§ 1.5.A50 - Regolamento 15 luglio 2002, n. 1282.
Regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:15/07/2002
Numero:1282


Sommario
Art. 1.      Gli allegati A, C e E della direttiva 92/65/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.5.A50 - Regolamento 15 luglio 2002, n. 1282.

Regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. L 187).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione, in particolare l'articolo 22,

     considerando quanto segue:

     (1) Dall'esperienza compiuta dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda gli scambi di animali ivi contemplati agli articoli 5, 13 e 23, emerge che è necessario chiarire alcuni requisiti a cui è subordinato il riconoscimento degli organismi, istituti o centri ed adottare determinate disposizioni relative alla quarantena.

     (2) È pertanto necessario procedere ad alcuni adattamenti tecnici relativi alle condizioni di riconoscimento degli organismi, istituti o centri, nonché istituire un certificato specifico per gli scambi degli animali in esame e infine precisare l'elenco delle malattie soggette a denuncia.

     (3) È opportuno che gli organismi, gli istituti o i centri già riconosciuti dagli Stati membri in virtù delle disposizioni finora in vigore continuino a godere del riconoscimento e si conformino ai nuovi requisiti quanto prima.

     (4) È pertanto necessario modificare gli allegati A, C e E della direttiva 92/65/CEE.

     (5) Per dare a tutti gli Stati membri un ragionevole periodo di tempo per poter applicare le disposizioni del presente regolamento è opportuno fissare un termine di decorrenza della loro applicazione.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Gli allegati A, C e E della direttiva 92/65/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2003 [1].

 

 

ALLEGATO

 

     1. Il testo dell'allegato A della direttiva 92/65/CEE è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il testo dell'allegato C della direttiva 92/65/CEE è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il testo dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 


[1] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1802/2002.