§ 1.5.C94 - Decisione 29 maggio 2001, n. 440.
Decisione n. 2001/440/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/05/2001
Numero:440


Sommario
Art. 1.      La decisione 98/83/CE è modificata come segue:
Art. 2.      La presente decisione non si applica agli agrumi per i quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista all'allegato IV, parte A, sezione I, [...]
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.C94 - Decisione 29 maggio 2001, n. 440.

Decisione n. 2001/440/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus).

(G.U.C.E. 12 giugno 2001, n. L 155).

 

Art. 1.

     La decisione 98/83/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 2, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 2, quarto trattino, il testo "Florida (esclusa la regione di Collier County, Dade County e Manatee County)" è sostituito dal testo

     (Omissis).

     3) All'articolo 4, terzo trattino, il testo "tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione del Kenya, del Mozambico, del Sudafrica, della Zambia e dello Zimbabwe" è sostituito dal testo

     (Omissis).

     4) All'articolo 5 è aggiunto un altro trattino:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La presente decisione non si applica agli agrumi per i quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE e che sono stati esportati prima che le autorità competenti del Brasile, degli Stati Uniti e dello Swaziland fossero informate della presente decisione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.