§ 5.1.O01 - Decisione 21 dicembre 2005, n. 926.
Decisione n. 2005/926/CE della Commissione che introduce misure integrative di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/12/2005
Numero:926


Sommario
Art. 1.  Approvazione del programma di vaccinazione
Art. 2.  Restrizioni ai movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno e carni fresche di pollame
Art. 3.  Restrizioni alla spedizione di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno
Art. 4.  Deroga alle restrizioni alla spedizione di volatili da cortile destinati alla macellazione
Art. 5.  Deroga alle restrizioni alla spedizione di uova da cova
Art. 6.  Deroga alle restrizioni alla spedizione di pulcini di un giorno
Art. 7.  Certificati di polizia sanitaria per le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno
Art. 8.  Restrizione alla spedizione e alla bollatura speciale delle carni fresche di pollame
Art. 9.  Deroga alle restrizioni alla spedizione di carni fresche di pollame
Art. 10.  Certificato sanitario per carni fresche di tacchini e polli
Art. 11.  Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto
Art. 12.  Relazioni
Art. 13.  Abrogazione
Art. 14.  Applicabilità
Art. 15.  Destinatari


§ 5.1.O01 - Decisione 21 dicembre 2005, n. 926.

Decisione n. 2005/926/CE della Commissione che introduce misure integrative di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e abroga la decisione 2004/666/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 22 dicembre 2005, n. L 337).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, in particolare l’articolo 16, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) Ai sensi della decisione 2002/975/CE della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, in alcune zone dell’Italia settentrionale è stato condotto un programma di vaccinazione per contrastare le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3. È stata applicata una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto dal virus del sottotipo H7N1, che consente di distinguere i volatili infetti da quelli vaccinati.

      (2) Ai sensi della decisione 2004/666/CE della Commissione, del 29 settembre 2004, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE, è stato approvato un nuovo programma di vaccinazione che copre una zona di territorio italiano più ristretta rispetto a quella della campagna di vaccinazione precedente effettuata a titolo della decisione 2002/975/CE. Il nuovo programma utilizza il vaccino bivalente che contiene i sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria. Questo tipo di vaccinazione è praticato almeno fino al 31 dicembre 2005. Suddetta decisione prevede inoltre il divieto degli scambi intracomunitari di volatili da cortile vivi e di uova da cova che provengono e/o originano dalla zona di vaccinazione e stabilisce le condizioni per gli scambi intracomunitari di carni fresche di pollame vaccinato in conformità dell’articolo 3 della decisione 2004/666/CE.

      (3) I risultati del programma di vaccinazione, di cui alla decisione 2004/666/CE e resi noti in diverse riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sono stati in generale favorevoli.

      (4) Data la situazione favorevole all’interno della zona di vaccinazione di cui alla decisione 2004/666/CE e alla luce dell’esperienza acquisita nella somministrazione della vaccinazione, dovrebbe essere consentito che i volatili da cortile destinati alla macellazione, le uova da cova e i pulcini di un giorno lascino il territorio italiano, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

      (5) Poiché le zone italiane in questione sono particolarmente soggette al rischio d’introduzione dell’influenza aviaria e dato che l’Italia ha richiesto, con lettera del 23 giugno 2005, l’approvazione di un programma di vaccinazione modificato, pare opportuno continuare la vaccinazione nelle zone in cui vi è un rischio maggiore che la malattia venga introdotta. Si dovrebbe inoltre eseguire un monitoraggio e una sorveglianza intensivi sia nella zona di vaccinazione che nelle zone confinanti.

      (7) Per fini di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2004/666/CE della Commissione e sostituirla con la presente decisione.

      (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Approvazione del programma di vaccinazione

     1. Il programma modificato di vaccinazione contro l’influenza aviaria, presentato dall’Italia alla Commissione il 23 giugno 2005, è approvato (di seguito «il programma di vaccinazione»).

     Il programma di vaccinazione si pratica con un vaccino bivalente nelle zone di cui all’allegato I (di seguito «la zona di vaccinazione»). Il programma di vaccinazione è realizzato in maniera efficace.

     2. La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione sono effettuati nella zona di vaccinazione e nelle zone di cui all’allegato III.

 

          Art. 2. Restrizioni ai movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno e carni fresche di pollame

     Le restrizioni ai movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno e carne fresca di pollame da, verso e dentro la zona di vaccinazione e dalle aziende situate nella zona soggetta a limitazioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione si applicano in conformità degli articoli da 3 a 9 della presente decisione.

 

          Art. 3. Restrizioni alla spedizione di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

     È vietata la spedizione dall’Italia di volatili da cortile vivi, delle uova da cova e dei pulcini di un giorno che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione o nella zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione.

 

          Art. 4. Deroga alle restrizioni alla spedizione di volatili da cortile destinati alla macellazione

     1. In deroga all’articolo 3, i volatili da cortile destinati alla macellazione che provengono e/o sono originari da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spediti dall’Italia a condizione che:

     a) provengano da aziende non situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione;

     b) originino da gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;

     c) originino da gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;

     d) originino da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato II della presente decisione;

     e) siano inviati direttamente a un macello e macellati immediatamente dopo l’arrivo.

     2. Per esaminare i gruppi di cui al paragrafo 1, lettera b), si utilizzano i seguenti test:

     a) per i volatili vaccinati, il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA);

     b) per i volatili non vaccinati:

     i) il test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI);

     ii) il test AGID;

     iii) il test ELISA; oppure

     iv) il test iIFA, se del caso.

 

          Art. 5. Deroga alle restrizioni alla spedizione di uova da cova

     In deroga all’articolo 3, le uova da cova che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spedite dall’Italia a condizione che:

     a) provengano da aziende non situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione;

     b) originino da gruppi di volatili che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ai test per l’individuazione dell’influenza aviaria indicati all’articolo 4, paragrafo 2;

     c) siano disinfettate prima di lasciare l’azienda;

     d) siano trasportate direttamente all’incubatoio di destinazione;

     e) l’incubatoio di destinazione possa garantire la tracciabilità delle uova da cova mediante la registrazione dell’azienda d’origine delle uova e dell’azienda di destinazione dei pulcini di un giorno nati da tali uova.

 

          Art. 6. Deroga alle restrizioni alla spedizione di pulcini di un giorno

     In deroga all’articolo 3, i pulcini di un giorno che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spediti dall’Italia a condizione che originino da uova da cova conformi alle disposizioni dell’articolo 5.

 

          Art. 7. Certificati di polizia sanitaria per le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

     I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno provenienti dall’Italia recano la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione n. 2005/926/CE della Commissione.»

 

          Art. 8. Restrizione alla spedizione e alla bollatura speciale delle carni fresche di pollame

     1. Le carni fresche di pollame di cui all’articolo 2 sono bollate in conformità del paragrafo 2 e non sono spedite dall’Italia se ottenute da:

     a) volatili originari di aziende situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione;

     b) volatili vaccinati contro l’influenza aviaria;

     c) volatili provenienti da gruppi sieropositivi all’influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione.

     2. Le carni fresche di pollame di cui al paragrafo 1 recano uno speciale bollo sanitario o identificativo che non deve essere confuso con il bollo sanitario di cui all’allegato I, capitolo XII, della direttiva n. 71/118/CEE del Consiglio e, in particolare, non è di forma ovale. Il bollo contiene il numero di riconoscimento dell’azienda ma non le lettere C.E.

 

          Art. 9. Deroga alle restrizioni alla spedizione di carni fresche di pollame

     In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 2, le carni fresche ottenute da tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria con un vaccino eterologo dei sottotipi (H7N1) e (H5N9) possono essere spedite dall’Italia, a condizione che tali carni provengano da tacchini e polli che:

     a) originino da gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;

     b) originino da gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;

     c) originino da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato II della presente decisione;

     d) provengano da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ai test per l’individuazione dell’influenza aviaria indicati all’articolo 4, paragrafo 2;

     e) siano tenuti separati da altri gruppi non conformi alle disposizioni del presente articolo;

     f) siano inviati direttamente a un macello e macellati immediatamente dopo l’arrivo.

 

          Art. 10. Certificato sanitario per carni fresche di tacchini e polli

     Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9 sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato VI della direttiva n. 71/118/CEE, che include al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

     «Le carni di tacchino/pollo (*) sopra descritte sono conformi alla decisione 2005/926/CE della Commissione.

    (*) Cancellare la dicitura non pertinente.».

 

          Art. 11. Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto

     Le autorità italiane provvedono affinché nella zona di vaccinazione indicata nell’allegato I:

     a) per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto di uova da cova e pulcini di un giorno siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;

     b) tutti i mezzi utilizzati per trasportare volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.

 

          Art. 12. Relazioni

     Le autorità italiane presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull’efficacia del programma di vaccinazione entro sei mesi dalla data di applicazione della presente decisione e successivamente ogni sei mesi.

 

          Art. 13. Abrogazione

     La decisione n. 2004/666/CE è abrogata.

 

          Art. 14. Applicabilità

     La presente decisione si applica a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 15. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

ZONA DI VACCINAZIONE IN CUI LA VACCINAZIONE È PRATICATA CON VACCINO BIVALENTE

 

Regione Veneto

 

     Provincia di Verona

ALBAREDO D'ADIGE

ANGIARI

ARCOLE

BELFIORE

BONAVIGO

BOVOLONE

BUTTAPIETRA

CALDIERO zona a sud dell’autostrada A4

CASALEONE

CASTEL D'AZZANO

CASTELNUOVO DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4

CEREA

COLOGNA VENETA

COLOGNOLA AI COLLI zona a sud dell’autostrada A4

CONCAMARISE

ERBÈ

GAZZO VERONESE

ISOLA DELLA SCALA

ISOLA RIZZA

LAVAGNO zona a sud dell’autostrada A4

MINERBE

MONTEFORTE D'ALPONE zona a sud dell’autostrada A4

MOZZECANE

NOGARA

NOGAROLE ROCCA

OPPEANO

PALÙ

PESCHIERA DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4

POVEGLIANO VERONESE

PRESSANA

RONCO ALL'ADIGE

ROVERCHIARA

ROVEREDO DI GUÀ

SALIZZOLE

SAN BONIFACIO zona a sud dell’autostrada A4

SAN GIOVANNI LUPATOTO zona a sud dell’autostrada A4

SANGUINETTO

SAN MARTINO BUON ALBERGO zona a sud dell’autostrada A4

SAN PIETRO DI MORUBIO

SOAVE zona a sud dell’autostrada A4

SOMMACAMPAGNA zona a sud dell’autostrada A4

SONA zona a sud dell’autostrada A4

SORGÀ

TREVENZUOLO

VALEGGIO SUL MINCIO

VERONA zona a sud dell’autostrada A4

VERONELLA

VIGASIO

VILLAFRANCA DI VERONA

ZEVIO

ZIMELLA

 

Regione Lombardia

 

     Provincia di Brescia

ACQUAFREDDA

ALFIANELLO

BAGNOLO MELLA

BASSANO BRESCIANO

BORGOSATOLLO

BRESCIA zona a sud dell’autostrada A4

CALCINATO zona a sud dell’autostrada A4

CALVISANO

CAPRIANO DEL COLLE

CARPENEDOLO

CASTENEDOLO zona a sud dell’autostrada A4

CIGOLE

DELLO

DESENZANO DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4

FIESSE

FLERO

GAMBARA

GHEDI

GOTTOLENGO

ISORELLA

LENO

LONATO zona a sud dell’autostrada A4

MANERBIO

MILZANO

MONTICHIARI

MONTIRONE

OFFLAGA

PAVONE DEL MELLA

PONCARALE

PONTEVICO

POZZOLENGO zona a sud dell’autostrada A4

PRALBOINO

QUINZANO D'OGLIO

REMEDELLO

REZZATO zona a sud dell’autostrada A4

SAN GERVASIO BRESCIANO

SAN ZENO NAVIGLIO

SENIGA

VEROLANUOVA

VEROLAVECCHIA

VISANO

 

     Provincia di Mantova

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

CAVRIANA

CERESARA

GOITO

GUIDIZZOLO

MARMIROLO

MEDOLE

MONZAMBANO

PONTI SUL MINCIO

ROVERBELLA

SOLFERINO

VOLTA MANTOVANA

 

 

ALLEGATO II

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

 

     1. Introduzione e obiettivo generale

     Il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA) è mirato a distinguere i tacchini ed i polli vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto da un sottotipo del virus selvatico.

 

     2. Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalla zona di vaccinazione in Italia

     Le carni provenienti da gruppi di tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria possono essere spedite dall’Italia a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall’ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione.

     Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell’allevamento.

 

     3. Uso del test ai fini della spedizione di volatili destinati alla macellazione dalla zona di vaccinazione in Italia

     I volatili destinati alla macellazione originari della zona di vaccinazione possono essere spediti dall’Italia a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall’ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la spedizione da almeno 10 volatili destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali da tutti i gruppi o capannoni dell’allevamento.

 

 

ALLEGATO III

ZONE CONFINANTI CON LA ZONA DI VACCINAZIONE

IN CUI SI ESEGUONO MONITORAGGI E SORVEGLIANZA INTENSIVI

 

Regione Lombardia

 

     Provincia di Bergamo

ANTEGNATE

BAGNATICA zona a sud dell’autostrada A4

BARBATA

BARIANO

BOLGARE zona a sud dell’autostrada A4

CALCINATE

CALCIO

CASTELLI CALEPIO zona a sud dell’autostrada A4

CAVERNAGO

CIVIDATE AL PIANO

COLOGNO AL SERIO

CORTENUOVA

COSTA DI MEZZATE zona a sud dell’autostrada A4

COVO

FARA OLIVANA CON SOLA

FONTANELLA

GHISALBA

GRUMELLO DEL MONTE zona a sud dell’autostrada A4

ISSO

MARTINENGO

MORENGO

MORNICO AL SERIO

PAGAZZANO

PALOSCO

PUMENENGO

ROMANO DI LOMBARDIA

SERIATE zona a sud dell’autostrada A4

TELGATE zona a sud dell’autostrada A4

TORRE PALLAVICINA

 

     Provincia di Brescia

AZZANO MELLA

BARBARIGA

BASSANO BRESCIANO

BERLINGO

BORGO SAN GIACOMO

BRANDICO

CASTEGNATO zona a sud dell’autostrada A4

CASTEL MELLA

CASTELCOVATI

CASTREZZATO

CAZZAGO SAN MARTINO zona a sud dell’autostrada A4

CHIARI

COCCAGLIO

COLOGNE

COMEZZANO-CIZZAGO

CORZANO

ERBUSCO zona a sud dell’autostrada A4

LOGRATO

LONGHENA

MACLODIO

MAIRANO

ORZINUOVI

ORZIVECCHI

OSPITALETTO zona a sud dell’autostrada A4

PALAZZOLO SULL'OGLIO zona a sud dell’autostrada A4

POMPIANO

PONTOGLIO

ROCCAFRANCA

RONCADELLE zona a sud dell’autostrada A4

ROVATO zona a sud dell’autostrada A4

RUDIANO

SAN PAOLO

TORBOLE CASAGLIA

TRAVAGLIATO

TRENZANO

URAGO D'OGLIO

VILLACHIARA

 

     Provincia di Cremona

CAMISANO

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

CASALETTO DI SOPRA

CASTEL GABBIANO

SONCINO

 

     Provincia di Mantova

ACQUANEGRA SUL CHIESE

ASOLA

BIGARELLO

CANNETO SULL'OGLIO

CASALMORO

CASALOLDO

CASALROMANO

CASTEL D'ARIO

CASTEL GOFFREDO

CASTELBELFORTE

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

MARIANA MANTOVANA

PIUBEGA

PORTO MANTOVANO

REDONDESCO

RODIGO

RONCOFERRARO

SAN GIORGIO DI MANTOVA

VILLIMPENTA

 

Regione Veneto

 

     Provincia di Padova

CARCERI

CASALE DI SCODOSIA

ESTE

LOZZO ATESTINO

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

MEGLIADINO SAN VITALE

MONTAGNANA

OSPEDALETTO EUGANEO

PONSO

SALETTO

SANTA MARGHERITA D’ADIGE

URBANA

 

     Provincia di Verona

BEVILACQUA

BOSCHI SANT'ANNA

BUSSOLENGO

PESCANTINA

SOMMACAMPAGNA zona a nord dell’autostrada A4

SONA zona a nord dell’autostrada A4

 

     Provincia di Vicenza

AGUGLIARO

ALBETTONE

ALONTE

ASIGLIANO VENETO

BARBARANO VICENTINO

CAMPIGLIA DEI BERICI

CASTEGNERO

LONIGO

MONTEGALDA

MONTEGALDELLA

MOSSANO

NANTO

NOVENTA VICENTINA

ORGIANO

POIANA MAGGIORE

SAN GERMANO DEI BERICI

SOSSANO

VILLAGA