§ 1.5.C6 - Decisione 10 settembre 2002, n. 748.
Decisione n. 2002/748/CE della Commissione che modifica la decisione 98/676/CE per quanto riguarda il fluazolate.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/09/2002
Numero:748


Sommario
Art. 1.      Nel testo dell'articolo 1 della decisione 98/676/CE il paragrafo 4 è soppresso
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C6 - Decisione 10 settembre 2002, n. 748.

Decisione n. 2002/748/CE della Commissione che modifica la decisione 98/676/CE per quanto riguarda il fluazolate.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari,

     modificata da ultimo dalla direttiva 2002/37/CE della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 29 settembre 1997 il Regno Unito ha ricevuto da Twinagro Ltd, una domanda concernente l'iscrizione della sostanza attiva fluazolate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

     (2) Con la decisione 98/676/CE, la Commissione ha confermato che sulla base di un esame preliminare il fascicolo risultava "completo" nel senso che, in linea di massima, poteva essere considerato conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

     (3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata pertanto offerta la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti fluazolate. Nessuno Stato membro ha fatto uso di tale possibilità.

     (4) Il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha informato la Commissione che da un esame approfondito del fascicolo risultavano ancora mancanti alcuni ulteriori dati, necessari a norma degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE e concernenti segnatamente il destino ambientale della sostanza attiva e dei suoi prodotti di degradazione. Pertanto il fascicolo non può più essere considerato completo.

     (5) Il richiedente ha in formato il Regno Unito e la commissione che non è sua intenzione collaborare ancora alla valutazione in corso e presentare ulteriori dati sulla sostanza attiva o sui suoi prodotti di degradazione. Ne consegue pertanto che il fascicolo non sarà completato. Per il Regno Unito risulterà dunque impossibile redigere la relazione di valutazione sul fluazolate e trasmetterla alla Commissione e agli altri Stati membri. Dovrà essere pertanto revocata la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per il fluazolate.

     (6) Non occorre prevedere alcun periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fluazolate, in quanto nessuno Stato membro ha concesso un'autorizzazione provvisoria per tale sostanza attiva.

     (7) E’ opportuno modificare di conseguenza la decisione 98/676/CE.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Nel testo dell'articolo 1 della decisione 98/676/CE il paragrafo 4 è soppresso.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.