§ 1.5.G52 – Decisione 17 novembre 2003, n. 812.
Decisione n. 2003/812/CE della Commissione che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/11/2003
Numero:812


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3. 
Art. 4.     


§ 1.5.G52 – Decisione 17 novembre 2003, n. 812.

Decisione n. 2003/812/CE della Commissione che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 22 novembre 2003, n. L 305).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme comunitarie relative alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale.

     (2) La decisione 94/278/CE della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla decisione 2003/ 235/CE, stabilisce elenchi dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE, tra cui prodotti non destinati al consumo umano.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, stabilisce le norme comunitarie relative ai prodotti animali non destinati al consumo umano. La data di applicazione dei modelli di certificati sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 è fissata al 1° gennaio 2004.

     (4) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, ha significativamente modificato la direttiva 92/118/CEE per limitarne il campo di applicazione ai prodotti destinati al consumo umano.

     (5) Occorre tenere conto del fatto che i paesi in via di adesione entreranno a fare parte dell'UE dal 1o maggio 2004.

     (6) Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, la decisione 94/278/CE deve essere abrogata e sostituita dalle disposizioni della presente decisione.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi o territori indicati negli elenchi di cui all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La decisione 94/278/CE è abrogata.

 

          Art. 3. [1]

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [2]

 

(Omissis)


[1] Articolo così modificato dall’art.1 della decisione n. 2004/19/CE.

[2] Modificato dall'art. 23 della Decisione n. 2006/696/CE.