§ 1.5.B23 - Decisione 21 novembre 2001, n. 810.
Decisione n. 2001/810/CE della Commissione relativa alla decisione in merito all'eventuale iscrizione di determinate sostanze attive [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/11/2001
Numero:810


Sommario
Art. 1.      La decisione in merito all'eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive figuranti nell'allegato della presente decisione è rinviata in attesa del [...]
Art. 2.      Gli Stati membri relatori informano i notificanti, per ciascuna delle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, del fatto che sono tenuti a completare le relative pratiche in [...]
Art. 3.      In caso di mancato ricevimento delle informazioni necessari per talune sostanze attive entro le date indicate in allegato, lo Stato membro relatore ne informa la Commissione quanto prima e [...]
Art. 4.      Gli Stati membri relatori informano immediatamente della presente decisione i notificanti delle sostanze attive di cui all'articolo 1
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B23 - Decisione 21 novembre 2001, n. 810.

Decisione n. 2001/810/CE della Commissione relativa alla decisione in merito all'eventuale iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 22 novembre 2001, n. L 305).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione,

     visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera d), e paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione de regolamento (CEE) n. 3600/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, ha designato gli Stati membri relatori e i notificanti per ciascuna sostanza attiva.

     (2) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3600/92 prevede che per ciascuna sostanza attiva di cui è stato designato relatore, lo Stato membro deve esaminare le pratiche e inviare alla Commissione un rapporto sulla valutazione delle informazioni trasmesse dai notificanti in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

     (3) Gli Stati membri relatori hanno presentato i rapporti nei quali hanno precisato i complementi di informazione da fornire. Dopo aver ricevuto i rapporti, la Commissione li ha trasmessi per informazioni agli Stati membri ed ha consultato esperti degli Stati membri e i principali notificanti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3600/92 tutti i dati devono essere presentati entro il 25 maggio 2002. In casi eccezionali, quando lo Stato membro relatore e la Commissione non hanno potuto disporre di tali studi entro il 25 maggio 2002, può essere fissata una data alternativa. La fissazione di una data alternativa posteriore è giustificata per le sostanze benalaxyl, chorotoluron e dinocap dalla durata e dalle condizioni sperimentali degli studi da presentare e per le sostanze benomyl, cypermethrin e chlorotoluro dalla necessità di effettuare studi a lungo termine. Spetta al notificante far sì che le pratiche siano complete in modo da rispettare, per un numero limitato di impieghi rappresentativi, tutti i requisii riportati negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE in merito alle informazioni da fornire. Tuttavia, per aiutare gli autori della notificazione delle sostanze in parola a elaborare gli studi necessari per completare le rispettive pratiche, la Commissione, previa consultazione del comitato fitosanitario permanente, ha individuato gli studi e le informazioni ritenuti necessari per poter valutare la sicurezza e l'efficacia delle sostanze esaminate.

     (5) Le informazioni presentate finora non sono sufficienti a stabilire se, secondo le condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tali da soddisfare, in linea di massima, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Non è pertanto possibile decidere attualmente l'iscrizione delle sostanze attive in parola nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

     (6) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri debbono applicare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a v), nonché lettere da c) a f), tenendo conto delle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire. Nei progetti di rapporto di valutazione di cui al considerando 2 non è stata segnalata l'esistenza di problemi ai quali non si possa porre rimedio attraverso l'adozione di adeguate misure di gestione dei rischi a livello nazionale. Non appare pertanto appropriato, allo stadio attuale, sospendere e valutare le informazioni complementari richieste. E’ quindi opportuno rinviare la decisione in merito all'eventuale iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

     (7) In seguito al dibattito svoltosi in seno al comitato fitosanitario permanente e conformemente al parere di tale comitato, la Commissione ha precisato le ulteriori informazioni che sono come minimo necessarie per stabilire se le sostanze attive di cui al considerando 4 soddisfano i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. E’ pertanto opportuno che gli Stati membri relatori trasmettano ai notificanti informazioni precise in merito agli studi e alle informazioni complementari necessari per dimostrare il rispetto di tali requisiti.

     (8) Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di programmare la loro attività, è necessario che il notificante il quale desidera che lo Stato membro relatore e la Commissione continuino la loro attività di revisione si impegni incondizionatamente a presentare i complementi di informazione necessari. Per permettere alla Commissione di completare la sua attività nel quadro del programma istituito dal regolamento (CEE) n. 3600/92 entro un periodo di tempo ragionevole, è opportuno fissare una scadenza entro la quale i notificanti delle sostanze in esame sono tenuti a completare le pratiche. Tale scadenza deve essere quanto più possibile ravvicinata, tenendo conto del tempo occorrente per l'esecuzione degli studi necessari.

     (9) Nel caso in cui per una particolare sostanza attiva non siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente decisione in merito alla presentazione delle necessarie informazioni, gli interessati hanno comunque la possibilità di chiederne in un secondo tempo l'inserimento tra le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente a quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima.

     (10) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alle sostanze attive di cui trattasi nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione in merito all'eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive figuranti nell'allegato della presente decisione è rinviata in attesa del ricevimento delle informazioni precisate all'articolo 2 della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri relatori informano i notificanti, per ciascuna delle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, del fatto che sono tenuti a completare le relative pratiche in modo da rispettare tutti i requisiti previsti negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE per un numero limitato di impieghi rappresentativi. Gli Stati membri relatori informano i notificanti che, a prescindere dalle informazioni complementari che potrebbero essere richieste in un secondo tempo, sono necessari determinati studi e determinate informazioni precisati dalla Commissione previa consultazione del comitato fitosanitario permanente.

     Ogni Stato membro relatore informa ciascun notificante che, se desidera che lo stesso Stato membro relatore e la Commissione portino avanti la procedura di revisione per l'inserimento della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è tenuto a comunicare al relatore e alla Commissione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente decisione, l'impegno di provvedere a che la pratica sia resa conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE entro i termini indicati nell'allegato della presente decisione e di presentare al relatore gli studi e le informazioni di cui al primo comma quanto prima e comunque non oltre i termini fissati nell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 3.

     In caso di mancato ricevimento delle informazioni necessari per talune sostanze attive entro le date indicate in allegato, lo Stato membro relatore ne informa la Commissione quanto prima e comunque entro due mesi.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri relatori informano immediatamente della presente decisione i notificanti delle sostanze attive di cui all'articolo 1.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

 

Termine ultimo per la presentazione di studi

Termine ultimo per la presentazione di studi a lungo termine

Alachlor

25.5.2002

31.12.2002

Alpha-cypermethrin

25.5.2002

 

Benalaxyl

31.1.2003

25.5.2003

Benomyl

25.5.2002

31.12.2003

Bromoxynil

25.5.2002

25.5.2003

Chlorothalonil

25.5.2002

25.5.2003

Chlorotoluron

30.11.2002

31.12.2003

Cypermethrin

25.5.2002

30.6.2003

Dinocap

31.12.2002

31.12.2003

Endosulfan

25.5.2002

31.5.2003

Ioxynil

25.5.2002

25.5.2003

Methamidophos

25.5.2002

25.5.2003