§ 1.5.C44 - Regolamento 10 ottobre 2002, n. 1802.
Regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 1282/2002 recante modifica degli allegati della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/10/2002
Numero:1802


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.C44 - Regolamento 10 ottobre 2002, n. 1802.

Regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 1282/2002 recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 11 ottobre 2002, n. L 274).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 22,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1282/2002 è stato adottato il 15 luglio 2002 al fine di modificare la direttiva 92/65/CEE.

     (2) Allo scopo di garantire un lasso di tempo adeguato per attuare le disposizioni modificate in tutti gli Stati membri, sarebbe stato necessario stabilire la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1282/2002.

     (3) Tuttavia, nel corso del processo di adozione è stata omessa la disposizione relativa alla data.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1282/2002.

     (5) È necessario che la rettifica si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1282/2002.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1282/2002 è inserito il seguente paragrafo 2:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 5 agosto 2002.