§ 1.5.D88 - Decisione 25 febbraio 2003, n. 129.
Decisione n. 2003/129/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:25/02/2003
Numero:129


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.D88 - Decisione 25 febbraio 2003, n. 129.

Decisione n. 2003/129/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus).

(G.U.U.E. 26 febbraio 2003, n. L 51).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/89/CE, in particolare l'allegato IV, parte A, punto 16.2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato IV, parte A, punto 16.2, della direttiva 2000/29/CE stabilisce requisiti particolari per quanto riguarda l'importazione nella Comunità di frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi in cui è nota la presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) (di seguito: «Xanthomonas campestris»).

     (2) La decisione 98/83/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), modificata da ultimo dalla decisione 2001/440/CE, riconosce talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris.

     (3) La decisione 98/83/CE riconosce talune regioni dell'Argentina come indenni da Xanthomonas campestris. Tuttavia, alla luce delle informazioni fornite dall'Argentina, alcune di queste regioni non possono più essere riconosciute indenni da tale organismo nocivo.

     (4) In base alle informazioni fornite dagli Stati Uniti d'America risulta che nuove infestazioni di Xanthomonas campestris sono state riscontrate in diverse contee della Florida. Pertanto, la Florida non dovrebbe più essere riconosciuta indenne da tale organismo nocivo.

     (5) Occorre stabilire disposizioni specifiche per gli agrumi in transito per i quali la constatazione ufficiale di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, della direttiva 2000/29/CE è stata rilasciata prima della data di notifica della presente decisione alle autorità competenti dell'Argentina e degli Stati Uniti d'America.

     (6) È necessario modificare di conseguenza la decisione 98/83/CE.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'articolo 2 della decisione 98/83/CE è modificato come segue:

     a) il primo trattino è soppresso;

     b) il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:

     «- negli Stati Uniti d'America: Arizona, California, Guam, Hawaii, Louisiana, Isole Marianne del nord, Portorico, Samoa americane, Texas e Isole Vergini americane;».

 

          Art. 2.

     La presente decisione non si applica agli agrumi scortati dalla constatazione ufficiale di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, della direttiva 2000/29/CE ed esportati prima che le autorità competenti dell'Argentina e degli Stati Uniti d'America fossero informate della presente decisione dalla Commissione. La Commissione comunica agli Stati membri la data alla quale le autorità competenti dell'Argentina e degli Stati Uniti d'America sono state informate della presente decisione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.