§ 1.5.L14 – Direttiva 10 aprile 2000, n. 15.
Direttiva n. 2000/15/CE del Parlamento europeo che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/04/2000
Numero:15


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  


§ 1.5.L14 – Direttiva 10 aprile 2000, n. 15.

Direttiva n. 2000/15/CE del Parlamento europeo che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

(G.U.C.E. 3 maggio 2000, n. L 105).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Sia la direttiva 64/432/CEE, sia il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, fanno riferimento alla creazione di basi di dati informatizzate per gli animali della specie bovina e suina che consentano di disporre di informazioni sugli animali e sui loro movimenti.

     (2) È necessario garantire l'appropriata attuazione delle basi di dati nazionali funzionali per la registrazione dei movimenti degli animali della specie suina,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 14, paragrafo 3, parte C), punto 3, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:"Tuttavia, agli animali della specie suina si applicano soltanto i paragrafi 2, 3 e 4.";

     2) all'articolo 14, paragrafo 3, parte C), è aggiunto il punto seguente:

     "4) Al fine di garantire l'operatività delle basi di dati informatizzate relative agli animali della specie suina, le opportune modalità di applicazione, comprese le informazioni che devono essere contenute nelle basi di dati nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.";

     3) l'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 18

     Gli Stati membri che non hanno istituito un sistema di reti di sorveglianza riconosciuto provvedono affinché una base di dati informatizzata conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14 sia pienamente operativa:

     a) per gli animali della specie bovina, a decorrere dal 31 dicembre 1999;

     b) per il registro delle aziende suinicole a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, parte C), punto 2, a decorrere dal 31 dicembre 2000;

     c) per i movimenti di animali della specie suina a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, parte C), punto 3:

     - in partenza dall'azienda di nascita, al più tardi il 31 dicembre 2001,

     - in partenza da tutte le altre aziende, al più tardi il 31 dicembre 2002.

     Ogni registrazione nella base di dati riguarderà un movimento di animali della specie suina. La registrazione comprenderà almeno il numero di suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza e la data di arrivo."

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.