§ 1.5.930 - Decisione 12 marzo 2001, n. 218.
Decisione n. 2001/218/CE della Commissione che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/03/2001
Numero:218


Sommario
Art. 1.      Ai fini della presente decisione
Art. 2. 
Art. 3.      Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono
Art. 4. 
Art. 5.      Sulla base dei risultati delle indagini di cui all’articolo 4, il Portogallo designa le zone notoriamente indenni dal nematode del pino e delimita le zone (di seguito denominate “zone [...]
Art. 6. 
Art. 7.      La decisione n. 2000/58/CE è abrogata con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.930 - Decisione 12 marzo 2001, n. 218. [1]

Decisione n. 2001/218/CE della Commissione che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

(G.U.C.E. 21 marzo 2001, n. L 81).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Quando uno Stato membro ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino), può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio.

     (2) Il 25 giugno 1999, il Portogallo ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che alcuni esemplari di pino originari del suo territorio risultavano infestati dal nematode del pino. Le relazioni complementari fornite dal Portogallo hanno segnalato ulteriori casi di infestazione da parte dello stesso organismo.

     (3) Il 29 settembre 1999, sulla base delle suddette informazioni fornite dal Portogallo, la Svezia ha adottato alcune misure supplementari applicabili al legname proveniente dal Portogallo, tra cui uno speciale trattamento termico e l’uso di un passaporto delle piante, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l’introduzione, nel proprio territorio, del nematode del pino in provenienza da tale paese.

     (4) Non è stato ancora possibile identificare la fonte della contaminazione, benché alcuni indizi lascino supporre che il mezzo di trasmissione più probabile sia il materiale da imballaggio.

     (5) Con decisione 2000/58/CE, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione del nematode del pino per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da tale organismo.

     (6) Da accertamenti effettuati nel maggio e nell’ottobre 2000 dall’Ufficio alimentare e veterinario, nonché da ulteriori informazioni comunicate dal Portogallo, risulta che la situazione fitosanitaria è migliorata grazie all’attuazione di un piano di eradicazione. Tuttavia, nel corso delle indagini condotte nella regione in cui il nematode del pino era finora notoriamente presente, sono stati ancora riscontrati alberi che presentano sintomi di infestazione da parte di questo organismo.

     (7) Nell’ambito delle indagini ufficiali condotte dagli altri Stati membri, nessuno dei campioni prelevati e analizzati di legname, cortecce isolate e piante di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., provenienti dal proprio territorio, ha rivelato la presenza del nematode del pino.

     (8) E’ quindi necessario che il Portogallo continui ad applicare misure specifiche. Può essere inoltre necessaria l’adozione, da parte degli altri Stati membri, di ulteriori misure protettive.

     (9) Le suddette misure dovrebbero applicarsi al trasporto di legname, cortecce isolate e piante ospiti all’interno delle zone delimitate del Portogallo, nonché da queste zone verso il resto del territorio portoghese e verso gli altri Stati membri.

     (10) Occorre altresì che il Portogallo continui ad attuare misure di lotta contro la diffusione del nematode del pino, finalizzate all’eradicazione di tale organismo.

     (11) Gli effetti delle misure di emergenza saranno regolarmente valutati durante il periodo 2001/2002, segnatamente sulla base delle informazioni trasmesse dal Portogallo e dagli altri Stati membri. Qualora risulti che le misure di emergenza di cui alla presente decisione non sono sufficienti ad impedire l’introduzione del nematode del pino, oppure che esse non sono state debitamente applicate, si dovranno prendere misure alternative o più rigorose.

     (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Ai fini della presente decisione:

     - per “nematode del pino” si intende Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al.,

     - per “legname e cortecce sensibili”, si intende il legname e le cortecce isolate di conifere (Coniferales), eccetto quelli di Thuja L.,

     - per “piante sensibili” si intende le piante (eccetto i frutti e le sementi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.

 

     Art. 2. [2]

     Il Portogallo provvede affinché, fino al 31 marzo 2005, siano rispettate le condizioni previste nell’allegato della presente decisione riguardo al legname, alle cortecce e alle piante sensibili che devono essere trasportati all’interno o da regioni delimitate del Portogallo, definite in conformità dell’articolo 5, verso altre zone del territorio portoghese o verso altri Stati membri.

     Le condizioni di cui alla parte 1 dell’allegato alla presente decisione si applicano esclusivamente alle partite che lasciano le regioni delimitate del Portogallo dopo il 28 febbraio 2001.

     Entro il 15 marzo 2003 il Portogallo presenta un piano a medio termine di lotta contro la diffusione del nematode del pino, finalizzato all'eradicazione di tale organismo.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono:

     a) sottoporre ad analisi per la ricerca del nematode del pino le partite di legname e di cortecce sensibili, nonché di piante sensibili, provenienti dalle zone delimitate del Portogallo e introdotte nel proprio territorio;

     b) adottare opportune disposizioni complementari per il controllo ufficiale di dette partite, al fine di accertare se rispondano alle condizioni specificate nell’allegato della presente decisione.

 

     Art. 4. [3]

     Gli Stati membri svolgono indagini ufficiali annuali volte a determinare se il legname, le cortecce e le piante sensibili provenienti dal proprio territorio siano infestati dal nematode del pino.

     Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, se i risultati delle indagini di cui al primo comma indicano la presenza del nematode del pino in zone che ne erano precedentemente indenni, tali risultati sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione rispettivamente entro il 15 novembre 2003 e il 15 novembre 2004.

 

     Art. 5.

     Sulla base dei risultati delle indagini di cui all’articolo 4, il Portogallo designa le zone notoriamente indenni dal nematode del pino e delimita le zone (di seguito denominate “zone delimitate”) comprendenti una parte in cui il nematode del pino è notoriamente presente ed una parte, definita come zona cuscinetto, di larghezza non inferiore a 20 km, circondante la prima.

     La Commissione compila un elenco delle zone notoriamente indenni dal nematode del pino e lo trasmette al comitato fitosanitario permanente e agli Stati membri. Qualunque zona del Portogallo non figurante nel suddetto elenco è considerata come zona delimitata.

     La Commissione aggiorna l’elenco di cui al secondo comma, prima frase, alla luce dei risultati delle indagini di cui all’articolo 4, secondo comma e dei dati trasmessi a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

 

     Art. 6. [4]

     La presente decisione verrà riesaminata entro il rispettivamente il 15 gennaio 2004 e il 15 gennaio 2005.

 

     Art. 7.

     La decisione n. 2000/58/CE è abrogata con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Agli effetti dell’articolo 2, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

     1) Fatto salvo il disposto del punto 2, nel caso di trasporto, dalle zone delimitate del Portogallo verso altre zone non delimitate del territorio portoghese o verso altri Stati membri:

     a) le piante sensibili saranno accompagnate da un “passaporto delle piante” redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE della Commissione dopo che:

     - i vegetali sono stati ufficialmente ispezionati e risultano indenni da segni o sintomi del nematode del pino, e

     - nessun sintomo del nematode del pino è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo;

     b) il legname e le cortecce isolate sensibili, ad eccezione del legname in forma di:

     - piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

     - casse, cassette o fusti per imballaggio,

     - palette, palette a cassa o altre palette di carico,

     - paglioli sciolti, distanziatori e supporti,

     ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, saranno accompagnati dal passaporto delle piante di cui al punto 1, lettera a), dopo essere stati sottoposti a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per 30 minuti a una temperatura di 56 °C o al fine di garantire l’assenza di nematodi del pino vivi;

     c) il legname sensibile in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere, sarà accompagnato dal passaporto delle piante di cui sopra dopo essere stato sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di garantire l’assenza di nematodi del pino vivi;

     d) il legname sensibile in forma di paglioli sciolti, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, dovrà:

     - essere scortecciato,

     - essere privo di perforazioni di insetti di diametro superiore a 3 mm,

     - presentare un tenore di umidità inferiore al 20%, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione;

     e) il legname sensibile in forma di casse, cassette, gabbie, fusti ed imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, siano essi utilizzati o meno per il trasporto di oggetti vari, sarà sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti a una temperatura di 56 °C, o a un trattamento a pressione (impregnato) o a fumigazione, al fine di garantire l’assenza di nematodi del pino vivi, e recherà un marchio ufficialmente riconosciuto attestante il trattamento subito e atto a rintracciare il luogo in cui detto trattamento è stato praticato nonché l’operatore responsabile, oppure sarà accompagnato dal suddetto passaporto delle piante, attestante le operazioni compiute.

     2) Nel caso di trasporto, all’interno delle zone delimitate del Portogallo:

     a) le piante sensibili:

     - coltivate in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, nessun sintomo di nematode del pino è stato osservato a partire dall’ultimo ciclo vegetativo completo, e risultate indenni dal nematode del pino nel corso di ispezioni ufficiali, devono essere accompagnate dal passaporto delle piante di cui sopra al momento di lasciare il luogo di produzione,

     - coltivate in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, sono stati osservati sintomi di nematode del pino a partire dall’ultimo ciclo vegetativo completo, o risultati infestati dal nematode del pino, non devono lasciare il luogo di produzione e devono essere distrutte mediante incenerimento,

     - coltivate in luoghi, come foreste, giardini pubblici o privati, riconosciuti infestati dal nematode del pino o che presentano sintomi di malattia o situati in zone protette:

     - se identificate nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° aprile, devono essere abbattute entro questo stesso periodo,

     - se identificate nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, devono essere abbattute immediatamente,

     e

     - se ubicate nella parte di una zona delimitata definita come zona cuscinetto ai sensi dell’articolo 5, devono essere sottoposte ad analisi per accertare la presenza del nematode del pino. Se la presenza del nematode del pino è confermata, i confini della zona delimitata devono essere modificati conseguentemente.

     b) Nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° aprile, il legname sensibile in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

     i) ottenuto da alberi riconosciuti infestati dal nematode del pino o situati in zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere, entro il 2 aprile:

     - distrutto mediante incenerimento sotto controllo ufficiale in luoghi appropriati, o- trasportato sotto controllo ufficiale verso:

     - uno stabilimento di trasformazione per essere ridotto in schegge e utilizzato all’interno di detto stabilimento, o

     - uno stabilimento industriale per esservi utilizzato come combustibile, o

     - uno stabilimento di trasformazione per esservi:

     - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o

     - ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l’assenza di nematodi del pino vivi;

     ii) ottenuto da alberi diversi da quelli di cui al punto i), deve essere sottoposto ad analisi ufficiale per accertare la presenza del nematode del pino e di Monochamus spp.; se la presenza del nematode del pino o di Monochamus spp. è confermata, si applicano le disposizioni di cui al punto i); se la presenza del nematode del pino e di Monochamus spp. è esclusa, il legname può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento di trasformazione ed essere ulteriormente utilizzato come legname da costruzione, oppure, in deroga a quanto sopra, può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso stabilimenti di trasformazione riconosciuti e notificati alla Commissione, situati in zone non delimitate del Portogallo, dove il legname stesso, anche sotto forma di schegge, sarà, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° aprile,

     - nel caso delle schegge, destinato a scopi industriali nello stabilimento di trasformazione riconosciuto, oppure,

     - nel caso del legname:

     - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori trasferimenti del legname così trattato possono essere autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante, oppure

     - ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi; ulteriori trasferimenti del legname così trattato possono essere autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante, oppure

     - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali nello stabilimento stesso, oppure

     - trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento per esservi:

     - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o

     - ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi, o

     - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali. [5]

     c) Nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, il legname sensibile in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale:

     i) ottenuto da alberi riconosciuti infestati dal nematode del pino o situati in zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere:

     - distrutto immediatamente mediante incenerimento sotto controllo ufficiale in luoghi appropriati, o

     - privato immediatamente della corteccia in luoghi appropriati esterni alla foresta per essere poi trasferito sotto controllo ufficiale presso unità di magazzinaggio in atmosfera umida adeguate e riconosciute, disponibili almeno per il periodo sopra menzionato, dove il legname sarà trattato con un insetticida adatto, e successivamente trasportato verso uno stabilimento industriale per essere:

     - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali, o

     - utilizzato immediatamente come combustibile nello stabilimento stesso, o

     - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o

     - ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l’assenza di nematodi del pino vivi;

     ii) ottenuto da alberi diversi da quelli di cui al punto i), deve essere immediatamente privato della corteccia sul luogo di abbattimento o nelle immediate vicinanze e successivamente:

     - sottoposto ad analisi ufficiale per accertare la presenza del nematode del pino e di Monochamus spp.; se la presenza del nematode del pino o di Monochamus spp. è confermata, si applicano le disposizioni di cui al punto i); se la presenza del nematode del pino e di Monochamus spp. è esclusa, il legname può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento di trasformazione ed essere ulteriormente utilizzato come legname da costruzione, oppure [6]

     - trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento per esservi:

     - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali, o

     - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o

     - ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l’assenza di nematodi del pino vivi.

     d) Le cortecce sensibili devono essere:

     - distrutte mediante incenerimento o utilizzate come combustibile presso un impianto di trasformazione industriale, o

     - sottoposte a trattamento termico durante il quale l’intera corteccia è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o

     - ridotte in schegge e sottoposte a fumigazione al fine di garantire l’assenza di nematodi del pino vivi.

     e) Il legname sensibile in forma di cascami prodotti al momento dell’abbattimento deve essere bruciato in luoghi adeguati sotto controllo ufficiale:

     - nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° aprile, entro tale periodo,

     - nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, immediatamente.

     f) Il legname sensibile in forma di cascami prodotti durante il processo di trasformazione, deve essere bruciato immediatamente in luoghi adeguati sotto controllo ufficiale o utilizzato come combustibile presso l’impianto di trasformazione o sottoposto a fumigazione al fine di garantire l’assenza di nematodi del pino vivi.

     g) Il legname sensibile in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, deve:

     - essere scortecciato,

     - essere privo di perforazioni di insetti di diametro superiore a 3 mm,

     - presentare un tenore di umidità inferiore al 20%, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 6 della decisione n. 2006/133/CE.

[2] Articolo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2002/124/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/127/CE.

[3] Articolo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2002/124/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/127/CE.

[4] Articolo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2002/124/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/127/CE.

[5] Punto ii) così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/127/CE.

[6] Trattino così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/127/CE.