§ 1.5.N86 - Decisione 2 dicembre 2005, n. 864.
Decisione n. 2005/864/CE della Commissione concernente la non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/12/2005
Numero:864


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.N86 - Decisione 2 dicembre 2005, n. 864.

Decisione n. 2005/864/CE della Commissione concernente la non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 3 dicembre 2005, n. L 317).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell’esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato alla data del 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

      (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92, stabilisce l’elenco delle sostanze attive da esaminare nell’ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per ciascuna sostanza da valutare ed elenca i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato tempestivamente notifica.

      (3) L’endosulfan è una delle 89 sostanze attive contemplate dal regolamento (CE) n. 933/94.

      (4) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, la Spagna, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione, in data 22 febbraio 2000, il rapporto di valutazione delle informazioni fornite dai notificanti a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

      (5) Ricevuto il rapporto dello Stato membro relatore, la Commissione ha consultato esperti degli Stati membri e interpellato i principali notificanti Bayer CropScience e Makhteshim Agan, secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92. È emerso che erano necessari altri dati. La decisione 2001/810/CE della Commissione ha fissato un termine ultimo, scaduto il 25 maggio 2002, entro il quale il notificante era tenuto a trasmettere le informazioni. La stessa decisione ha fissato al 31 maggio 2003 un ulteriore termine ultimo per la presentazione degli studi a lungo termine previsti.

      (6) La Commissione ha organizzato, in data 17 maggio 2004, una riunione tripartita con i principali fornitori di dati e con lo Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione.

      (7) La relazione di valutazione presentata dalla Spagna è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 15 febbraio 2005 con il rapporto di riesame della Commissione sull’endosulfan.

      (8) Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono state individute varie fonti di preoccupazione, soprattutto circa il destino e il comportamento ambientale in quanto la via di degradazione della sostanza attiva non è del tutto chiara e studi sulla degradazione nel suolo, sulla degradazione nell’acqua/sedimento e sul mesocosmo hanno evidenziato metaboliti sconosciuti. Sotto il profilo ecotossicologico permangono molte preoccupazioni in quanto il rischio a lungo termine, soprattutto a causa della presenza dei suddetti metaboliti, non può essere adeguatamente valutato sulla base dei dati disponibili; né il tema dell’esposizione degli operatori in ambiente chiuso è stato sufficientemente chiarito sulla scorta delle informazioni disponibili. Inoltre l’endosulfan è volatile, il suo principale metabolita è persistente e i risultati della sorveglianza ne hanno rivelato la presenza in regioni nelle quali la sostanza non era impiegata. Di conseguenza, visti tali punti irrisolti, le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nel rispetto delle condizioni d’impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti endosulfan possano soddisfare le prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

      (9) L’endosulfan non dovrebbe pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

      (10) Dovrebbero essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan siano ritirate entro un termine prescritto e non siano ulteriormente rinnovate, e che non siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

      (11) Alla luce delle informazioni presentate alla Commissione risulta che, in mancanza di alternative valide per taluni impieghi limitati in alcuni Stati membri, è necessario continuare ad utilizzare la sostanza attiva per poter approntare altre soluzioni. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prevedere un periodo più lungo per il ritiro delle autorizzazioni esistenti relative agli impieghi limitati ritenuti essenziali e per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.

      (12) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

      (13) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente, in merito alla sostanza attiva di cui trattasi, qualsiasi azione nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.

      (14) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta ai fini del possibile inserimento dell’endosulfan nell’allegato 1 della citata direttiva.

      (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’endosulfan non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva n. 91/414/CEE.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri provvedono affinché:

     1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan siano ritirate entro il 2 giugno 2006;

     2) a decorrere dal 3 dicembre 2005 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan;

     3) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell’allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti endosulfan fino al 30 giugno 2007 a condizione che:

     a) garantisca che l’etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità alle condizioni di limitazione d’impiego;

     b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente; e

     c) garantisca che vengano attivamente ricercati prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d’azione.

     Entro il 31 dicembre 2005, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l’applicazione del presente paragrafo, in particolare in merito alle azioni avviate in conformità alle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di endosulfan utilizzati per impieghi essenziali a norma del presente articolo.

 

          Art. 3.

     Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri in conformità all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva n. 91/414/CEE, è il più breve possibile e:

     a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere ritirate entro il 2 giugno 2006, esso termina al più tardi il 2 giugno 2007;

     b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso termina al più tardi il 31 dicembre 2007.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3

 

Colonna A

Colonna B

Stato membro

Impiego

Grecia

Cotone, pomodori, peperoni, pere, patate, alfa-alfa

Spagna

Nocciole, cotone, pomodori

Italia

Nocciole

Polonia

Nocciole, fragole, gerbere, bulbi ornamentali