§ 1.2.180 - Regolamento 18 marzo 2008, n. 259.
Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:18/03/2008
Numero:259


Sommario
Art. 1.  Contenuto della pubblicazione
Art. 2.  Forma della pubblicazione
Art. 3.  Data della pubblicazione
Art. 4.  Informazione dei beneficiari
Art. 5.  Collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri
Art. 6.  Entrata in vigore e applicazione


§ 1.2.180 - Regolamento 18 marzo 2008, n. 259.

Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

(G.U.U.E. 19 marzo 2008, n. L 76)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare l’articolo 42, punto 8 ter, sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri devono provvedere alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di seguito i Fondi, e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi.

(2) Lo scopo della pubblicazione, che deve essere in linea con le informazioni tenute nella contabilità e nei registri degli organismi pagatori e che devono riguardare soltanto i pagamenti percepiti nel precedente esercizio finanziario, è quello di garantire la trasparenza nell’uso dei Fondi e di migliorare la sana gestione finanziaria dei medesimi. A questo scopo è opportuno che le informazioni siano presentate al pubblico in modo chiaro, armonizzato e consultabile entro il termine del 30 aprile. Per le spese del FEASR pagate tra il 1° gennaio e il 15 ottobre 2007 è opportuno fissare un termine apposito per la pubblicazione.

(3) Occorre per questo stabilire i requisiti minimi circa il contenuto della pubblicazione. Tali requisiti non devono andare al di là di quanto necessario in una società democratica ai fini del raggiungimento delle finalità perseguite.

(4) È opportuno che la pubblicazione delle informazioni sia realizzata su internet per mezzo di uno strumento di ricerca in modo da dare ad un vasto pubblico la possibilità di consultarle. Lo strumento di ricerca dovrà permettere di compiere la ricerca in base a determinati criteri ed è necessario che i risultati siano presentati in forma facilmente accessibile.

(5) È opportuno che la pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari sia realizzata non appena possibile dopo la chiusura dell’esercizio finanziario, per garantire la trasparenza nei confronti del pubblico. Occorre tuttavia dare agli Stati membri il tempo di compiere i lavori necessari. L’obiettivo della trasparenza non richiede che le informazioni rimangano accessibili a tempo indeterminato, per cui appare opportuno stabilire un periodo ragionevole di disponibilità delle informazioni pubblicate.

(6) Rendendo tali informazioni accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull’uso dei fondi comunitari nell’ambito della politica agricola comune e se ne migliora la corretta gestione finanziaria, grazie in particolare ad un maggior controllo pubblico sull’utilizzazione di tali somme. Data l’estrema importanza degli obiettivi perseguiti appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell’obbligo della protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per prevenire le irregolarità.

(7) Per rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati appare opportuno che i beneficiari dei Fondi siano informati in anticipo della pubblicazione dei dati che li riguardano. Si ritiene appropriato informare i beneficiari attraverso i moduli di domanda di aiuto o in altro modo nel momento in cui i dati sono raccolti. È inoltre necessario che i beneficiari siano informati dei loro diritti in virtù della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e delle procedure applicabili per l'esercizio di tali diritti. Per quanto riguarda le spese sostenute negli esercizi finanziari 2007 e 2008, se non è possibile informare i beneficiari al momento della raccolta dei dati personali è necessario farlo entro un periodo di tempo ragionevole prima della pubblicazione dei loro dati.

(8) Per garantire la trasparenza occorre informare i beneficiari dei Fondi del fatto che, per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, i loro dati personali possono essere trattati da organismi delle Comunità e degli Stati membri competenti in materia di audit e di investigazione. È opportuno comunicare questa informazione insieme all’informazione relativa alla pubblicazione e ai diritti delle persone.

(9) Per facilitare l’accesso del pubblico ai dati pubblicati è opportuno che la Commissione metta a disposizione un sito internet della Comunità, con collegamenti ai siti degli Stati membri in cui sono state pubblicate le informazioni. Tenendo conto delle diverse strutture organizzative negli Stati membri, è opportuno che i medesimi provvedano alla designazione degli organismi a cui affidano il compito di creare e gestire un sito internet unico e di pubblicare i dati.

(10) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1437/2007 dispone che l’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005, inserito dal medesimo regolamento (CE) n. 1437/2007, si applica alle spese del FEAGA sostenute a partire dal 16 ottobre 2007 e alle spese del FEASR sostenute a partire dal 1° gennaio 2007: è quindi necessario che anche le modalità di applicazione si applichino con la stessa decorrenza.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Contenuto della pubblicazione

1. La pubblicazione di cui all’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 contiene le seguenti informazioni:

a) nome e cognome, se si tratta di persone fisiche;

b) ragione sociale, quale registrata, se si tratta di persone giuridiche;

c) nome completo dell’associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone fisiche o giuridiche senza personalità giuridica propria;

d) il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;

e) per il Fondo europeo agricolo di garanzia, di seguito FEAGA, l’importo dei pagamenti diretti, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato;

f) per il FEAGA, l’importo dei pagamenti diversi da quelli di cui alla lettera e), percepiti da ogni beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato;

g) per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di seguito il FEASR, l’importo totale dei finanziamenti pubblici percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato, comprensivo sia del contributo comunitario che del contributo nazionale;

h) la somma degli importi di cui alle lettere e), f) e g), percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario considerato;

i) la valuta di tali importi.

2. Gli Stati membri possono pubblicare informazioni più dettagliate di quelle di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 2. Forma della pubblicazione

Le informazioni di cui all’articolo 1 sono pubblicate su un sito internet unico per ogni Stato membro, che gli utenti possono consultare attraverso uno strumento di ricerca che permette di cercare i beneficiari per nome, per comune, per importi percepiti, quali descritti all’articolo 1, lettere e), f), g) e h), o una combinazione di tali dati e di estrarre le informazioni corrispondenti sotto forma di un insieme unico di dati.

 

     Art. 3. Data della pubblicazione

1. Le informazioni di cui all’articolo 1 sono pubblicate entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

2. Per le spese del FEASR sostenute tra il 1° gennaio e il 15 ottobre 2007 le informazioni sono pubblicate entro il 30 settembre 2008 nei casi in cui le spese siano state rimborsate dal FEASR allo Stato membro entro tale data. Negli altri casi le informazioni sono pubblicate insieme alle informazioni relative all’esercizio finanziario 2008.

3. Le informazioni restano disponibili sul sito internet per due anni a decorrere dalla data della pubblicazione iniziale.

 

     Art. 4. Informazione dei beneficiari

1. Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno resi pubblici a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del presente regolamento e che possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione delle Comunità e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

2. Se si tratta di dati personali, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nel rispetto dei requisiti della direttiva 95/46/CE e i beneficiari sono informati dei diritti loro conferiti da tale direttiva e delle procedure applicabili per esercitarli.

3. Le informazioni di cui paragrafi 1 e 2 sono fornite al beneficiario nei moduli di domanda di finanziamento del FEAGA e del FEASR o in altro modo al momento della raccolta dei dati.

In deroga al primo comma, per i dati relativi ai pagamenti percepiti nel corso degli esercizi finanziari 2007 e 2008, le informazioni sono fornite ai beneficiari con almeno quattro settimane di anticipo rispetto alla data della pubblicazione.

 

     Art. 5. Collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri

1. La Commissione costituisce e gestisce un sito internet comunitario, a partire dall’indirizzo del proprio sito internet centrale, con collegamenti ai siti degli Stati membri. La Commissione aggiorna i collegamenti internet in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli indirizzi internet dei propri siti non appena li hanno costituiti ed ogni ulteriore modifica che abbia incidenza sull’accessibilità ai medesimi a partire dal sito internet della Commissione.

3. Gli Stati membri designano l’organismo incaricato di costituire e gestire il sito unico di cui all’articolo 2. Essi comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’organismo designato.

 

     Art. 6. Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle spese sostenute dal FEAGA a partire dal 16 ottobre 2007 e dal FEASR a partire dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.