§ 1.5.I62 – Decisione 29 settembre 2004, n. 666.
Decisione n. 2004/666/CE della Commissione relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/09/2004
Numero:666


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.


§ 1.5.I62 – Decisione 29 settembre 2004, n. 666. [1]

Decisione n. 2004/666/CE della Commissione relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 settembre 2004, n. L 303).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il tratto che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, e in particolare l’articolo 16,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell’ottobre 2002, l’Italia ha notificato alla Commissione la presenza in Veneto e in Lombardia del virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 e la veloce propagazione della malattia.

     (2) Al fine di contrastare la propagazione dell’infezione, le autorità italiane hanno quindi adottato misure drastiche, compresa la soppressione degli allevamenti infetti. A titolo di misura integrativa, le stesse autorità hanno inoltre richiesto che fosse approvato un programma di vaccinazione di almeno 18 mesi contro l’influenza aviaria onde evitare che l’infezione si diffondesse ulteriormente.

     (3) Il programma di vaccinazione è stato approvato con la decisione 2002/975/CE della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che stabilisce le regole in materia di vaccinazione contro l’influenza aviaria in un’area geografica definita. La stessa decisione prevede inoltre misure specifiche di controllo applicabili agli scambi intracomunitari quali la limitazione dei movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova e da mensa.

     (4) I risultati del programma di vaccinazione resi noti in diverse riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali erano in generale favorevoli per quanto concerne il controllo della malattia nella zona di vaccinazione. Tuttavia, l’infezione si è diffusa a certe zone adiacenti alla zona di vaccinazione definita. Di conseguenza, la decisione 2002/975/CE, modificata dalla decisione 2003/436/CE, ha esteso la zona di vaccinazione in modo da coprire le zone adiacenti.

     (5) Dalla fine di settembre 2003 non è stata rilevata nessuna ulteriore circolazione del virus selvatico dell’influenza aviaria del sottotipo H7N3 nel corso dell’intenso monitoraggio condotto nella zona di vaccinazione. Di conseguenza l’Italia ha chiesto di apportare alcuni cambiamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni che interessano gli scambi intracomunitari. Conformemente a ciò, la decisione 2002/975/CE, modificata dalla decisione 2004/159/CE ha approvato tali modifiche e restrizioni.

     (6) Nel febbraio 2004 un ceppo dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H5N3 è stato isolato in un gruppo di anatre nella Lombardia all’interno della zona di vaccinazione. Anche se le indagini epidemiologiche non hanno rivelato una diffusione dell’infezione, è stato dimostrato il rischio d’introduzione dell’influenza aviaria del sottotipo H5. Attualmente né gli animali da cortile vaccinati contro il sottotipo H7 nel quadro dell’attuale campagna di vaccinazione né la popolazione di animali da cortile non vaccinata sono protetti dalla malattia eventualmente causata dal sottotipo dell’influenza aviaria H5. Per tale motivo l’Italia ha chiesto di modificare l’attuale programma di vaccinazione per autorizzare la vaccinazione degli animali da cortile all’interno della zona di vaccinazione definita tramite un vaccino bivalente che protegge contro l’infezione da virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H7 e H5 e di proseguire questo tipo di vaccinazione almeno fino al 31 dicembre 2005.

     (7) Poiché la decisione 2002/975/CE è stata già modificata due volte, per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare tale strumento rimpiazzandolo con la presente decisione.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. [2]

     1. È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato alla Commissione dall'Italia. Il programma è da attuarsi, nelle zone indicate nell'allegato I, con un vaccino bivalente e, nelle zone indicate nell'allegato II, con un vaccino monovalente.

     2. La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono condotti nelle zone elencate negli allegati I e II.

 

     Art. 2. [3]

     I movimenti di volatili vivi, uova da cova e carni fresche di pollame da, verso e dentro la zona indicata negli allegati I e II sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all’articolo 1 e articoli successivi.

 

     Art. 3. [4]

     È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da allevamenti siti nella zona indicata negli allegati I e II.

 

     Art. 4.

     I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall’Italia devono recare la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2004/666/CE».

 

     Art. 5.

     1. Le carni fresche di pollame devono recare un marchio rettangolare contenente il numero di riconoscimento dello stabilimento, ma non le lettere C.E., e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da [5]:

     a) volatili vaccinati contro l’influenza aviaria;

     b) gruppi di volatili sieropositivi all’influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione di cui all’articolo 1;

     c) volatili originari da aziende situate nella zona soggetta a limitazioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione di cui all’articolo 1.

     2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), le carni fresche ottenute da tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria con un vaccino eterologo del sottotipo (H7N1) e (H5N9) non devono recare il marchio di cui al paragrafo 1 e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da tacchini e polli che:

     i) appartengono a gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo. Per l’esame di:

     — dei volatili vaccinati deve essere utilizzato il test iIFA,

     — dei volatili di controllo deve essere utilizzato il test d’inibizione dell’emoagglutinazione (HI), il test AGID o il test ELISA, tuttavia, se necessario, potrà essere utilizzato anche il test iIFA;

     ii) originari di gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

     iii) originari da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato III della presente decisione;

     iv) devono essere spediti direttamente ad un macello designato dall’autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l’arrivo. I volatili devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni. [6]

     3. Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all’allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

     «Le carni di tacchino/pollo (*) sopra descritte sono conformi alla decisione 2004/666/CE.

 

(*) cancellare la dicitura che non si applica».

 

     Art. 6.

     Le autorità italiane provvedono affinché nella zona indicata negli allegati I e II [7]:

     a) per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;

     b) tutti i mezzi utilizzati per i trasporti di volatili da cortile, uova da cova, carni fresche di pollame, uova da mensa e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.

 

     Art. 7.

     1. Le autorità italiane notificano alla Commissione a agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno un giorno, la data d’inizio della campagna di vaccinazione con il vaccino bivalente.

     2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 si applicano a decorrere dalla data d’inizio della campagna di vaccinazione.

 

     Art. 8.

     1. Ogni sei mesi le autorità italiane presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull’efficacia del programma di vaccinazione di cui all’articolo 1.

     2. La presente decisione, e in particolare la durata del periodo durante il quale le limitazioni dei movimenti di cui agli articoli da 2 a 6 restano in vigore successivamente al completamento del programma di vaccinazione, sono riesaminati di conseguenza.

 

     Art. 9.

     La decisione 2002/975/CE è abrogata.

 

     Art. 10.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2004.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

Zona di vaccinazione con un vaccino bivalente [8]

 

Regione Veneto

 

     Provincia di Verona

 

     ALBAREDO D'ADIGE

     ANGIARI

     ARCOLE

     BELFIORE

     BONAVIGO

     BOVOLONE

     BUTTAPIETRA

     CALDIERO zona a sud dell’autostrada A4

     CASALEONE

     CASTEL D'AZZANO

     CASTELNUOVO DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4

     CEREA

     COLOGNA VENETA

     COLOGNOLA AI COLLI zona a sud dell’autostrada A4

     CONCAMARISE

     ERBÈ

     GAZZO VERONESE

     ISOLA DELLA SCALA

     ISOLA RIZZA

     LAVAGNO zona a sud dell’autostrada A4

     MINERBE

     MONTEFORTE D'ALPONE zona a sud dell’autostrada A4

     MOZZECANE

     NOGARA

     NOGAROLE ROCCA

     OPPEANO

     PALÙ

     PESCHIERA DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4

     POVEGLIANO VERONESE

     PRESSANA

     RONCO ALL'ADIGE

     ROVERCHIARA

     ROVEREDO DI GUÀ

     SALIZZOLE

     SAN BONIFACIO zona a sud dell’autostrada A4

     SAN GIOVANNI LUPATOTO zona a sud dell’autostrada A4

     SANGUINETTO

     SAN MARTINO BUON ALBERGO zona a sud dell’autostrada A4

     SAN PIETRO DI MORUBIO

     SOAVE zona a sud dell’autostrada A4

     SOMMACAMPAGNA zona a sud dell’autostrada A4

     SONA zona a sud dell’autostrada A4

     SORGÀ

     TREVENZUOLO

     VALEGGIO SUL MINCIO

     VERONA zona a sud dell’autostrada A4

     VERONELLA

     VIGASIO

     VILLAFRANCA DI VERONA

     ZEVIO

     ZIMELLA

 

 

Regione Lombardia

 

     Provincia di Brescia

 

     ACQUAFREDDA

     ALFIANELLO

     BAGNOLO MELLA

     BASSANO BRESCIANO

     BORGOSATOLLO

     BRESCIA zona a sud dell’autostrada A4

     CALCINATO zona a sud dell’autostrada A4

     CALVISANO

     CAPRIANO DEL COLLE

     CARPENEDOLO

     CASTENEDOLO zona a sud dell’autostrada A4

     CIGOLE

     DELLO

     DESENZANO DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4

     FIESSE

     FLERO

     GAMBARA

     GHEDI

     GOTTOLENGO

     ISORELLA

     LENO

     LONATO zona a sud dell’autostrada A4

     MANERBIO

     MILZANO

     MONTICHIARI

     MONTIRONE

     OFFLAGA

     PAVONE DEL MELLA

     PONCARALE

     PONTEVICO

     POZZOLENGO zona a sud dell’autostrada A4

     PRALBOINO

     QUINZANO D'OGLIO

     REMEDELLO

     REZZATO zona a sud dell’autostrada A4

     SAN GERVASIO BRESCIANO

     SAN ZENO NAVIGLIO

     SENIGA

     VEROLANUOVA

     VEROLAVECCHIA

     VISANO

 

     Provincia di Mantova

 

     CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

     CAVRIANA

     CERESARA

     GOITO

     GUIDIZZOLO

     MARMIROLO

     MEDOLE

     MONZAMBANO

     PONTI SUL MINCIO

     ROVERBELLA

     SOLFERINO

     VOLTA MANTOVANA

 

 

ALLEGATO II

 

Zona di vaccinazione con un vaccino monovalente [9]

 

Zona confinante con la zona di vaccinazione

in cui si esegue una sorveglianza intensiva

 

 

     Regione Lombardia

 

     Provincia di Bergamo

 

     ANTEGNATE

     BAGNATICA zona a sud dell’autostrada A4

     BARBATA

     BARIANO

     BOLGARE zona a sud dell’autostrada A4

     CALCINATE

     CALCIO

     CASTELLI CALEPIO zona a sud dell’autostrada A4

     CAVERNAGO

     CIVIDATE AL PIANO

     COLOGNO AL SERIO

     CORTENUOVA

     COSTA DI MEZZATE zona a sud dell’autostrada A4

     COVO

     FARA OLIVANA CON SOLA

     FONTANELLA

     GHISALBA

     GRUMELLO DEL MONTE zona a sud dell’autostrada A4

     ISSO

     MARTINENGO

     MORENGO

     MORNICO AL SERIO

     PAGAZZANO

     PALOSCO

     PUMENENGO

     ROMANO DI LOMBARDIA

     SERIATE zona a sud dell’autostrada A4

     TELGATE zona a sud dell’autostrada A4

     TORRE PALLAVICINA

 

     Provincia di Brescia

 

     AZZANO MELLA

     BARBARIGA

     BASSANO BRESCIANO

     BERLINGO

     BORGO SAN GIACOMO

     BRANDICO

     CASTEGNATO zona a sud dell’autostrada A4

     CASTEL MELLA

     CASTELCOVATI

     CASTREZZATO

     CAZZAGO SAN MARTINO zona a sud dell’autostrada A4

     CHIARI

     COCCAGLIO

     COLOGNE

     COMEZZANO-CIZZAGO

     CORZANO

     ERBUSCO zona a sud dell’autostrada A4

     LOGRATO

     LONGHENA

     MACLODIO

     MAIRANO

     ORZINUOVI

     ORZIVECCHI

     OSPITALETTO zona a sud dell’autostrada A4

     PALAZZOLO SULL'OGLIO zona a sud dell’autostrada A4

     POMPIANO

     PONTOGLIO

     ROCCAFRANCA

     RONCADELLE zona a sud dell’autostrada A4

     ROVATO zona a sud dell’autostrada A4

     RUDIANO

     SAN PAOLO

     TORBOLE CASAGLIA

     TRAVAGLIATO

     TRENZANO

     URAGO D'OGLIO

     VILLACHIARA

 

     Provincia di Cremona

 

     CAMISANO

     CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

     CASALETTO DI SOPRA

     CASTEL GABBIANO

     SONCINO

 

     Provincia di Mantova

 

     ACQUANEGRA SUL CHIESE

     ASOLA

     BIGARELLO

     CANNETO SULL'OGLIO

     CASALMORO

     CASALOLDO

     CASALROMANO

     CASTEL D'ARIO

     CASTEL GOFFREDO

     CASTELBELFORTE

     GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

     MARIANA MANTOVANA

     PIUBEGA

     PORTO MANTOVANO

     REDONDESCO

     RODIGO

     RONCOFERRARO

     SAN GIORGIO DI MANTOVA

     VILLIMPENTA

 

 

     Regione Veneto

 

     Provincia di Padova

 

     CARCERI

     CASALE DI SCODOSIA

     ESTE

     LOZZO ATESTINO

     MEGLIADINO SAN FIDENZIO

     MEGLIADINO SAN VITALE

     MONTAGNANA

     OSPEDALETTO EUGANEO

     PONSO

     SALETTO

     SANTA MARGHERITA D’ADIGE

     URBANA

     Provincia di Verona

     BEVILACQUA

     BOSCHI SANT'ANNA

     BUSSOLENGO

     PESCANTINA

     SOMMACAMPAGNA zona a nord dell’autostrada A4

     SONA zona a nord dell’autostrada A4

 

     Provincia di Vicenza

 

     AGUGLIARO

     ALBETTONE

     ALONTE

     ASIGLIANO VENETO

     BARBARANO VICENTINO

     CAMPIGLIA DEI BERICI

     CASTEGNERO

     LONIGO

     MONTEGALDA

     MONTEGALDELLA

     MOSSANO

     NANTO

     NOVENTA VICENTINA

     ORGIANO

     POIANA MAGGIORE

     SAN GERMANO DEI BERICI

     SOSSANO

     VILLAGA

 

 

ALLEGATO III

 

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

 

     1) Introduzione e obiettivo generale

     Il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA) è inteso a distinguere i tacchini ed i polli vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto da un sottotipo del virus selvatico.

     2) Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri

     Le carni provenienti da gruppi di tacchini e polli vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall’ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell’allevamento.


[1] Decisione abrogata dall’art. 13 della decisione n. 2005/926/CE.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/10/CE.

[3] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/10/CE.

[4] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/10/CE.

[5] Alinea così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/10/CE.

[6] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/10/CE.

[7] Alinea così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/10/CE.

[8] Titolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/10/CE.

[9] Titolo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2005/10/CE.