§ 1.5.931 - Decisione 13 febbraio 2002, n. 124.
Decisione n. 2002/124/CE della Commissione recante modifica della decisione 2001/218/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:13/02/2002
Numero:124


Sommario
Art. 1.      La decisione 2001/218/CE è così modificata
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.931 - Decisione 13 febbraio 2002, n. 124.

Decisione n. 2002/124/CE della Commissione recante modifica della decisione 2001/218/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

(G.U.C.E. 15 febbraio 2002, n. L 45).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione, in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Quando uno Stato membro ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) , può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio.

     (2) Il 25 giugno 1999, il Portogallo ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che alcuni esemplari di pino originari del suo territorio risultavano infestati dal nematode del pino. Di conseguenza, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione del nematode del pino per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da tale organismo. L’autorizzazione attualmente in vigore è stata emanata dalla decisione 2001/218/CE della Commissione.

     (3) Da ulteriori accertamenti effettuati nell’ottobre 2001 dall’Ufficio alimentare e veterinario e a un complemento d’informazioni trasmesso dal Portogallo risulta che la diffusione del nematode del pino nella zona delimitata rimane circoscritta grazie all’attuazione del piano di eradicazione. Tuttavia, nel corso delle indagini condotte nella regione in cui il nematode del pino era finora notoriamente presente, sono stati ancora riscontrati alberi che presentano sintomi di infestazione da parte di questo organismo.

     (4) Nell’ambito delle indagini ufficiali condotte nel 2001 dagli altri Stati membri, nessuno dei campioni prelevati e analizzati di legname, cortecce isolate e piante di Abies Mill. , Cedrus Trew, Larix Mill. , Picea A. Dietr. , Pinus L. , Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr. , provenienti dal proprio territorio, ha rivelato la presenza del nematode del pino.

     (5) E’ quindi necessario che il Portogallo continui ad applicare misure specifiche per frenare la diffusione del nematode del pino in vista della sua completa eradicazione. Può essere inoltre necessaria l’adozione, da parte degli altri Stati membri, di ulteriori misure protettive.

     (6) In mancanza di nuovi elementi che giustifichino una revisione delle misure suddette, occorre pertanto prorogare la decisione 2001/218/CE per un ulteriore periodo limitato e modificarla in conseguenza.

     (7) Gli effetti delle misure di emergenza saranno regolarmente valutati durante il periodo 2002-2003, segnatamente sulla base delle informazioni trasmesse dal Portogallo e dagli altri Stati membri. Qualora risulti che le misure di emergenza di cui alla presente decisione non sono sufficienti ad impedire l’introduzione del nematode del pino, oppure che esse non sono state debitamente applicate, si dovranno prendere misure alternative o più rigorose.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 2001/218/CE è così modificata:

     1) All’articolo 2, primo comma, la data “28 febbraio 2002” è sostituita da “28 febbraio 2003”.

     2) All’articolo 4, secondo comma, la data “15 novembre 2001” è sostituita da “15 novembre 2002”.

     3) All’articolo 6, la data “15 dicembre 2001” è sostituita da “15 dicembre 2002”.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.