§ 1.5.619 - Decisione 17 novembre 1998, n. 676.
Decisione (CE) n. 98/676 della Commissione del che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/11/1998
Numero:676


Sommario
Art. 1.      I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.619 - Decisione 17 novembre 1998, n. 676.

Decisione (CE) n. 98/676 della Commissione del che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di KIF 3535 (mepanipyrim), imazamox (AC 299263), DE 570 (florasulam), fluazolat (JV 485), Coniothyrium minitans e acido benzoico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C 1998 3514] (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 26 novembre 1998, n. L 317).

 

Art. 1.

     I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa, tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

     1) fascicolo trasmesso dalla società Kumiai Chemical Industry Co. Ltd alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del KIF 3535 (mepanipyrim) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998;

     2) fascicolo trasmesso dalla società Cyanamid Agro SA/NV alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'imazamox (AC 299263) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998;

     3) fascicolo trasmesso dalla società Dow Agro Sciences alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del DE 570 (florasulam) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998;

     4) [1];

     5) fascicolo trasmesso dalla società Prophyta GmbH alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del Coniothyrium minitans come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998;

     6) fascicolo trasmesso dalla società Menno Chemie

Vertriebsgesellschaft mbH alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'acido benzoico come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

 


[1] Paragrafo soppresso dall’art. 1 della decisione n. 2002/748/CE.