§ 1.5.E44 - Regolamento 12 maggio 2003, n. 808.
Regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/05/2003
Numero:808


Sommario
Art. 1.  Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 1.5.E44 - Regolamento 12 maggio 2003, n. 808.

Regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 maggio 2003, n. L 117).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e, in particolare, gli articoli 12, paragrafo 5, e 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 16 e il 17 gennaio 2003 il comitato scientifico direttivo ha espresso un parere sulla sicurezza per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) dell'utilizzo di impianti di incenerimento a bassa capacità e di impianti di coincenerimento per incenerire materiali animali potenzialmente infettati dalla TSE.

     (2) Per tenere conto di tale parere è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda il funzionamento degli impianti d'incenerimento a bassa capacità e degli impianti di coincenerimento per lo smaltimento delle carcasse di certi animali.

     (3) Inoltre, gli allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno modificati al fine di introdurre gli emendamenti tecnici necessari per far sì che tali allegati siano conformi agli articoli del regolamento e per chiarire le regole applicabili ad una serie di prodotti supplementari.

     (4) Occorre prevedere norme supplementari in materia di trattamento delle acque reflue di locali in cui possono essere presenti rischi microbiologici o altri rischi di contaminazione in conseguenza della manipolazione di materiali di categoria 1 o 2.

     (5) Va inoltre corretto l'errore materiale che incide sulle prescrizioni tecniche applicabili alla lavorazione dei sottoprodotti conformemente al metodo di trasformazione n. 2.

     (6) Finché rimane in vigore il divieto riguardante l'alimentazione degli animali previsto dalla decisione del Consiglio 2000/766/CE, alle proteine animali trasformate provenienti da mammiferi vanno applicate norme di trasformazione meno rigorose, dato che in seguito al divieto tali materiali sono destinati esclusivamente ad essere trattati come rifiuti.

     (7) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 va dunque modificato di conseguenza.

     (8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002

     Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è modificato nel modo seguente:

     1) nell'articolo 12, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita come segue:

     «a) essere utilizzato unicamente per l'eliminazione degli animali da compagnia, sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera b), 5, paragrafo 1 e 6, paragrafo 1 ai quali non si applica la direttiva 2000/76/CE»;

     2) all'articolo 12, paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera h):

     «h) soddisfano le condizioni dell'allegato IV, Capitolo VII se utilizzati per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b»;

     3) Gli allegati da I a IX sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2003.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati da I a IX del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati nel modo seguente.

 

     1) L'allegato I è modificato come segue.

     a) Le definizioni specifiche di cui ai punti 15, 37, 42 e da 55 a 58 sono sostituite dalle seguenti:

     «15. “rifiuti di cucina e ristorazione”: tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche;»

     «37. “stallatico”: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano non trattati oppure trattati conformemente al capitolo III dell'allegato VIII o altrimenti trasformati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio;»

     «42. “proteine animali trasformate”: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente al capitolo II dell'allegato V del presente regolamento, in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o ad un'altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, il colostro, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene;»

     «55. “piume e parti di piume non trasformate”: piume e parti di piume che non sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi destinati ad impedire il permanere di agenti patogeni;

     56. “lana non trasformata”: lana di pecora non sottoposta a lavaggio industriale, non derivata da operazioni di conciatura o non sottoposta ad un trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni;

     57. “peli non trasformati”: peli di ruminanti non sottoposti a lavaggio industriale, non derivati da operazioni di conciatura o non sottoposti ad un trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni;

     58. “setole di suini non trasformate”: setole di suini non sottoposte a lavaggio industriale, non derivate da operazioni di conciatura o non sottoposte ad un trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni;»

     b) Le seguenti definizioni specifiche sono aggiunte come punti 59-63:

     «59. “collagene”: prodotto a base di proteine derivato da pelli, pellami e tendini di animali nonché, nel caso dei suini, del pollame e dei pesci, dalle ossa;

     60. “mondiglia”: materiali di origine animale solidi e visibili che rimangono nel vaglio usato per filtrare le acque reflue nel caso in cui occorra eseguire un processo di pretrattamento ai sensi dell'allegato II, capitolo IX;

     61. “miscela di grassi e oli”: materiali galleggianti di origine animale raccolti alla superficie di un sistema per la separazione del grasso dalle acque reflue nel caso in cui occorra eseguire un processo di pretrattamento ai sensi dell'allegato II, capitolo IX;

     62. “fanghi”: materiali o sedimenti di origine animale solidi e visibili che rimangono negli scarichi delle acque reflue nel caso in cui occorra eseguire un processo di pretrattamento ai sensi dell'allegato II, capitolo IX;

     63. “residui di dissabbiamento”: materiali o sedimenti di origine animale solidi e visibili che rimangono nei sistemi di dissabbiamento nel caso in cui occorra eseguire un processo di pretrattamento ai sensi dell'allegato II, capitolo IX.»

 

     2) L'allegato II è modificato nel modo seguente.

     a) Nel paragrafo 2 del capitolo I, la lettera b) è sostituita come segue:

     «b) i) in caso di materiali di categoria 3, la dicitura “Non destinato al consumo umano”;

     ii) in caso di materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente) e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “Non destinato al consumo animale”; tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indicherà invece “Per l'alimentazione di …” con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati;

     iii) in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura “Destinato solo all'eliminazione”;

     iv) in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura “Stallatico”.»

     b) Nel capitolo II è aggiunto il seguente paragrafo 4:

     «4. Il materiale da imballaggio deve essere incenerito o altrimenti eliminato conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.»

     c) Il paragrafo 1 del capitolo III è sostituito dal seguente:

     «1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale o, nei casi previsti dal presente regolamento, da un certificato sanitario, a meno che si tratti di prodotti trasformati ottenuti da materiali di categoria 3 e forniti, all'interno dello stesso Stato membro, da dettaglianti a utenti finali diversi dagli operatori commerciali.»

     d) È aggiunto il seguente capitolo IX:

     «CAPITOLO IX

     Raccolta di materiali di origine animale in sede di trattamento delle acque reflue

     1. Gli impianti di trasformazione di categoria 1, gli altri locali in cui vengono rimossi materiali specifici a rischio, i macelli e gli impianti di trasformazione di categoria 2 avranno un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere i materiali di origine animale come fase iniziale del trattamento delle acque reflue. L'attrezzatura utilizzata nel processo di pretrattamento consterà di sifoni intercettatori o vagli di scolo con aperture o maglie di non oltre 6 mm nell'estremità a valle del processo oppure di sistemi equivalenti che consentono il passaggio delle sole particelle solide presenti nelle acque reflue che non superino i 6 mm.

     2. Le acque reflue dei locali di cui al paragrafo 1, devono subire il processo di pretrattamento in modo che tutte le acque reflue siano state filtrate attraverso il processo prima di essere scaricate dai locali. Non dovrà essere effettuata nessuna macinatura o macerazione che possa facilitare il passaggio di materiali di origine animale attraverso il processo di pretrattamento.

     3. Tutti i materiali di origine animale trattenuti nel processo di pretrattamento effettuato nei locali di cui al paragrafo 1 saranno raccolti e trasportati, a seconda dei casi, come materiali di categoria 1 o di categoria 2 ed eliminati in conformità del presente regolamento.

     4. Le acque reflue pretrattate nei locali di cui al paragrafo 1 e le acque reflue di locali che ricevono soltanto materiali di categoria 3 saranno trattate in conformità delle altre norme comunitarie pertinenti.»

 

     3) Nell'allegato III i paragrafi 5 e 10 del capitolo II sono soppressi.

 

     4) L'allegato IV è modificato nel modo seguente.

     a) Il paragrafo 1 del capitolo I è sostituito dal seguente:

     «1. Gli impianti di incenerimento o di coincenerimento devono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo da soddisfare i requisiti fissati dal presente regolamento. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni igieniche:

     a) i sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati il prima possibile dopo l'arrivo e fino al momento dell'eliminazione devono essere conservati in modo appropriato;

     b) i contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale non trasformato devono essere puliti in una zona apposita in modo che le acque reflue siano trattate durante il magazzinaggio di cui al capitolo III;

     c) devono essere prese sistematicamente misure preventive contro uccelli, roditori, insetti o altri parassiti. A tal fine dev'essere applicato un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi;

     d) per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti;

     e) il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime devono essere documentati e conservati per almeno due anni»

     b) È aggiunto il seguente capitolo VII:

     «CAPITOLO VII

     Incenerimento dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

     1. L'impianto di incenerimento a bassa capacità deve essere situato su un terreno duro e ben drenato.

     2. Il bestiame non deve avere accesso all'impianto di incenerimento a bassa capacità, ai sottoprodotti di origine animale in attesa di incenerimento o alle ceneri risultanti dall'incenerimento dei sottoprodotti di origine animale. Se l'impianto di incenerimento a bassa capacità è situato su un podere adibito all'allevamento del bestiame, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) vi deve essere totale separazione fisica tra l'inceneritore, da un lato, e il bestiame, il mangime e le lettiere, dall'altro, se necessario mediante recinzioni;

     b) l'attrezzatura usata per far funzionare l'inceneritore non deve essere utilizzata altrove nell'azienda agricola;

     c) gli operatori devono cambiarsi gli indumenti esterni e le scarpe prima di toccare il bestiame o il mangime.

     3. I sottoprodotti di origine animale e le ceneri devono essere tenuti al coperto in contenitori etichettati ed ermetici.

     4. L'operatore deve controllare che i sottoprodotti di origine animale siano inceneriti in modo da essere completamente ridotti in cenere. Le ceneri devono essere collocate in una discarica ai sensi della direttiva 1999/31/CE.

     5. I sottoprodotti di origine animale inceneriti in modo incompleto non devono essere collocati in una discarica, bensì reinceneriti o altrimenti eliminati in conformità del presente regolamento.

     6. L'impianto di incenerimento a bassa capacità deve essere munito di un postcombustore.

     7. L'operatore deve registrare le quantità, la categoria e la specie dei sottoprodotti di origine animale inceneriti e la data d'incenerimento.

     8. L'autorità competente deve ispezionare l'impianto di incenerimento a bassa capacità prima del riconoscimento e almeno una volta l'anno per controllare l'osservanza del presente regolamento.»

 

     5) L'allegato V è modificato nel modo seguente.

     a) La lettera a) del paragrafo 1 del capitolo I è sostituita come segue:

     «a) I locali adibiti alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale possono trovarsi nelle adiacenze di un macello soltanto qualora siano situati in un edificio completamente separato. Tuttavia, un singolo impianto di trasformazione può essere collegato ad un macello adiacente mediante convogliatori purché:

     i) l'impianto di trasformazione e il macello abbiano entrate, zone di ricevimento, attrezzature, uscite e personale distinti; e

     ii) i sottoprodotti di origine animale da trasformare provengano dagli stessi locali.

     È vietato l'accesso all'impianto di trasformazione a persone non autorizzate od animali.»

     b) Il paragrafo 4 del metodo 2 di cui al capitolo III è sostituito dal seguente:

     «4. I sottoprodotti di origine animale possono essere cotti in modo tale che le condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.»

 

     6) L'allegato VI è modificato nel modo seguente.

     a) Il capitolo I è modificato come segue.

     i) Il paragrafo 7, lettera a), punto i), è sostituito dal seguente:

     «i) per i materiali di categoria 2 (diversi dallo stallatico, dal contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, dal latte e dal colostro) destinati a un impianto di produzione di biogas o a un impianto di compostaggio o ad essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti; e»

     ii) L'ultimo periodo del paragrafo 7, lettera b), è soppresso.

     b) Il capitolo II è modificato nel modo seguente.

     i) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Se l'impianto di produzione di biogas è situato in locali in cui vengono tenuti animali di allevamento, l'impianto deve essere situato ad una distanza adeguata dalla zona in cui sono tenuti gli animali e, in ogni caso, vi deve essere totale separazione fisica tra l'impianto, da un lato, e il bestiame, il mangime e le lettiere, dall'altro, se necessario mediante recinzioni. L'impianto di produzione di biogas deve essere munito di:

     a) un'unità obbligatoria di pastorizzazione/igienizzazione che dev'essere dotata di:

     i) installazioni per il controllo della temperatura in tempo reale;

     ii) dispositivi di registrazione continua dei risultati di tali misurazioni;

     iii) un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente; e

     b) adeguate attrezzature per la pulizia e la disinfezione di veicoli e contenitori in uscita dall'impianto di produzione di biogas.

     Tuttavia, un'unità di pastorizzazione/igienizzazione non è obbligatoria per gli impianti di produzione di biogas che transformano unicamente sottoprodotti, di origine animale che sono stati sottoposti al metodo di trasformazione 1.

     Tuttavia, un'unità di pastorizzazione/igienizzazione non è obbligatoria per gli impianti di produzione di biogas che trasformano unicamente materiali della categoria 3 che sono stati sottoposti altrove a pastorizzazione/igienizzazione.

     2. Se l'impianto di compostaggio è situato in locali in cui vengono tenuti animali di allevamento, l'impianto deve essere situato ad una distanza adeguata dalla zona in cui sono tenuti gli animali e, in ogni caso, vi deve essere totale separazione fisica tra l'impianto, da un lato, e il bestiame, il mangime e le lettiere, dall'altro, se necessario mediante recinzioni. L'impianto di compostaggio deve essere munito di:

     a) un reattore di compostaggio chiuso obbligatorio munito di:

     i) installazioni per il controllo della temperatura in tempo reale;

     ii) dispositivi di registrazione, eventualmente continua, dei risultati di tali misurazioni;

     iii) un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente; e

     b) adeguate attrezzature per la pulizia e la disinfezione di veicoli e contenitori adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale non trattati.

     Tuttavia, possono essere consentiti altri tipi di sistemi di compostaggio che soddisfino i seguenti requisiti:

     i) il sistema dev'essere stato concepito in modo da escludere l'accesso di parassiti;

     ii) il sistema dev'essere gestito in modo che tutto il materiale che vi entra raggiunga i richiesti parametri di tempo e di temperatura; se del caso, tali parametri devono essere controllati in modo continuo;

     iii) il sistema deve soddisfare tutte le altre condizioni poste dal presente regolamento.»

     ii) Il paragrafo 4, lettera b), è sostituito dal seguente:

     «b) lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte e il colostro; e»

     iii) Il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

     «14. Tuttavia, in attesa dell'adozione di modalità conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), l'autorità competente può autorizzare, qualora i rifiuti di cucina e ristorazione siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, l'applicazione di requisiti specifici diversi da quelli stabiliti in questo capitolo, purché garantiscano un effetto equivalente per quanto attiene alla riduzione degli agenti patogeni. Tali specifici requisiti possono inoltre applicarsi ai rifiuti del catering se mescolati a stallatico, al contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, a latte e colostro, a condizione che il materiale che ne risulta sia considerato proveniente da rifiuti del catering.

     Ove lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte e il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio, l'autorità competente può autorizzare l'applicazione di requisiti specifici diversi da quelli stabiliti in questo capitolo se:

     a) non ritiene che detti materiali presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi e

     b) ritiene che i residui o il compost siano materiale non trattato.»

 

     7) L'allegato VII è modificato nel modo seguente.

     a) Il capitolo I è modificato come segue.

     i) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Solo i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), che siano stati manipolati, immagazzinati e trasportati conformemente agli articoli 7, 8 e 9 possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi.»

     ii) È aggiunto il seguente paragrafo 11:

     «11. I prodotti trasformati non utilizzati o in eccedenza, dopo essere stati contrassegnati in modo permanente, possono:

     a) essere smaltiti come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto conformemente all'articolo 12;

     b) essere smaltiti in una discarica riconosciuta ai sensi della direttiva 1999/31/CE; o

     c) essere trasformati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio riconosciuto conformemente all'articolo 15.»

     b) Nel capitolo II, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi devono essere state sottoposte al metodo di trasformazione 1.

     Tuttavia, finché rimane in vigore il divieto riguardante l'alimentazione degli animali previsto dalla decisione del Consiglio 2000/766/CE, le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi possono essere state sottoposte ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7 e devono essere contrassegnate in modo permanente con un colore o con altro mezzo immediatamente dopo la trasformazione e prima di essere smaltite come rifiuti in conformità della normativa comunitaria applicabile.

     Inoltre, mentre il divieto di alimentazione previsto dalla decisione del Consiglio 2000/766/CE rimane in vigore, proteine animali trasformate provenienti da mammiferi esclusivamente destinate ad alimenti per animali di compagnia, trasportate in appositi contenitori non destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale o di mangimi per animali d'allevamento, e consegnate direttamente dagli impianti di trasformazione di categoria 3 agli impianti di produzione di alimenti per animali di compagnia, possono essere state sottoposte a qualsivoglia metodo di trasformazione da 1 a 5 o 7.»

     c) Nel capitolo IV, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I grassi fusi, a meno che non siano prodotti conformemente al capitolo II dell'allegato C della direttiva del Consiglio 77/99/CEE o al capitolo 9 dell'allegato I della direttiva del Consiglio 92/118/CEE, devono essere prodotti utilizzando i metodi da 1 a 5 o il metodo 7, e gli oli di pesce possono essere prodotti utilizzando il metodo 6, ai sensi dell'allegato V, capitolo III.

     I grassi fusi provenienti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili che restano non superi lo 0,15 % in peso.»

     e) Nel capitolo VI, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il processo di produzione delle proteine idrolizzate deve comprendere misure atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione delle materie prime di categoria 3. Le proteine idrolizzate devono avere un peso molecolare inferiore ai 10 000 dalton.

     Inoltre, le proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelli e pellami di ruminanti devono essere prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprenda la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo seguita:

     a) dall'esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di tre ore a una temperatura superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico a una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar;

     b) dall'esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar; o

     c) da un processo di produzione equivalente approvato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.»

     f) Nel capitolo VI, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di gelatina e di proteine idrolizzate se:

     a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte XI dell'allegato XI;

     b) provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

     c) sono state prodotte conformemente al presente regolamento; e

     d) sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6.»

     g) Il capitolo VII è sostituito dal seguente:

     «CAPITOLO VII

     Requisiti specifici applicabili al fosfato bicalcico

     Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

     A. Norme di trasformazione

     1. Il fosfato bicalcico deve essere elaborato mediante un processo che:

     a) è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;

     b) in seguito alla procedura descritta sub a) prevede un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e

     c) prevede infine che il precipitato di fosfato bicalcico sia essiccato con aria avente una temperatura d'ingresso compresa tra i 65 e i 325 °C e una temperatura di uscita compresa tra i 30 e i 65 °C;

     ovvero elaborato mediante un processo equivalente approvato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

     2. Nel caso in cui il fosfato bicalcico venga ricavato da ossa sgrassate, vanno utilizzate ossa che possono essere considerate adatte per il consumo umano in esito ad un'ispezione ante e post mortem.

     B. Importazione

     3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di fosfato bicalcico se:

     a) proviene da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte XI dell'allegato XI;

     b) proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

     c) è stato prodotto conformemente al presente regolamento; e

     d) è accompagnato dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6.»

     h) È aggiunto il seguente capitolo VIII:

     «CAPITOLO VIII

     Requisiti specifici applicabili al fosfato tricalcico

     Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

     A. Norme di trasformazione

     1. Il fosfato tricalcico deve essere elaborato utilizzando un processo atto a garantire che:

     a) tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori ai 14 mm);

     b) i frammenti, macinati a dimensioni inferiori a 1 mm prima di essere cotti, vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;

     c) il brodo di proteine venga separato dall'idrossiapatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; e

     d) il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C;

     ovvero mediante un processo equivalente approvato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

     B. Importazione

     2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di fosfato tricalcico se:

     a) proviene da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte XI dell'allegato XI;

     b) proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

     c) è stato prodotto conformemente al presente regolamento; e

     d) è accompagnato dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6.»

 

     8) L'allegato VIII è modificato nel modo seguente.

     a) Il paragrafo 6 del capitolo II è sostituito dal seguente:

     «6. Durante la produzione e/o il magazzinaggio (prima della spedizione) devono essere prelevati campioni a sondaggio per verificare la conformità con le seguenti norme:

     salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

     enterobatteriacee: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

     in cui:

     n = numero di campioni da sottoporre a prova;

     m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

     M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e

     c = numero di campioni in cui il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

     Tuttavia, per gli alimenti in conserva per animali da compagnia che abbiano subito il trattamento termico di cui al paragrafo 2, la campionatura e la prova per verificare la presenza di salmonella ed enterobatteriacee possono non essere necessarie.»

     b) Nel capitolo IV, il paragrafo 3, lettera e), punto i), secondo trattino è sostituito dal seguente:

     «- in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo. L'indirizzo e il numero di riconoscimento del macello devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri, o indicati nel certificato; o»

     c) Nel capitolo VIII, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. a) La lana, i peli, le setole di suini, le piume e le parti di piume non trasformati devono essere stati ottenuti da animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o k). Essi devono essere saldamente chiusi in imballaggi e asciutti. Tuttavia, nel caso di piume e parti di piume non trasformate inviate direttamente dal macello all'impianto di trasformazione, l'autorità competente può permettere la deroga dall'obbligo di asciugamento se:

     i) sono adottate tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi diffusione di malattie;

     ii) il trasporto avviene in recipienti e/o veicoli a perfetta tenuta che vengono puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni utilizzo; e

     iii) gli Stati membri informano della deroga la Commissione.

     b) Sono vietati i movimenti di setole di suini in provenienza da regioni nelle quali la peste suina africana è endemica, fatta eccezione per le setole di suini che:

     i) sono state bollite, tinte o decolorate; o

     ii) sono state sottoposte ad un'altra forma di trattamento in grado di sopprimere con certezza gli agenti patogeni, purché ciò sia comprovato da un certificato rilasciato dal veterinario responsabile del luogo di origine. Il lavaggio industriale può non essere considerato una forma di trattamento ai fini della presente disposizione.»

     d) Nel capitolo IX, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:

     a) non provenire da una zona oggetto di un divieto connesso al manifestarsi di:

     i) peste americana, a meno che l'autorità competente abbia valutato il rischio come trascurabile, abbia specificamente autorizzato l'utilizzo soltanto nello Stato membro interessato e abbia adottato tutte le altre misure necessarie per evitare il diffondersi di tale malattia; o

     ii) acariasi, a meno che la zona di destinazione abbia ottenuto garanzie complementari conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE (*); e

     b) essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), della direttiva 92/65/CEE.»

 

(*) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, p. 54). Direttiva da ultimo modificata dalla decisione 2001/298/CE della Commissione (GU L 102 del 12.4.2001, p. 63).

 

     9) Nell'allegato IX è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

     «2 bis I corpi interi di animali morti devono essere manipolati come materiale di categoria 2 durante la raccolta e il trasporto, salvo l'obbligo di rimuovere i materiali specifici a rischio in vista dello smaltimento prima che il resto del corpo possa essere utilizzato per l'alimentazione degli animali come previsto dall'articolo 23.»