§ 1.5.P17 - Decisione 18 aprile 2006, n. 295.
Decisione n. 2006/295/CE della Commissione che modifica l’allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto riguarda il latte crudo e i prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/04/2006
Numero:295


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.P17 - Decisione 18 aprile 2006, n. 295.

Decisione n. 2006/295/CE della Commissione che modifica l’allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto riguarda il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo provenienti dal Cile e che aggiorna l’iscrizione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in tale allegato (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 21 aprile 2004, n. L 108).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, punti 1) e 4),

     visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione n. 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo, prevede nell’allegato I un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di latte crudo e di prodotti a base di latte crudo.

      (2) In seguito a una missione ispettiva in Cile di esperti della Commissione, i servizi veterinari competenti del Cile hanno confermato che tale paese terzo per ragioni tecniche e sanitarie non dovrebbe figurare nell’elenco di cui alla decisione n. 2004/438/CE per l’importazione nella Comunità di latte crudo e prodotti a base di latte crudo.

      (3) Occorre pertanto modificare l'iscrizione del Cile nella colonna A dell'allegato I della decisione n. 2004/438/CE per quanto concerne il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo.

      (4) Inoltre è opportuno aggiornare una nota di tale allegato relativa all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

      (5) È pertanto opportuno modificare l’allegato I della decisione n. 2004/438/CE.

      (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione n. 2004/438/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 21 aprile 2006.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

      “+”: il paese è autorizzato

      “0”: il paese non è autorizzato

 

Codice ISO del paese terzo

Paese terzo

Colonna A

Colonna B

Colonna C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AN

Antille Olandesi

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australia

0

+

+

BG

Bulgaria

0

+

+

BR

Brasile

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bielorussia

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BH

Bosnia-Erzegovina

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Svizzera

+

+

+

CL

Cile

0

+

+

CN

Repubblica popolare cinese

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeria

0

0

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Groenlandia

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Croazia

0

+

+

IL

Israele

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Islanda

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marocco

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Maurizio

0

0

+

MX

Messico

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nuova Zelanda

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RO

Romania

0

+

+

RU

Russia

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailandia

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turchia

0

0

+

UA

Ucraina

0

0

+

US

Stati Uniti d’America

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sudafrica

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

 

(*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso presso le Nazioni Unite.»