§ 1.5.P26 - Decisione 26 aprile 2004, n. 407.
Decisione n. 2004/407/CE della Commissione recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/04/2004
Numero:407


Sommario
Art. 1.  Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica
Art. 2.  Condizioni di importazione della gelatina fotografica
Art. 3.  Obblighi dell'operatore dello stabilimento fotografico riconosciuto
Art. 4.  Obblighi dell'autorità competente
Art. 5.  Ritiro dei riconoscimenti ed eliminazione dei materiali non conformi alla presente decisione
Art. 6.  Riesame
Art. 7.  Rispetto della decisione da parte degli Stati membri interessati
Art. 8.  Applicabilità
Art. 9.  Destinatari


§ 1.5.P26 - Decisione 26 aprile 2004, n. 407. [1]

Decisione n. 2004/407/CE della Commissione recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 151).

 

(I testi in lingua inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  3 ottobre 2002 , recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, non può essere importato nella Comunità il materiale specifico a rischio.

     (2) A norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, è consentita l'importazione nella Comunità dei materiali di categoria 1, che possono contenere materiale specifico a rischio, conformemente alle disposizioni previste dal citato regolamento o che devono essere stabilite in base alla procedura di comitatologia.

     (3) Il regolamento (CE) n. 812/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003 , recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'importazione e al transito di taluni prodotti provenienti da paesi terzi prevede che la Commissione proponga norme transitorie dettagliate per i prodotti per i quali sia stata fornita un'adeguata giustificazione.

     (4) La Commissione ha richiesto un parere scientifico, atteso nel prossimo futuro, in merito ad una valutazione quantitativa del rischio residuo di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una serie di prodotti ottenuti dai bovini, quali la gelatina, il collagene, il sego e i prodotti derivati.

     (5) In attesa di tale parere è quindi opportuno stabilire misure transitorie che consentano di proseguire l'importazione dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America di gelatina destinata all'industria fotografica ( «gelatina fotografica» ), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002.

     (6) Le particolari proprietà tecniche della gelatina fotografica impongono l'attuazione di rigorose misure in materia di inoltro del prodotto e di rispetto della normativa, in grado di ridurre ulteriormente il rischio di dirottamento verso le catene alimentari umana e animale e quello di altri impieghi tecnici non previsti.

     (7) Le autorità competenti francesi, olandesi e britanniche hanno confermato la necessità di mantenere gli attuali scambi commerciali di tale gelatina con gli USA e il Giappone. Di conseguenza la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito dovrebbero continuare ad autorizzare l'importazione di gelatina fotografica nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente decisione.

     (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica [2]

     In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il regno Unito autorizzano l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica (“gelatina fotografica”), prodotta a partire da materiali contenenti la colona vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del citato regolamento.

 

     Art. 2. Condizioni di importazione della gelatina fotografica

     1. La gelatina fotografica può essere importata solo dai paesi terzi di origine e dagli impianti d'origine attraverso i posti di ispezione frontalieri del primo punto d'entrata verso gli stabilimenti fotografici di destinazione riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri di destinazione ( «stabilimenti fotografici riconosciuti» ) elencati nell'allegato 1.

     2. Una volta entrata nello Stato membro di destinazione, la gelatina fotografica non viene scambiata tra gli Stati membri ma è impiegata unicamente nello stabilimento fotografico riconosciuto di quel medesimo Stato membro di destinazione ed unicamente a fini di produzione fotografica.

     3. Ogni partita di gelatina fotografica è accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III, che certifichi che la gelatina fotografica soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato II e proviene dagli impianti d'origine elencati nell'allegato I.

 

     Art. 3. Obblighi dell'operatore dello stabilimento fotografico riconosciuto

     1. L'operatore dello stabilimento fotografico riconosciuto assicura che eventuali eccedenze o residui della gelatina fotografica e altri rifiuti da essa derivati siano:

     a) trasportati a bordo di veicoli in contenitori ermeticamente chiusi recanti la dicitura «destinato allo smaltimento» , in condizioni igieniche soddisfacenti;

     b) eliminati come rifiuti mediante incenerimento conformemente alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o in discarica conformemente alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio; oppure

     c) esportati nel paese di origine conformemente al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993 , relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

     2. L'operatore dello stabilimento fotografico riconosciuto conserva per almeno due anni registri contenenti indicazioni sugli acquisti e sugli impieghi della gelatina fotografica, nonché sullo smaltimento dei residui e del materiale eccedentario.

     I registri sono messi a disposizione dell'autorità competente ai fini del controllo del rispetto della presente decisione.

 

     Art. 4. Obblighi dell'autorità competente

     1. L'autorità competente controlla che gli operatori dei locali e delle installazioni rispettino le condizioni stabilite agli articoli 2 e 3.

     2. Conformemente alle disposizioni relative alla sorveglianza dell'inoltro delle partite stabilite dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio, l'autorità competente assicura che le partite vengano trasportate direttamente dal posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata fino ad uno stabilimento fotografico riconosciuto, il cui elenco figura nell'allegato I, in veicoli che non trasportino contemporaneamente alcun prodotto destinato all'alimentazione umana o animale, e neppure gelatina destinata a fini diversi dall'impiego nell'industria fotografica.

     3. L'autorità competente assicura che gli stabilimenti fotografici riconosciuti situati sul suo territorio utilizzino la partita di gelatina fotografica unicamente ai fini autorizzati.

     4. L'autorità competente effettua controlli documentari regolari, almeno due volte l'anno, sulla catena del trasporto dai posti di ispezione frontalieri del primo punto d'entrata fino allo stabilimento fotografico riconosciuto, per verificare la corrispondenza tra le quantità di prodotti importate, impiegate ed eliminate, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni della presente decisione.

     L'autorità competente adotta immediatamente opportuni provvedimenti nel caso di mancato rispetto della presente decisione.

     5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può eccezionalmente designare nel medesimo Stato membro un diverso o ulteriore posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente decisione.

 

     Art. 5. Ritiro dei riconoscimenti ed eliminazione dei materiali non conformi alla presente decisione

     1. Le autorizzazioni individuali dell'autorità competente per l'utilizzazione della gelatina fotografica negli stabilimenti fotografici riconosciuti elencati nell'allegato I sono immediatamente e permanentemente ritirate a qualsiasi operatore, locale o impianto qualora non siano più rispettate le condizioni di cui alla presente decisione. L'autorità competente dà immediata comunicazione scritta del ritiro alla Commissione.

     2. Il materiale non conforme ai requisiti di cui alla presente decisione è eliminato secondo le istruzioni dell'autorità competente.

 

     Art. 6. Riesame

     La Commissione riesamina opportunamente l'applicazione della presente decisione alla luce di nuovi pareri scientifici.

 

     Art. 7. Rispetto della decisione da parte degli Stati membri interessati

     La Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 8. Applicabilità

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004 .

 

     Art. 9. Destinatari [3]

     Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [4]

Paesi terzi e impianti di origine, Stati membri di destinazione, posti di ispezione

frontalieri del primo punto di entrata e stabilimenti fotografici riconosciuti

 

Paese terzo di origine

Impianti di origine

Stato membro di destinazione

Posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata

Stabilimenti fotografici riconosciuti

Giappone

— Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City,

Osaka

581 — 0024 Japan

— Jellie Co. ltd.

7-1, Wakabayashi 2-Chome,

Wakabayashi-ku,

Sendai-city,

Miyagi,

982 Japan

— NIPPI Inc. Gelatin Division

1 Yumizawa-Cho,

Fujinomiya City

Shizuoka

418 — 0073 Japan

Paesi Bassi

Rotterdam

Fuji Photo Film BV, Tilburg

Giappone

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City

Osaka

581 — 0024 Japan

Francia

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

 

Regno Unito

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow,

MIDDX HA4 4TY

USA

— Eastman Gelatine Corporation,

227 Washington Street,

Peabody,

MA,

01960 USA

— Gelita North America,

2445 Port Neal Industrial Road

Sergeant Bluff,

Iowa,

51054 USA

Lussemburgo

Anversa

Zaventem

Lussemburgo

DuPont Teijin Luxembourg SA

PO Box 1681

L-1016 Luxembourg

 

Francia

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

 

Regno Unito

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow,

MIDDX HA4 4TY

 

 

ALLEGATO II

PRODUZIONE DI GELATINA FOTOGRAFICA, CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

 

     1. La gelatina fotografica deve essere prodotta solo in impianti che non producano gelatina ad uso alimentare umano e animale o per altri impieghi tecnici destinata ad essere spedita nella Comunità europea; deve essere altresì prodotta unicamente in impianti a tal fine riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo interessato.

     2. a) La gelatina fotografica deve essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che la materia prima sia trattata mediante il metodo di trasformazione 1 di cui al capitolo III dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1774/2002 o sia sottoposta a trattamento acido o alcalino per almeno due giorni, a lavaggio con acqua e:

     i) a trattamento con soluzione alcalina per almeno 20 giorni successivamente ad un trattamento acido; oppure

     ii) a trattamento con soluzione acida per almeno 10-12 ore successivamente ad un trattamento acido;

     successivamente deve essere regolato il pH e il materiale deve essere depurato per filtrazione e sterilizzazione a 138-140 °C per 4 secondi.

     b) Dopo essere stata trattata come indicato alla lettera a), la gelatina fotografica può essere sottoposta a un processo di essiccazione e, se del caso, di polverizzazione o laminazione.

     c) La gelatina fotografica deve essere confezionata, imballata in confezioni nuove, immagazzinata e trasportata in contenitori ermeticamente chiusi ed etichettati, a bordo di un veicolo in condizioni igieniche soddisfacenti. Qualora venga rilevata una dispersione di materiale, il veicolo e i contenitori sono puliti a fondo e ispezionati prima di un loro riutilizzo.

     d) Le confezioni e gli imballaggi contenenti gelatina fotografica devono recare la dicitura «Gelatina fotografica destinata esclusivamente all'industria fotografica» .

 

 

ALLEGATO III [5]

Modello dei certificati sanitari per l'importazione da paesi terzi di gelatina

per uso tecnico da utilizzare nell'industria fotografica

 

     Note

a) I certificati veterinari per l'importazione di gelatina per uso tecnico da utilizzare nell'industria fotografica devono essere prodotti dal paese esportatore, secondo il modello di cui all'allegato III. Tali certificati devono contenere le attestazioni prescritte per tutti i paesi terzi ed eventualmente le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte dello stesso.

b) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE in cui verrà effettuata l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

e) Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. In tal modo le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

g) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita dal posto di ispezione frontaliero dell'UE fino all'arrivo allo stabilimento fotografico di destinazione.

 

     Certificato sanitario

     (Omissis)

 


[1] Decisione così interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 10 giugno 2004, n. L 208.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/311/CE.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/311/CE.

[4] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/311/CE.

[5] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/311/CE.