§ 1.4.C12 – Regolamento 18 febbraio 2005, n. 284.
Regolamento (CE) n. 284/2005 della Commissione recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:18/02/2005
Numero:284


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.


§ 1.4.C12 – Regolamento 18 febbraio 2005, n. 284.

Regolamento (CE) n. 284/2005 della Commissione recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti in merci non figuranti nell'allegato I del trattato esportati in paesi terzi diversi dalla Svizzera e dal Liechtenstein.

(G.U.U.E. 19 febbraio 2005, n. L 48).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l’importo, stabilisce che all'esportazione di prodotti consistenti in merci non figuranti nell'allegato I del trattato si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

     (2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli 14, 15 e 16 di detto regolamento stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, con particolare riferimento ai documenti da fornire a riprova dell'arrivo a destinazione delle merci.

     (3) In caso di restituzione all'esportazione differenziata, l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, venga versata, su domanda dell'esportatore, non appena sia fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

     (4) L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, firmato nell’ottobre 2004, è provvisoriamente applicabile dal 1° febbraio 2005 in forza della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati.

     (5) Per effetto della decisione 2005/45/CE, le esportazioni verso la Svizzera e il Liechtenstein di taluni prodotti agricoli trasformati non possono più fruire, dal 1° febbraio 2005, di restituzioni all’esportazione, a meno che la Comunità non decida di introdurre tali restituzioni quando il prezzo di riferimento interno svizzero è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità.

     (6) La decisione 2005/45/CE introduce disposizioni speciali sulla cooperazione amministrativa destinate a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e di restituzioni alle esportazioni.

     (7) Alla luce di queste disposizioni speciali e allo scopo di evitare d'imporre costi superflui agli operatori nei loro scambi commerciali con altri paesi terzi, è opportuno derogare al regolamento (CE) n. 800/1999 se e in quanto esso richiede che venga comprovata l'importazione nel caso di restituzioni differenziate. Quando per i particolari paesi di destinazione in questione non siano state fissate restituzioni all'esportazione, è parimenti opportuno non tener conto di tale fatto nel determinare il tasso più basso di restituzione.

     (8) Poiché le disposizioni della decisione 2005/45/CE si applicano dal 1° febbraio 2005, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.

     (9) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     In deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, qualora la restituzione risulti differenziata unicamente a motivo del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione per la Svizzera o il Liechtenstein, la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione per le merci di cui al regolamento (CE) n. 1520/2000 che sono elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

 

     Art. 2.

     Il fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione all'esportazione per le esportazioni verso la Svizzera o il Liechtenstein delle merci di cui al regolamento (CE) n. 1520/2000 che sono elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 non è preso in considerazione nel determinare il tasso di restituzione più basso ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2005.