§ 1.5.911 - Decisione 11 gennaio 2002, n. 21.
Decisione n. n. 2002/21/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 97/20/CE, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/01/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.      L'allegato della decisione n. 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.911 - Decisione 11 gennaio 2002, n. 21.

Decisione n. n. 2002/21/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 97/20/CE, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, per includere l'Uruguay.

(G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, modificata da ultimo dalla direttiva n. 97/79/CE del Consiglio, in particolare l'art. 9, punto 3, lettera a),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione n. 97/20/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione n. 2001/675/CE, fissa l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione n. specifica ai sensi della direttiva n. 91/492/CEE e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione n. 95/408/CE del Consiglio, modificata da ultimo dalla decisione n. 2001/4/CE.

     (2) La decisione n. 2002/19/CE della Commissione stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay. Occorre pertanto modificare la decisione n. 97/20/CE includendo l'Uruguay nella parte I dell'elenco.

     (3) Le misure previste dalla presente decisione n. sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'allegato della decisione n. 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO.

     (Omissis).