§ 1.5.r3 - Decisione 18 settembre 2008, n. 753.
Decisione n. 2008/753/CE della Commissione, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/09/2008
Numero:753


Sommario
Art. 1. Il bromuro di metile non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
Art. 2. Gli Stati membri provvedono affinché
Art. 3. Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e scade entro il 18 marzo [...]
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.r3 - Decisione 18 settembre 2008, n. 753.

Decisione n. 2008/753/CE della Commissione, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

(G.U.U.E. 26 settembre 2008, n. L 258)

 

[notificata con il numero C(2008) 5076]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

 

considerando quanto segue:

 

(1) A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

 

(2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 [2] e (CE) n. 1490/2002 [3] della Commissione fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il bromuro di metile.

 

(3) Gli effetti del bromuro di metile sulla salute dell’uomo e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il bromuro di metile lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 17 ottobre 2005.

 

(4) La Commissione ha esaminato il bromuro di metile in conformità dell’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002. Un progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

 

(5) Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono chiari indizi per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sugli astanti, poiché l’esposizione è superiore al 100 % del livello ammissibile di esposizione dell’operatore (AOEL), e sui consumatori, poiché l’esposizione è superiore al 100 % della dose giornaliera ammissibile (DGA) e della dose acuta di riferimento (DAR). Inoltre, lo Stato membro relatore ha individuato nella sua relazione di valutazione altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza.

 

(6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sui risultati dell’esame del bromuro di metile e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente esaminate. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile soddisfano, in generale, le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

 

(7) Il bromuro di metile non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

(8) Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il bromuro di metile siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

 

(9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile non deve superare 12 mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile rimangano disponibili per 18 mesi a partire dall’adozione della presente decisione.

 

(10) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta di iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva e al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I [4].

 

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

Il bromuro di metile non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

     Art. 2.

Gli Stati membri provvedono affinché:

 

a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile siano revocate entro il 18 marzo 2009;

 

b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

 

     Art. 3.

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e scade entro il 18 marzo 2010.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

 

[2] GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

 

[3] GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

 

[4] GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.