§ 17.1.85 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 15/2004.
Decisione n. 2004/15/CE del Consiglio che modifica il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune e che introduce un nuovo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:22/12/2003
Numero:15


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 17.1.85 – Decisione 22 dicembre 2003, n. 15/2004.

Decisione n. 2004/15/CE del Consiglio che modifica il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune e che introduce un nuovo allegato di detta istruzione.

(G.U.U.E. 9 gennaio 2004, n. L 5).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto,

     vista l'iniziativa della Francia,

     considerando quanto segue:

     (1) La possibilità per uno Stato membro di farsi rappresentare da un altro Stato membro in un paese terzo, prevista nel punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune (ICC), è attualmente limitata al caso in cui lo Stato membro che chiede di essere rappresentato non sia presente nel paese terzo in questione.

     (2) L'importante incremento delle domande di visto Schengen richiede ormai, per il rilascio dei visti uniformi nei paesi terzi, la ricerca di una sinergia di mezzi tra Stati membri, di un coordinamento e di una razionalizzazione logistica dei servizi incaricati dell'esame delle domande di visto. Appare pertanto necessario prevedere la possibilità per uno Stato membro di farsi rappresentare in uno paese terzo da un altro paese membro, anche nel caso in cui esso abbia una rappresentanza diplomatica in detto paese terzo, fatta salva una ripartizione equilibrata tra gli Stati membri.

     (3) Per motivi di trasparenza è opportuno peraltro introdurre un nuovo allegato di detta ICC, concernente una sintesi relativa ai meccanismi di rappresentanza in materia di rilascio dei visti.

     (4) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla o meno nel proprio diritto interno.

     (5) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che riguarda il settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

     (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/ CE del Consiglio, del 19 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

     (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

     (8) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

 

      HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune è modificata come segue:

     1) le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) Qualora non esista in uno Stato una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato competente, il visto uniforme può essere rilasciato dalla rappresentanza dello Stato che rappresenti lo Stato competente. Il rilascio è effettuato per conto e previa autorizzazione dello Stato rappresentato, ricorrendo, se necessario, alla consultazione tra autorità centrali. Se esiste una rappresentanza di uno Stato del Benelux, questa in principio assume d'ufficio la rappresentanza degli altri Stati del Benelux, a meno che lo Stato del Benelux interessato non sia nell'impossibilità materiale di assicurare la rappresentanza degli altri Stati del Benelux, nel qual caso questi ultimi possono fare appello ad un altro Stato partner per farsi rappresentare in materia di visti nello Stato terzo interessato.

     b) Anche se uno Stato dispone di una rappresentanza diplomatica o consolare in un paese terzo, esso può chiedere a un altro Stato che ha una rappresentanza consolare in detto paese terzo di rappresentarlo. Il rilascio del visto uniforme è effettuato per conto e previa autorizzazione dello Stato rappresentato, ricorrendo, se necessario, alla consultazione tra autorità centrali.

     c) La rappresentanza per il rilascio dei visti uniformi di cui alle lettere a) e b) dà luogo a un accordo tra lo o gli Stati rappresentati e lo Stato rappresentante nel quale sono precisate:

     — la durata della rappresentanza e le condizioni di denuncia della stessa,

     — e, per l'applicazione della lettera b), le modalità di attuazione della rappresentanza, quali le condizioni alle quali lo Stato rappresentante mette a disposizione i locali, le condizioni alle quali lo Stato rappresentante e lo Stato rappresentato mettono a disposizione il personale, e l'eventuale partecipazione finanziaria dello Stato rappresentato alle spese connesse con il rilascio dei visti effettuato in rappresentanza dallo Stato rappresentante.

     d) La rappresentanza per il rilascio di visti uniformi di cui alle lettere a) e b) è indicata nella sintesi relativa ai meccanismi di rappresentanza in materia di rilascio di visti uniformi di cui all'allegato 18.»;

     2) alla lettera e), i termini «in Stati terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati» sono sostituiti con i termini «in caso di rappresentanza in applicazione delle lettere a) e b)»;

     3) alla lettera e), l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:

     «— A livello locale, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono, nell'ambito della cooperazione consolare locale, affinché ai richiedenti il visto sia fornita un'informazione adeguata sulle competenze derivanti dal ricorso alla rappresentanza ai sensi delle lettere a) e b)».

 

          Art. 2.

     Alla ICC è aggiunto l'allegato 18, intitolato «Sintesi relativa ai meccanismi di rappresentanza in materia di rilascio dei visti». L'allegato è redatto e aggiornato in base agli elementi comunicati al segretariato generale del Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 789/2001 per le modifiche del manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati e sostituisce quest'ultimo.

 

          Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.