§ 1.4.D70 – Regolamento 26 maggio 2005, n. 792.
Regolamento (CE) n. 792/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2005 che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:26/05/2005
Numero:792


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 348/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.4.D70 – Regolamento 26 maggio 2005, n. 792.

Regolamento (CE) n. 792/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2005 che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari.

(G.U.U.E. 27 maggio 2005, n. L 134).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

     (2) Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un’applicazione speculativa del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore lattiero-caseario, il regolamento (CE) n. 348/2005 della Commissione prevedeva che, in deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione relativi ai prodotti lattiero-caseari per i quali fosse stata presentata domanda a partire dal 2 marzo 2005 fosse limitato al 30 giugno 2005.

     (3) L’attento monitoraggio del mercato interno e del mercato mondiale ha mostrato che è possibile ristabilire un periodo più lungo di validità dei titoli di esportazione senza compromettere il corretto funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 348/2005.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 348/2005 è sostituito dal seguente:

     «In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti dal 27 maggio al 23 giugno 2005 per i prodotti di cui alle lettere b) e c) di detto articolo, scade il 30 giugno 2005.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.