§ 1.5.C71 - Direttiva 28 giugno 2001, n. 49.
Direttiva n. 2001/49/CE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/06/2001
Numero:49


Sommario
Art. 1.      La tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificata mediante l'inserimento della sostanza DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) come indicato nell'allegato
Art. 2.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano [...]
Art. 3.      Tuttavia, per quanto riguarda il riesame delle autorizzazioni temporanee concesse sulla base del rapporto di riesame e ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI [...]
Art. 4.      Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame relativo al DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a [...]
Art. 5.      La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2001
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.C71 - Direttiva 28 giugno 2001, n. 49.

Direttiva n. 2001/49/CE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile).

(G.U.C.E. 29 giugno 2001, n. L 176).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/36/CE della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (in appresso denominata "la direttiva"), la Francia ha ricevuto, in data 26 ottobre 1995, una richiesta della società Du Pont de Nemours SAS (in appresso denominata "il richiedente") per l'iscrizione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) nell'allegato I della direttiva.

     (2) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha concluso, nella sua decisione 97/164/CE della Commissione, che il fascicolo presentato per il flupirsulfuron metile può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

     (3) Gli effetti del flupirsulfuron metile sulla salute umana e degli animali e sull'ambiente sono stati valutati dalla Francia in qualità di Stato membro relatore designato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva per gli impieghi proposti dal richiedente. Il 2 dicembre 1997, la Francia ha presentato alla Commissione il progetto di relazione di valutazione della sostanza.

     (4) Il 15 luglio 1999, il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame del flupirsulfuron metile sono stati trasmessi, per consultazione, al comitato scientifico per le piante. Questo si è pronunciato il 20 novembre 2000 [1].

     (5) In base a questi esami, si può supporre che i prodotti fitosanitari contenenti flupirsulfuron metile soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. E’ quindi opportuno iscrivere la sostanza di cui trattasi nell'allegato I della direttiva, per garantire che in tutti gli Stati membri i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza possano essere autorizzati conformemente alla direttiva.

     (6) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un ragionevole periodo di tempo per applicare le disposizioni della presente direttiva e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni temporanee concesse per i prodotti fitosanitari contenenti flupirsulfuron metile, che devono essere sostituite da autorizzazioni rilasciate conformemente all'articolo 4 della direttiva. Può essere inoltre necessario prevedere un periodo più lungo per prodotti fitosanitari contenenti flupirsulfuron metile ed altre sostanze attive incluse nell'allegato I.

     (7) Il rapporto di riesame è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, che si riferiscono alla valutazione dei dati presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva. E’ opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (ad eccezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) sia messo a disposizione, per consultazione, di eventuali interessati, da parte degli Stati membri o a questi reso disponibile.

     (8) Qualora il rapporto di riesame debba essere aggiornato per tener conto di nuovi sviluppi tecnici e scientifici, le condizioni di iscrizione del flupirsulfuron metile nell'allegato I della direttiva possono anch'esse dover essere modificate conformemente alla procedura specificata nella direttiva.

     (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente emesso il 27 aprile 2001,

 

[1] Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del flupirsulfuron metile in rapporto alla direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. SCP/FLUPYR/002 final; 11 dicembre 2000.

 

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificata mediante l'inserimento della sostanza DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) come indicato nell'allegato.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     Tuttavia, per quanto riguarda il riesame delle autorizzazioni temporanee concesse sulla base del rapporto di riesame e ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni temporanee verranno revocate e, ove opportuno, sostituite da autorizzazioni a pieno titolo entro il 30 novembre 2002. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) insieme con un'altra sostanza attiva non ancora iscritta nell'allegato I, il periodo di cui sopra è prorogata nella misura in cui le disposizioni della direttiva che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi l'altra sostanza nell'allegato, prevedono un periodo di attuazione più lungo.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame relativo al DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2001.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     (Omissis).