§ 1.5. - Decisione 29 aprile 2004, n. 434.
Decisione n. 2004/434/CE della Commissione che adegua, per tener conto dell'adesione dell'Estonia, la decisione 2003/324/CE concernente una deroga [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:434


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5. - Decisione 29 aprile 2004, n. 434. [1]

Decisione n. 2004/434/CE della Commissione che adegua, per tener conto dell'adesione dell'Estonia, la decisione 2003/324/CE concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 154).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non contempla gli adattamenti necessari oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.

      (2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dalla Commissione in tutti i casi in cui quest'ultima abbia adottato l'atto originale.

      (3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, prevede il divieto di alimentare gli animali con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di concedere deroghe in relazione agli animali da pelliccia.

      (4) La decisione 2003/324/CE della Commissione elenca gli Stati membri autorizzati ad avvalersi di tale deroga, le specie che possono essere alimentate con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie e le norme in base alle quali tale alimentazione può essere effettuata.

      (5) L'Estonia ha presentato una domanda di deroga per il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia ed ha trasmesso informazioni soddisfacenti circa le misure di sicurezza nell'ambito delle quali l'alimentazione può essere effettuata.

      (6) La decisione 2003/324/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2003/324/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

     «A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia e alla Finlandia per quanto concerne l'alimentazione dei seguenti animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie:».

     2) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

     «Art. 5.

     L'Estonia e la Finlandia adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e rendono pubbliche tali misure, informandone immediatamente la Commissione.»

     3) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

     «Art. 7.

     La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.»

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2004, n. L 189.