§ 1.5.D1 - Direttiva 16 maggio 2001, n. 36.
Direttiva n. 2001/36/CE della Commissione recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/05/2001
Numero:36


Sommario
Art. 1.      L'allegato II della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.
Art. 2.      L'allegato III della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.
Art. 3.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2001. Esse ne informano [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.D1 - Direttiva 16 maggio 2001, n. 36.

Direttiva n. 2001/36/CE della Commissione recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

(G.U.C.E. 20 giugno 2001, n. L 164).

 

Art. 1.

     L'allegato II della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     L'allegato III della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2001. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegati

     (Omissis).