§ 1.5.M84 - Decisione 29 aprile 2004, n. 438.
Decisione n. 2004/438/CE della Commissione che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:438


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     


§ 1.5.M84 - Decisione 29 aprile 2004, n. 438. [1]

Decisione n. 2004/438/CE della Commissione che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 154).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e c),

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e c),

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 92/46/CEE stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, inclusi i requisiti applicabili alle importazioni.

      (2) La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

      (3) La decisione 95/340/CE della Commissione stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte.

      (4) La decisione 95/342/CE della Commissione precisa la natura dei trattamenti cui devono essere sottoposti il latte e i prodotti a base di latte destinati al consumo umano e provenienti da paesi terzi, o da loro parti, che presentano rischi con riguardo all'afta epizootica; le disposizioni ivi contenute devono essere aggiornate per tener conto del trattamento contro il virus dell'afta epizootica previsto dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

      (5) La decisione 95/343/CE della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni in provenienza da paesi terzi, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo.

      (6) Per motivi di chiarezza e razionalità, le decisioni 95/340/CE, 95/342/CE e 95/343/CE devono essere abrogate e sostituite dalla presente decisione.

      (7) È tuttavia opportuno disporre un periodo transitorio durante il quale sia ancora possibile utilizzare i modelli di certificato previsti dalla decisione 95/343/CE.

      (8) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, nonché alcune disposizioni relative al transito di cui all'articolo 11, quale il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

      (9) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, occorrono ulteriori garanzie affinché le partite di latte in transito nella Comunità soddisfino i requisiti zoosanitari per le importazioni applicabili ai paesi autorizzati.

      (10) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, è stata recentemente modificata con l'aggiunta di condizioni generali relative al transito e di una deroga per il transito da e verso la Russia, con riferimento ai posti d'ispezione frontalieri specificamente preposti a tale scopo.

      (11) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliero, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti zoosanitari richiesti affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato zoosanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.

      (12) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito proveniente da paesi terzi per i cui prodotti non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, con riferimento all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della presente decisione.

      (13) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.

      (14) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sugli animali e sui prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontalieri preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.

      (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     È autorizzata l'importazione nella Comunità esclusivamente del latte e dei prodotti a base di latte che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 5.

     Sono autorizzati il transito e il magazzinaggio esclusivamente del latte e dei prodotti a base di latte che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte crudo e di prodotti a base di latte crudo dai paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna A dell'elenco di cui all'allegato I.

     2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte che hanno subito:

     — un unico trattamento termico, con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi, e

     — sufficiente a garantire una reazione negativa alla prova della fosfatasi,

     in provenienza dai paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna B dell'elenco di cui all'allegato I che non presentano rischi di afta epizootica.

     3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:

     a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a 3; oppure

     b) un trattamento a temperatura ultra-alta (UHT) a 132 °C per almeno un secondo; oppure

     c) un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o un trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi (HTST), applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0; oppure

     d) un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0; oppure

     e) un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:

     i) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora; oppure

     ii) ad un ulteriore riscaldamento ad una temperatura pari o superiore a 72 °C, associato ad essiccamento,

     in provenienza dai paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna C dell'elenco di cui all'allegato I che non presentano rischi di afta epizootica. I prodotti a base di latte devono essere sottoposti ad uno dei succitati trattamenti o essere ottenuti da latte sottoposto a uno di tali trattamenti.

 

          Art. 3.

     1. Le partite di latte e prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 sono accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al modello pertinente di cui all'allegato II, parte 2, della presente decisione e soddisfano i requisiti ivi contenuti. I modelli da utilizzare sono i seguenti:

     — «Milk-RM» per il latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione,

     — «Milk-RMP» per i prodotti a base di latte crudo,

     — «Milk-HTB» per il latte trattato termicamente, i prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e i prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che non presentano alcun rischio di afta epizootica,

     — «Milk-HTC» per il latte trattato termicamente, i prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e i prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che presentano un rischio di afta epizootica; tuttavia, i paesi già autorizzati ad effettuare tali importazioni (che non presentano alcun rischio di afta epizootica) possono utilizzare questo modello.

     2. I certificati veterinari vengono compilati conformemente alle note che figurano nella parte 1 dell'allegato II.

 

          Art. 4.

     1. Le partite di latte e prodotti a base di latte introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettano i seguenti requisiti:

     a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, autorizzato nell'allegato I della presente decisione in base al trattamento richiesto per il prodotto interessato secondo quanto previsto all'articolo 2;

     b) soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari stabiliti nella sezione 9 del corrispondente modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, della presente decisione;

     c) sono scortate da un certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato II, parte 3, della presente decisione, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

     d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

     2. a) In deroga al precedente paragrafo 1 e all'articolo 5, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     i) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

     ii) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;

     iii) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

     iv) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

     b) Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

     c) L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.

 

          Art. 5.

     Il latte o i prodotti a base di latte provenienti da paesi terzi autorizzati o da loro parti in cui è stato rilevato un focolaio di afta epizootica negli ultimi 12 mesi o è stata praticata una vaccinazione contro l'afta epizootica negli ultimi 12 mesi, devono essere sottoposti, prima di essere introdotti nel territorio comunitario, ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

 

          Art. 6.

     Le decisioni 95/340/CE, 95/342/CE e 95/343/CE sono abrogate.

 

          Art. 7.

     I certificati redatti in base al modello previsto dalla decisione 95/343/CE possono essere utilizzati al massimo fino a 6 mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

 

          Art. 8.

     1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

     2. L'articolo 4, paragrafo 1, e l'allegato III, parte 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     3. I riferimenti contenuti nella legislazione comunitaria all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della decisione 95/340/CE si intendono fatti all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della presente decisione.

 

          Art. 9.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [2]

 

 

      “+”: il paese è autorizzato

      “0”: il paese non è autorizzato

 

Codice ISO del paese terzo

Paese terzo

Colonna A

Colonna B

Colonna C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AN

Antille Olandesi

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australia

0

+

+

BG

Bulgaria

0

+

+

BR

Brasile

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bielorussia

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BH

Bosnia-Erzegovina

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Svizzera

+

+

+

CL

Cile

0

+

+

CN

Repubblica popolare cinese

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeria

0

0

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Groenlandia

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Croazia

0

+

+

IL

Israele

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Islanda

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marocco

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Maurizio

0

0

+

MX

Messico

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nuova Zelanda

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RO

Romania

0

+

+

RU

Russia

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailandia

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turchia

0

0

+

UA

Ucraina

0

0

+

US

Stati Uniti d’America

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sudafrica

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

 

(*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

 

 

ALLEGATO II

 

Parte 1

Modelli di certificati sanitari

 

     «Milk-RM» latte crudo proveniente da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna A dell'allegato I, destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione.

     «Milk-RMP» prodotti a base di latte crudo provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nella colonna A dell'allegato I.

     «Milk-HTB» latte trattato termicamente, prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna B dell'allegato I.

     «Milk-HTC» latte trattato termicamente, prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna C dell'allegato I.

     «Milk-T/S» latte e prodotti a base di latte destinati al transito/magazzinaggio nell'Unione europea.

 

     Note

     a) I certificati sanitari devono essere rilasciati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato II, secondo il formato del modello relativo al latte e ai prodotti a base di latte corrispondenti. I certificati devono contenere, nell'ordine di numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per tutti i paesi terzi e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per singoli paesi terzi o loro parti.

     b) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

     c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

     d) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto 8 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del ufficiale che procede alla certificazione.

     e) Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «numero di pagina)/(numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

     f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità competente incaricato di verificare e certificare la conformità del latte crudo, del latte trattato termicamente o dei prodotti a base di latte con le prescrizioni della direttiva 92/46/CEE.

     g) Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

     h) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

 

Parte 2

 

     (Omissis)

 

Parte 3

 

     (Omissis)

 


[1] Decisione rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2004, n. L 189 e abrogata dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 605/2010.

[2] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/295/CE.