§ 1.5.G17 - Decisione 5 dicembre 2003, n. 844.
Decisione n. 2003/844/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di suini [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:05/12/2003
Numero:844


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      La presente decisione si applica a partire dal 9 dicembre 2003.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.G17 - Decisione 5 dicembre 2003, n. 844.

Decisione n. 2003/844/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di suini riconosciuti del Canada. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 6 dicembre 2003, n. L 321).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni di importazione di sperma di animali domestici della specie suina, modificato dalla decisione 2003/15/CE, stabilisce un elenco dei paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sperma di animali domestici della specie suina.

     (2) Il Canada ha trasmesso le informazioni relative ad un centro per la raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuto dalle autorità veterinarie di quel paese come idoneo ad esportare sperma di suini nella Comunità. Il Canada ha chiesto che tale centro venga aggiunto all'elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti ai sensi della decisione 2002/613/CE.

     (3) Il Canada ha fornito le garanzie quanto all'osservanza dei requisiti specificati nella direttiva 90/429/CEE.

     (4) La decisione 2002/613/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell'allegato V della decisione 2002/613/CE, nella parte relativa al Canada, è aggiunta la seguente riga:

 

«CA

8-AI-05

Alberta Swine Genetics Corp.

Box 3310

Leduc

Alberta T9E 6M3»

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a partire dal 9 dicembre 2003.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.