§ 1.5.P25 - Decisione 21 aprile 2006, n. 311.
Decisione n. 2006/311/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne le importazioni di gelatina fotografica


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/04/2006
Numero:311


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.P25 - Decisione 21 aprile 2006, n. 311.

Decisione n. 2006/311/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne le importazioni di gelatina fotografica

(G.U.U.E. 28 aprile 2006, n. L 115).

 

(I testi in lingua tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 autorizza l’importazione e il transito nella Comunità di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati esclusivamente nel quadro di tale regolamento.

      (2) La decisione n. 2004/407/CE della Commissione del 26 aprile 2004 recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi, prevede, in deroga al divieto di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, che la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzino l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica («gelatina fotografica»).

      (3) La decisione n. 2004/407/CE prevede che la gelatina fotografica è possa essere importata solo dai paesi terzi elencati in tale decisione, vale a dire Giappone e Stati Uniti d’America.

      (4) Il Lussemburgo ha confermato l’esigenza di rifornirsi di gelatina fotografica dagli Stati Uniti d’America per l’industria fotografica del Lussemburgo. Di conseguenza al Lussemburgo va concessa l'autorizzazione a importare gelatina fotografica, nel rispetto delle condizioni stabilite nella decisione n. 2004/407/CE. Tali importazioni tuttavia, possono aver luogo in Belgio.

      (5) Ai fini di facilitare il trasferimento della gelatina fotografica importata dal Belgio al Lussemburgo, è opportuno modificare leggermente le condizioni negli allegati I e III della decisione n. 2004/407/CE.

      (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2004/407/CE della Commissione è così modificata:

     1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1. Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica

     In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il regno Unito autorizzano l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica (“gelatina fotografica”), prodotta a partire da materiali contenenti la colona vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del citato regolamento.»

     2) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 9. Destinatari

     Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.»

     3) Gli allegati I e III sono stati modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 3.

     Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     1. L'allegato I è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO I

Paesi terzi e impianti di origine, Stati membri di destinazione, posti di ispezione

frontalieri del primo punto di entrata e stabilimenti fotografici riconosciuti

 

Paese terzo di origine

Impianti di origine

Stato membro di destinazione

Posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata

Stabilimenti fotografici riconosciuti

Giappone

— Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City,

Osaka

581 — 0024 Japan

— Jellie Co. ltd.

7-1, Wakabayashi 2-Chome,

Wakabayashi-ku,

Sendai-city,

Miyagi,

982 Japan

— NIPPI Inc. Gelatin Division

1 Yumizawa-Cho,

Fujinomiya City

Shizuoka

418 — 0073 Japan

Paesi Bassi

Rotterdam

Fuji Photo Film BV, Tilburg

Giappone

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City

Osaka

581 — 0024 Japan

Francia

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

 

Regno Unito

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow,

MIDDX HA4 4TY

USA

— Eastman Gelatine Corporation,

227 Washington Street,

Peabody,

MA,

01960 USA

— Gelita North America,

2445 Port Neal Industrial Road

Sergeant Bluff,

Iowa,

51054 USA

Lussemburgo

Anversa

Zaventem

Lussemburgo

DuPont Teijin Luxembourg SA

PO Box 1681

L-1016 Luxembourg

 

Francia

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

 

Regno Unito

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow,

MIDDX HA4 4TY»

 

     2. L’allegato III è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO III

Modello dei certificati sanitari per l'importazione da paesi terzi di gelatina

per uso tecnico da utilizzare nell'industria fotografica

 

     Note

a) I certificati veterinari per l'importazione di gelatina per uso tecnico da utilizzare nell'industria fotografica devono essere prodotti dal paese esportatore, secondo il modello di cui all'allegato III. Tali certificati devono contenere le attestazioni prescritte per tutti i paesi terzi ed eventualmente le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte dello stesso.

b) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE in cui verrà effettuata l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

e) Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. In tal modo le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

g) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita dal posto di ispezione frontaliero dell'UE fino all'arrivo allo stabilimento fotografico di destinazione.

 

     Certificato sanitario

     (Omissis)»