§ 1.5.M99 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 876.
Regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:876


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.M99 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 876.

Regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli scambi di ovini e caprini da riproduzione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 162).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni per lo scambio intracomunitario di ovini e caprini da riproduzione.

      (2) I regolamenti (CE) n. 260/2003 e n. 1915/2003 della Commissione modificano il regolamento 999/2001 per introdurre misure di eradicazione per le aziende infettate dalla scrapie e modificare le condizioni per gli scambi di ovini da riproduzione per autorizzare senza restrizioni gli scambi di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

      (3) Gli obblighi di controllo cui sono soggette le aziende che intendono immettere ovini e caprini da riproduzione nel commercio intracomunitario devono essere modificati per adeguarli alla strategia più rigorosa adottata per l'eradicazione della scrapie. Le restrizioni per gli animali introdotti in tali aziende non devono più applicarsi agli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

      (4) Le nuove disposizioni devono essere introdotte in due fasi per permettere un controllo più severo a breve termine ed evitare difficoltà per gli scambi.

      (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve quindi essere modificato di conseguenza.

      (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso sarà applicato a partire dal 1° luglio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

     All'allegato VIII, capitolo A, parte I il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

     «a) Gli ovini e caprini da riproduzione devono essere ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, come stabilito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione o essere rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzioni, in una o più aziende conformi ai seguenti requisiti da almeno tre anni:

     i) Fino al giugno 2007:

     — l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici,

     — gli animali sono identificati,

     — non è stato confermato alcun caso di scrapie,

     — sono effettuati controlli mediante campionatura sulle femmine vecchie destinate alla macellazione,

     — ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti.

     Al più tardi a partire dal 1° luglio 2004 l'azienda o le aziende iniziano a soddisfare i seguenti requisiti addizionali:

     — tutti gli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, di età superiore a 18 mesi e deceduti o macellati nelle aziende, sono sottoposti ad un esame di accertamento della scrapie in conformità ai metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2(b) e

     — ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, possono essere introdotti nell'azienda soltanto ovini e caprini provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti.

     ii) Dal 1° luglio 2007:

     — l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici,

     — gli animali sono identificati in applicazione della legislazione comunitaria,

     — non è stato confermato alcun caso di scrapie,

     — tutti gli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, di età superiore a 18 mesi e deceduti o macellati nelle aziende, sono stati sottoposti ad un esame di accertamento della scrapie in conformità ai metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2(b),

     — ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda soltanto ovini e caprini provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti.

     Quando sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o su una sua parte, delle disposizioni di cui alla lettera b) o c), gli ovini e i caprini da riproduzione soddisfano le altre garanzie, generali o specifiche, definite secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»