(G.U.U.E. 2 marzo 2005, n. L 56).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, lettera d),

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2004/102/CE modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE. Gli Stati membri devono applicarla entro il 1° marzo 2005.

     (2) La direttiva 2004/102/CE contiene disposizioni concernenti il legno e i prodotti di legno. I provvedimenti relativi a palette, cassette e paglioli allineano le disposizioni comunitarie alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, adottata nel marzo del 2002 dalla quarta commissione ad interim sulle misure fitosanitarie (ICPM).

     (3) La norma n. 15 stabilisce che gli imballaggi (compresi i paglioli) in legno grezzo di conifere o altro vadano sottoposti a provvedimenti approvati come il trattamento termico (56 °C per almeno 30 minuti) o la fumigazione con bromuro di metile. Il legno dovrebbe inoltre essere contrassegnato da un marchio specifico che certifichi che il medesimo è stato oggetto di un provvedimento approvato.

     (4) La norma stabilisce inoltre che i paesi possano richiedere che il materiale da imballaggio in legno importato, oggetto di un provvedimento approvato, sia ottenuto da legname scortecciato, in funzione di una «giustificazione tecnica», e contrassegnato da un marchio.

     (5) Alcuni paesi terzi hanno chiesto che la Comunità consideri metodi alternativi per conseguire il medesimo obiettivo. A tal fine sono in corso ricerche sugli aspetti tecnici della scortecciatura del legno, in particolare per quanto riguarda l’efficacia in termini di «riduzione del rischio di parassiti» se associata a trattamenti.

     (6) In attesa dei risultati di tali ricerche è opportuno differire l’applicazione di tale prescrizione per il legno scortecciato.

     (7) È opportuno quindi modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE.

     (8) Il comitato fitosanitario permanente non ha espresso un parere entro i termini fissati dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva 2000/29/CE è modificata come segue:

     1) Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, alla fine della colonna di destra è aggiunto il paragrafo seguente:

     «Il primo trattino, in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° marzo 2006.»

     2) Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 8, alla fine della colonna di destra è aggiunto il paragrafo seguente:

     «La prima riga della lettera a), in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° marzo 2006.».

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 febbraio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2005.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.