§ 1.6.Z46 – Regolamento 18 marzo 2005, n. 450.
Regolamento (CE) n. 450/2005 della Commissione relativo alla prova dell’espletamento delle formalità doganali per l’importazione di latte e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/03/2005
Numero:450


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.Z46 – Regolamento 18 marzo 2005, n. 450.

Regolamento (CE) n. 450/2005 della Commissione relativo alla prova dell’espletamento delle formalità doganali per l’importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999.

(G.U.U.E. 19 marzo 2005, n. L 74).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, per ottenere il pagamento di una restituzione differenziata occorre presentare la prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione. Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all’articolo 42 del medesimo regolamento, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

     (2) Il regolamento (CE) n. 351/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto restituzioni differenziate a seconda della destinazione per tutti i prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 27 febbraio 2004.

     (3) L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, indica i vari documenti che possono costituire la prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. Secondo tale disposizione, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell’importazione di cui all’articolo summenzionato si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

     (4) Il fatto di subordinare il pagamento delle restituzioni alle condizioni dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 comporta importanti implicazioni sul piano amministrativo e finanziario, in quanto modifica sensibilmente la gestione amministrativa sia per le amministrazioni nazionali che per gli operatori. In taluni paesi l’ottenimento della prova prevista all’articolo 16 del suddetto regolamento può comportare notevoli difficoltà amministrative.

     (5) Per alleggerire gli oneri finanziari e amministrativi imposti agli esportatori e consentire alle amministrazioni e agli esportatori di instaurare il nuovo sistema per i prodotti considerati e istituire le procedure necessarie a garantire il corretto svolgimento di tutte le formalità necessarie, il regolamento CE) n. 519/2004 della Commissione, del 19 marzo 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l’esportazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede un periodo di transizione nel quale occorre agevolare la prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione. Tali disposizioni scadono il 31 dicembre 2004.

     (6) Tuttavia molti paesi di destinazione non dispongono ancora di procedure e di mezzi adeguati per la presentazione dei documenti necessari. Per evitare che gli operatori siano esclusi dal beneficio della restituzione all’esportazione a causa dell’inadeguatezza delle procedure amministrative nei paesi terzi, è necessario continuare a prevedere un regime transitorio per il 2005. Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 519/2004, è opportuno adeguare il regime transitorio istituito da detto regolamento allo scopo di prevedere la presentazione di documenti supplementari.

     (7) È opportuno richiamare il disposto dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, che, qualora sussistano dubbi circa la destinazione dei prodotti esportati, conferisce ai servizi competenti degli Stati membri la facoltà di esigere prove supplementari atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d’importazione.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Per le esportazioni di prodotti di cui ai codici NC da 0401 a 0405 effettuate a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 per le quali l’esportatore non può fornire le prove di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, in deroga al medesimo articolo 16, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione dei seguenti tre documenti:

     a) copia del documento di trasporto;

     b) attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta conformemente agli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

     c) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento relativo all’esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell’esportatore, aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.

     2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri tengono conto delle disposizioni previste al paragrafo 1.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica alle dichiarazioni di esportazioni accettate dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.