§ 1.5.N23 - Decisione 31 luglio 2003, n. 573.
Decisione n. 2003/573/CE della Commissione che modifica, relativamente al Botswana, la decisione 94/85/CE concernente l'importazione di carni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/07/2003
Numero:573


Sommario
Art. 1.      L'allegato della decisione n. 94/85/CE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.
Art. 2.      L'allegato I della decisione n. 2000/609/CE è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.N23 - Decisione 31 luglio 2003, n. 573.

Decisione n. 2003/573/CE della Commissione che modifica, relativamente al Botswana, la decisione 94/85/CE concernente l'importazione di carni fresche di pollame e la decisione 2000/609/CE che stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione di carni di ratiti d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 1 agosto 2003, n. L 194).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 94/85/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/733/CE, fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.

     (2) La decisione 2000/609/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/782/CE, stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento.

     (3) Da una ispezione effettuata dalla Commissione in Botswana nel maggio 2001 è risultato che quel paese dispone di servizi veterinari sufficientemente ben strutturati ed organizzati per quanto riguarda lo stato sanitario dei ratiti. Tuttavia, la legislazione del Botswana non prevedeva l'obbligo di notificare ufficialmente i casi di influenza aviaria.

     (4) Il Botswana ha ora modificato la propria legislazione inserendovi l'obbligo della notifica dei casi di influenza aviaria alle autorità competenti.

     (5) La decisione 94/85/CE della Commissione deve pertanto essere modificata inserendo il Botswana nell'elenco che compare nel suo allegato. Per scrupolo di chiarezza l'intero testo dell'allegato deve essere sostituito.

     (6) Nell'allegato della decisione 94/85/CE deve essere indicato chiaramente che, per il Botswana, l'autorizzazione riguarda unicamente le carni di ratiti.

     (7) Deve essere modificato anche l'allegato I della decisione 2000/609/CE in modo da inserire il Botswana nell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare carni di ratiti d'allevamento nell'Unione europea. Per scrupolo di chiarezza deve essere sostituito l'intero testo dell'allegato.

     (8) Tenuto conto dello stato sanitario del Botswana per quanto concerne la malattia di Newcastle, nell'allegato I della decisione 2000/609/CE deve essere chiaramente precisato che, per le importazioni di carni di ratiti d'allevamento dal Botswana, è necessario utilizzare il modello di certificato "B".

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     L'allegato della decisione n. 94/85/CE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

 

     Art. 2.

     L'allegato I della decisione n. 2000/609/CE è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     "ALLEGATO

     Le importazioni dai paesi qui elencati devono soddisfare le pertinenti condizioni di salute pubblica e zoosanitarie

 

Codice ISO

Paese

Carni fresche di pollame

Osservazioni

AR

Argentina

X

 

AU

Australia

X

 

BG

Bulgaria

X

 

BR

Brasile

X

 

BW

Botswana

X

Unicamente carni di ratiti

CA

Canada

X

 

CH

Svizzera

X

 

CL

Cile

X

 

CN

Repubblica popolare cinese

X

 

CY

Cipro

X

 

CZ

Repubblica ceca

X

 

HR

Croazia

X

 

HU

Ungheria

X

 

IL

Israele

X

 

IS

Islanda

X

 

KR

Repubblica di Corea

X

 

LV

Lettonia

X

 

LI

Lituania

X

 

MG

Madagascar

X

 

MT

Malta

X

 

MY

Malaysia

X

Unicamente la Malaysia (occidentale) peninsulare

NA

Namibia

X

Unicamente carni di ratiti

NZ

Nuova Zelanda

X

 

PL

Polonia

X

 

RO

Romania

X

 

SI

Slovenia

X

 

SK

Repubblica slovacca

X

 

TH

Tailandia

X

 

TN

Tunisia

X

 

TR

Turchia

X

 

US

Stati Uniti d'America

X

 

UY

Uruguay

X

 

ZA

Sud Africa

X

Unicamente carni di ratiti

ZW

Zimbabwe

X

Unicamente carni di ratiti"

 

 

ALLEGATO II

 

     "ALLEGATO I

     Paesi terzi, o loro parti, da cui sono autorizzate le esportazioni di carni di ratiti d'allevamento nell'Unione europea

 

Codice ISO

Paese

Parti del territorio

Modello di certificato da utilizzare (A o B)

AR

Argentina

 

A

AU

Australia

 

A

BG

Bulgaria

 

A

BR-1

Brasile

Gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

A

BW

Botswana

 

B

CA

Canada

 

A

CH

Svizzera

 

A

CL

Cile

 

A

CY

Cipro

 

A

CZ

Repubblica ceca

 

A

HR

Croazia

 

A

HU

Ungheria

 

A

IL

Israele

 

A

LI

Lituania

 

A

NA

Namibia

 

B

NZ

Nuova Zelanda

 

A

PL

Polonia

 

A

RO

Romania

 

A

SI

Slovenia

 

A

SK

Repubblica slovacca

 

A

TH

Tailandia

 

A

TN

Tunisia

 

A

US

Stati Uniti d'America

 

A

ZA

Sud Africa

 

B

ZW

Zimbabwe

 

B"