§ 1.4.E46 - Regolamento 13 marzo 2006, n. 423.
Regolamento (CE) n. 423/2006 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la prova dell'espletamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:13/03/2006
Numero:423


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.E46 - Regolamento 13 marzo 2006, n. 423.

Regolamento (CE) n. 423/2006 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la prova dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi

(G.U.U.E. 14 marzo 2006, n. L 75).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, per ottenere il pagamento di una restituzione differenziata occorre presentare la prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione. Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all’articolo 42 del medesimo regolamento, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

      (2) Il regolamento (CE) n. 351/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto restituzioni differenziate a seconda della destinazione per tutti i prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 27 febbraio 2004.

      (3) All'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, sono indicati i documenti che possono costituire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. Secondo tale articolo, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell’importazione di cui al medesimo articolo si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

      (4) Il fatto di subordinare il pagamento delle restituzioni alle condizioni contenute nell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 produce conseguenze sul piano amministrativo e comporta un onere finanziario rilevante, in quanto modifica sensibilmente le procedure amministrative sia per le autorità nazionali sia per gli operatori. In alcuni paesi l’ottenimento della prova di cui all’articolo 16 del suddetto regolamento può porre notevoli problemi di carattere amministrativo. Inoltre, le condizioni particolari che disciplinano le esportazioni dei prodotti lattiero-caseari possono rendere l’ottenimento di queste prove ancora più difficile e oneroso.

      (5) Per ridurre gli oneri amministrativi e finanziari imposti agli esportatori e consentire alle autorità nazionali e agli esportatori di instaurare il nuovo sistema per i prodotti considerati e istituire le procedure necessarie a garantire il corretto espletamento di tutte le formalità necessarie, il regolamento (CE) n. 519/2004 della Commissione, del 19 marzo 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l'esportazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e il regolamento (CE) n. 450/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, relativo alla prova dell’espletamento delle formalità doganali per l’importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, prevedono un periodo di transizione durante il quale la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione è semplificata. Tale periodo è scaduto il 31 dicembre 2005.

      (6) Tuttavia, molti paesi di destinazione non dispongono ancora di procedure e di mezzi adeguati per la presentazione dei documenti necessari. Per evitare che gli operatori siano esclusi per tale motivo dal beneficio della restituzione all'esportazione, è necessario continuare a prevedere un regime transitorio per il 2006. Le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 450/2005 hanno dato adito a qualche confusione e a problemi di interpretazione da parte delle autorità nazionali competenti. È pertanto opportuno reintrodurre, per il 2006, le disposizioni provvisorie contenute nel regolamento (CE) n. 519/2004, che non hanno dato adito ad alcun problema di interpretazione.

      (7) È opportuno ricordare le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, in base alle quali, qualora sussistano dubbi circa la destinazione dei prodotti esportati, le autorità competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in modo ritenuto soddisfacente dalle suddette autorità, che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d’importazione.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Per le esportazioni di prodotti di cui ai codici NC da 0401 a 0405 effettuate a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 per le quali l’esportatore non può fornire le prove di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione di una copia del documento di trasporto e di uno dei documenti elencati nell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

     2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri tengono conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.