§ 1.5.C2 - Decisione 20 agosto 2001, n. 675.
Decisione n. 2001/675/CE della Commissione recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/08/2001
Numero:675


Sommario
Art. 1.      L'allegato alla decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C2 - Decisione 20 agosto 2001, n. 675.

Decisione n. 2001/675/CE della Commissione recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 5 settembre 2001, n. L 236).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 9, punto 3, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 97/20/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/255/CE, fissa l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma.

     (2) A seguito della decisione n. 1/2001 del Comitato misto CE-isole Færøer, del 31 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra. Le isole Færøer si impegnano ad applicare le disposizioni della direttiva 91/492/CEE del Consiglio e le relative modalità d'applicazione fissate nelle pertinenti decisioni della Commissione. In forza delle disposizioni dell'accordo è necessario applicare ai molluschi bivalvi originari o provenienti dalle isole Færøer e importati nella Comunità le disposizioni della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno. Le isole Færøer vanno pertanto depennate dall'elenco dei paesi e territori che figurano nell'allegato della decisione 97/20/CE.

     (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'allegato alla decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).