§ 1.5.E53 - Decisione 12 maggio 2003, n. 324.
Decisione n. 2003/324/CE della Commissione concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/05/2003
Numero:324


Sommario
Art. 1.  Deroga accordata alla Finlandia relativamente ad alcuni animali da pelliccia
Art. 2.  Riconoscimenti alle aziende registrate
Art. 3.  Misure di controllo
Art. 4.  Sospensione del riconoscimento
Art. 5. 
Art. 6.  Applicabilità
Art. 7. 


§ 1.5.E53 - Decisione 12 maggio 2003, n. 324.

Decisione n. 2003/324/CE della Commissione concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 maggio 2003, n. L 117).

 

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce il divieto di alimentare gli animali con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie. In seguito alla consultazione dell'appropriato comitato scientifico è possibile concedere deroghe relativamente agli animali da pelliccia.

     (2) Il 24 e 25 giugno 1999 il comitato scientifico direttivo ha presentato un parere sui rischi connessi ad agenti trasmissibili non convenzionali, ad agenti infettivi di tipo convenzionale o altri rischi quali le sostanze tossiche che entrano nella catena alimentare umana e animale attraverso materie prime provenienti da animali macellati e animali morti ovvero attraverso materiali di scarto. Tale parere, aggiornato il 13 luglio 1999, fa riferimento ai rischi connessi all'alimentazione di animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie.

     (3) Il 17 settembre 1999 il comitato scientifico direttivo ha adottato un parere relativo al riciclaggio all'interno della specie che riguarda i rischi derivanti dal riciclaggio di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi e relativamente alla diffusione della TSE ad animali da allevamento diversi dai ruminanti.

     (4) Secondo tali pareri scientifici il riciclaggio di animali da pelliccia può essere preso in considerazione in alcune regioni sulla base di motivazioni probanti che garantiscano la scarsa probabilità di una presenza dell'agente patogeno della TSE nella popolazione interessata. Tali pareri stabiliscono pertanto le condizioni necessarie per ridurre al minimo il rischio di TSE.

     (5) La Finlandia ha presentato una richiesta di deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia. Tale richiesta soddisfa le condizioni previste dai pareri adottati dal comitato scientifico direttivo al fine di ridurre al minimo il rischio di TSE.

     (6) Di conseguenza, occorre concedere alla Finlandia una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002. Al fine di evitare rischi alla salute pubblica e degli animali, tale deroga va concessa a determinate condizioni.

     (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Deroga accordata alla Finlandia relativamente ad alcuni animali da pelliccia [1]

     A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia e alla Finlandia per quanto concerne l'alimentazione dei seguenti animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie:

     a) le volpi (Vulpes vulpes e Alopex lagopus); e

     b) i cani procioni (Nyctereutes procyonoides).

 

          Art. 2. Riconoscimenti alle aziende registrate

     L'autorità competente può concedere riconoscimenti alle aziende registrate in merito all'alimentazione delle specie di cui all'articolo 1 con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie. Tale riconoscimento è concesso alle aziende registrate unicamente:

     a) sulla base di una domanda corredata dalla documentazione che dimostri che non sussistono ragioni per sospettare la presenza di un agente patogeno della TSE nella popolazione delle specie alle quali si riferisce la domanda;

     b) se viene applicato un sistema di sorveglianza adeguato della TSE negli animali da pelliccia, che comporti regolari analisi di laboratorio su campioni; e

     c) se vengono fornite garanzie adeguate che sottoprodotti di origine animale o proteine animale trasformate ottenute da tali animali o dalla loro progenie non possano entrare nella catena alimentare umana o animale di animali diversi dagli animali di pelliccia;

     d) se l'azienda non ha avuto contatti noti con aziende nelle quali si sospetti o sia confermato un focolaio di TSE;

     e) se la persona responsabile dell'azienda registrata rispetta i requisiti prescritti nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1774/2002 nonché nell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 3. Misure di controllo

     1. L'autorità competente adotta le misure necessarie per controllare:

     a) l'appropriata composizione, trasformazione e utilizzazione dei mangimi che contengono proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;

     b) gli animali nutriti con i mangimi di cui alla lettera a), in modo da comprendere:

     i) una stretta sorveglianza dello stato di salute di tali animali;

     ii) un'adeguata sorveglianza della TSE basata su prelievi regolari di campioni ed esami di laboratorio;

     c) la conformità ai requisiti prescritti all'articolo 2.

     2. Tra i campioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) rientrano campioni prelevati da animali che presentino sintomi neurologici e da animali riproduttori più vecchi.

 

          Art. 4. Sospensione del riconoscimento

     In caso di contatti presunti o confermati con aziende nelle quali si sospetti o sia confermato un focolaio di TSE un riconoscimento concesso a norma dell'articolo 2 è immediatamente sospeso finché ogni rischio di contaminazione possa essere definitivamente escluso.

 

          Art. 5. [2]

     L'Estonia e la Finlandia adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e rendono pubbliche tali misure, informandone immediatamente la Commissione.

 

          Art. 6. Applicabilità

     La presente decisione si applica dal 1° maggio 2003.

 

          Art. 7. [3]

     La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     A. Obblighi generali della persona responsabile dell'azienda registrata

     1. La persona responsabile deve registrare almeno informazioni riguardanti:

     a) le pellicce e le carcasse degli animali nutriti con proteine animali trasformate della stessa specie; e

     b) ogni partita al fine di garantire la trattabilità del materiale.

     2. In caso di contatti noti o presunti con aziende nelle quali si sospetti o sia confermato un focolaio di TSE, il responsabile deve immediatamente:

     a) informare l'autorità competente di tali contatti; e

     b) interrompere l'invio di animali da pelliccia verso qualsiasi destinazione senza un'autorizzazione scritta dell'autorità competente.

 

     B. Obblighi operativi della persona responsabile dell'azienda registrata

     1. La persona responsabile deve garantire che:

     a) le carcasse degli animali da pelliccia destinate all'alimentazione di animali della stessa specie siano manipolate e trasformate separatamente dalle carcasse non autorizzate a questo fine;

     b) gli animali da pelliccia nutriti con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie siano tenuti separati dagli animali che non vengono nutriti con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie.

     2. La persona responsabile garantisce che le proteine animali trasformate ottenute da una specie e destinate all'alimentazione della stessa specie:

     a) siano state trasformate in un impianto di trasformazione approvato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1774/2002, applicando solo i metodi da 1 a 5 o il metodo 7 definiti nell'allegato V, capitolo III di tale regolamento;

     b) siano state prodotte da animali sani abbattuti per la produzione di pellicce;

     c) siano state prodotte da animali che, nelle ultime 24 ore prima dell'abbattimento, non sono stati nutriti con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie.

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/434/CE.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/434/CE.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/434/CE.