§ 1.5.L9 – Decisione 3 gennaio 2005, n. 13.
Decisione n. 2005/13/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:03/01/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.L9 – Decisione 3 gennaio 2005, n. 13.

Decisione n. 2005/13/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 8 gennaio 2005, n. L 6).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) È indispensabile disporre di frontiere sicure in grado di impedire l’ingresso di organismi potenzialmente nocivi sia per la sanità pubblica sia per la salute degli animali; inoltre l’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione deve controllare la corretta attuazione delle normative comunitarie.

     (2) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce la frequenza delle ispezioni che la Commissione deve eseguire presso i posti d'ispezione frontalieri nella Comunità, in particolare per quanto riguarda il controllo delle infrastrutture, delle attrezzature e del funzionamento del posto d'ispezione frontaliero.

     (3) A seguito dell’introduzione, con la decisione 2001/812/CE della Commissione, di parametri armonizzati per le infrastrutture dei posti d'ispezione frontalieri, la maggior parte dei posti d'ispezione frontalieri soddisfa ora i requisiti minimi con riguardo a tali infrastrutture.

     (4) L’efficacia dei controlli sulle importazioni dipende sia dalla disponibilità di infrastrutture adeguate, sia dalla corretta applicazione delle procedure stabilite nel quadro della normativa sui controlli veterinari; le missioni condotte dall’Ufficio alimentare e veterinario dovrebbero ora essere principalmente incentrate su queste ultime.

     (5) Il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione  recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale fissa un quadro giuridico per l’esecuzione da parte degli Stati membri di controlli presso tutti i punti di ingresso nella Comunità in aggiunta ai controlli presso i posti d'ispezione frontalieri nell’ambito del regime di controlli veterinari. Anche tali controlli condotti al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri devono essere monitorati dall’Ufficio alimentare e veterinario.

     (6) La frequenza e la portata delle missioni effettuate dall’Ufficio alimentare e veterinario per verificare i controlli all’importazione presso i posti d'ispezione frontalieri negli Stati membri dovrebbero essere decise in funzione dei possibili rischi per la sanità pubblica e la salute degli animali nella Comunità, previa valutazione di tutte le informazioni di cui dispone la Commissione, inclusi i flussi commerciali nella Comunità, i dati statistici disponibili nel quadro della legislazione veterinaria, i risultati delle precedenti missioni dell’Ufficio, eventuali problematiche rilevate e ogni pertinente informazione.

     (7) La decisione 2001/881/CE va emendata di conseguenza.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’articolo 2 della decisione 2001/881/CE è sostituito come segue:

     «Articolo 2

     1. Gli esperti veterinari della Commissione effettuano ispezioni regolari negli Stati membri, in collaborazione con gli esperti di tali paesi, nell’intento di verificare l’ottemperanza alla legislazione comunitaria in materia di controlli all’importazione presso i posti d'ispezione frontalieri elencati nell’allegato. Le missioni sono dirette a valutare i rischi per la sanità pubblica e la salute degli animali nella Comunità e prendono in esame tutti gli aspetti dell’attuazione della legislazione comunitaria in materia di controlli veterinari all’importazione, incluse le infrastrutture, le attrezzature e le procedure.

     2. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro in questione, può anche prendere in esame i controlli effettuati con riguardo alla sanità pubblica e alla salute degli animali sulle importazioni e sui bagagli personali dei passeggeri presso altri punti di ingresso non elencati come posti d'ispezione frontalieri.

     3. Le ispezioni degli esperti veterinari della Commissione verteranno sulla valutazione di tutti i pertinenti fattori dettagliati al paragrafo 4 e sui potenziali rischi e sulle conseguenze di tali fattori per la sanità pubblica e la salute degli animali nella Comunità.

     4. In sede di pianificazione delle missioni dell’Ufficio alimentare e veterinario la Commissione fissa le priorità circa le destinazioni e la frequenza, tenendo conto delle ispezioni condotte in precedenza negli Stati membri, dei dati raccolti nell’ambito del sistema TRACES, delle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione e dei seguenti parametri:

     — i flussi commerciali quantitativi e qualitativi per ogni Stato membro, incluso il tipo e le specie di animali o di prodotti in questione e il relativo paese di origine,

     — le informazioni riguardo a possibili importazioni illegali e ai potenziali rischi di introduzione di malattie,

     — le informazioni disponibili nel quadro del sistema di allarme rapido,

     — qualsiasi altra informazione pertinente.

     5. Ogni anno la Commissione trasmette agli Stati membri copia della relazione su tutte le ispezioni effettuate presso posti d'ispezione frontalieri nei dodici mesi precedenti e una relazione sull'evolversi della situazione generale dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.