§ 1.2.154 - Regolamento 27 aprile 2006, n. 659.
Regolamento (CE) n. 659/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:27/04/2006
Numero:659


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.154 - Regolamento 27 aprile 2006, n. 659.

Regolamento (CE) n. 659/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

(G.U.U.E. 29 aprile 2006, n. L 116).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 145, lettere c), d) bis, k), l), m) e p),

     considerando quanto segue:

      (1) In seguito all’inserimento del regime di sostegno per lo zucchero nel regime di pagamento unico è necessario modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, in particolare per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande e le misure di controllo relative a tale regime di aiuto. È altresì opportuno chiarire alcuni aspetti delle disposizioni del medesimo regolamento.

      (2) L’applicazione di alcune disposizioni delle modalità di attuazione del sistema integrato definito nel regolamento (CE) n. 796/2004 ai regimi istituiti dall’articolo 143 ter e 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 è prevista rispettivamente dall’articolo 136 e dall’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime. È opportuno chiarire in tal senso il regolamento (CE) n. 796/2004.

      (3) Diversi riferimenti ad altri regolamenti sono obsoleti e devono essere sostituiti con i riferimenti pertinenti.

      (4) È opportuno che siano indicati nella domanda unica i dati specifici relativi alla produzione di zucchero.

      (5) A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono derogare a talune disposizioni relative alla domanda unica nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o nel primo anno in cui è inserito un nuovo elemento nel regime di pagamento unico. È opportuno che tale deroga comprenda anche la possibilità di apportare modifiche riguardo all’uso di determinate parcelle o al regime di aiuto loro applicabile.

      (6) L’inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero nel regime di pagamento unico a seguito della riforma del settore dello zucchero, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, richiede una certa flessibilità per quanto riguarda possibili aggiunte e modifiche da apportare alla domanda unica nel caso in cui lo Stato membro applichi nel 2006 l’articolo 48 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. È pertanto opportuno che dette aggiunte e modifiche siano autorizzate fino al 15 giugno 2006. È opportuno tuttavia mantenere le date di presentazione della domanda unica fissate dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, in modo da consentire agli Stati membri di organizzare tempestivamente i rispettivi programmi di controllo.

      (7) Il capitolo 10 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede un pagamento transitorio per lo zucchero negli Stati membri che applicano l’articolo 71 del medesimo regolamento. L’articolo 143 ter bis del suddetto regolamento prevede un pagamento distinto per lo zucchero negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ivi previsto all’articolo 143 ter. Per le loro caratteristiche intrinseche, il pagamento transitorio e il pagamento distinto per lo zucchero non sono legati alla superficie agricola, ragion per cui le disposizioni relative alla domanda unica di cui al regolamento (CE) n. 796/2004 non si applicano a questi regimi di pagamento. Occorre pertanto prevedere idonee modalità di presentazione delle domande.

      (8) In caso di inserimento di nuovi settori nel regime di pagamento unico, occorre prevedere che le norme di cui all’articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 796/2004 sulla presentazione tardiva delle domande a titolo del regime di pagamento unico si applichino anche alle domande presentate dagli agricoltori relativamente a tali nuovi settori.

      (9) È opportuno estendere i controlli incrociati da eseguire sulle domande uniche a determinati controlli specifici attinenti alle varie condizioni concernenti le informazioni fornite dai fabbricanti di zucchero.

      (10) Date le peculiarità del regime di aiuto per lo zucchero previsto dal titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno stabilire specifiche disposizioni in materia di controllo.

      (11) Nel caso in cui l’autorità competente intensifichi i controlli in loco è opportuno che possa essere aumentata anche la percentuale di agricoltori selezionati in modo casuale per tali controlli.

      (12) Qualora l’agricoltore abbia dichiarato una superficie superiore ai diritti all’aiuto, l’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede che la base di calcolo dell’aiuto sia il numero di ettari associati a diritti all’aiuto. Se la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, non occorre applicare le riduzioni o le esclusioni previste dagli articoli 51 o 53 di tale regolamento. Occorre pertanto chiarire in tal senso le disposizioni suddette.

      (13) Per gli aiuti per animali, le regole concernenti le riduzioni da applicare mediante detrazioni dai pagamenti nei tre anni successivi si applicano solo nell’ambito del regime di aiuto in cui si è verificata l’irregolarità. Le regole sono invece diverse per i regimi di aiuto per superficie, nei quali la detrazione può essere effettuata da qualsiasi pagamento contemplato dai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno armonizzare pertanto le regole relative ai diversi regimi di aiuto.

      (14) Le norme transitorie concernenti i casi in cui è necessario applicare le riduzioni mediante detrazioni dai pagamenti nei tre anni successivi riguardano solo le decisioni relative alle domande per il 2004. Dal momento che dopo l’introduzione del regime di pagamento unico gli aiuti per animali sono inseriti in tale regime, occorre prevedere la possibilità di effettuare la detrazione attraverso il suddetto regime.

      (15) In seguito all’inserimento di nuovi regimi di aiuto nel regime di pagamento unico occorre aggiornare i riferimenti ai massimali di cui all’articolo 71 bis del regolamento (CE) n. 796/2004.

      (16) Quando sono stati introdotti il regime di pagamento unico e la domanda unica è stato unificato il termine ultimo per gli aiuti per superficie e gli aiuti per animali. È pertanto opportuno unificare anche il termine ultimo entro cui gli Stati membri debbono comunicare i dati relativi agli aiuti suddetti.

      (17) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 796/2004.

      (18) Le modifiche previste dal presente regolamento riguardano le domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2006.

      (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue.

     1) L’articolo 2 è modificato come segue:

     a) il punto 12) è sostituito dal seguente:

     «12) “regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 10 sexies, 11 e 12 del titolo IV ed eccetto il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del medesimo regolamento;»

     b) il punto 20) è sostituito dal seguente:

     «20) “periodo di detenzione”: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in virtù delle seguenti disposizioni:

     a) articoli 90 e 94 del regolamento (CE) n. 1973/1999, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;

     b) articolo 101 del regolamento (CE) n. 1973/2004, in riferimento al premio per le vacche nutrici;

     c) articolo 123 del regolamento (CE) n. 1973/2004, in riferimento al premio alla macellazione;

     d) articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;».

     2) L’articolo 13 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Nel caso di una domanda relativa alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve essere corredata di copia del contratto stipulato dal richiedente con il raccoglitore o con il primo trasformatore, a norma dell’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004.»;

     b) è aggiunto il seguente paragrafo:

     «13. Nel caso di una domanda di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare copia del contratto di cui all’articolo 110 novodecies del medesimo regolamento;».

     3) L’articolo 14 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Gli usi delle superfici non finalizzati ai regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 né figuranti nell’allegato V del medesimo regolamento vanno dichiarati in una o più rubriche “altri usi”.»;

     b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituto dal testo seguente:

     «Alle stesse condizioni gli Stati membri possono autorizzare modifiche riguardo all’uso o al regime di aiuto, in relazione a parcelle agricole già dichiarate nella domanda unica.

     Le deroghe di cui al primo e al secondo comma si applicano anche nel primo anno in cui sono inseriti nuovi settori nel regime di pagamento unico e i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.»

     4) L’articolo 15 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

     «Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso o al regime di aiuto, in relazione a parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica.

     Per l’anno 2006, la domanda di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può essere aggiunta alla domanda unica, alle condizioni indicate al primo comma del presente paragrafo.

     Se le modifiche di cui al primo, al secondo e al terzo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.»;

     b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

     «Tuttavia, per l’anno 2006, negli Stati membri che applicano l’articolo 48 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 795/2004, le modifiche apportate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo sono notificate all’autorità competente entro il 15 giugno.»

     5) All’articolo 16, paragrafo 1, la lettera f) è sostituito dalla seguente:

     «f) se del caso, il quantitativo di riferimento individuale di latte di cui dispone l’agricoltore al 31 marzo ovvero, se lo Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista all’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1973/2004, al 1° aprile dell’anno civile considerato; detto quantitativo, se non è noto al momento della presentazione della domanda, è notificato all’autorità competente non appena possibile;».

     6) Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente capitolo:

     «CAPITOLO III bis

     PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO E PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO

     Articolo 17 bis. Requisiti relativi alle domande di aiuto per il pagamento per lo zucchero e il pagamento distinto per lo zucchero

     1. Per ottenere il pagamento per lo zucchero previsto al capitolo 10 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e il pagamento distinto per lo zucchero previsto all’articolo 143 ter bis del medesimo regolamento gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare:

     a) l’identità dell’agricoltore;

     b) una dichiarazione in cui l’agricoltore attesta di aver preso atto delle condizioni di concessione dell’aiuto.

     2. La domanda di aiuto per il pagamento per lo zucchero o per il pagamento distinto per lo zucchero è presentata entro un termine fissato dagli Stati membri, non posteriore al 15 maggio, o al 15 giugno nel caso dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania.

     Tuttavia, per il 2006, per la presentazione delle domande di aiuto per il pagamento distinto per lo zucchero in conformità dell’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, il termine di cui al primo comma non è posteriore al 30 giugno 2006.»

     7) All’articolo 21 bis è aggiunto il seguente paragrafo:

     «3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel primo anno di inserimento di nuovi settori nel regime di pagamento unico per quanto riguarda le domande di partecipazione degli agricoltori a tali settori.»

     8) All’articolo 24, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

     «k) tra i dati indicati nel contratto di consegna di cui all’articolo 110 novodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e i dati sulle consegne forniti dal fabbricante di zucchero.»

     9) L’articolo 26 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1:

     i) al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

     «e) il 5 % degli agricoltori che presentano domanda per l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero previsto al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

     ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Ove il campione di controllo esaminato a norma del primo comma contenga già richiedenti degli aiuti di cui alle lettere da a) ad e) del secondo comma, tali richiedenti possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo ivi previste.»;

     b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

     «h) almeno il 5 % dei richiedenti che effettuano consegne al fabbricante di cui trattasi nel caso delle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i controlli presso i fabbricanti di zucchero sul quantitativo di zucchero di quota ottenuto da barbabietole e da canna da zucchero consegnate in conformità dell’articolo 110 novodecies del medesimo regolamento.»

     10) All’articolo 27, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

     «Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto dall’articolo 26, paragrafi 1 e 2, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.»;

     11) Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente articolo:

     «Articolo 31 ter. Controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero

     I controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero in merito alle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero previsto al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono intesi a verificare:

     a) i dati indicati dagli agricoltori nei contratti di consegna;

     b) l’esattezza dei dati sulle consegne forniti all’autorità competente;

     c) la certificazione delle bilance utilizzate per le consegne;

     d) i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio ufficiale per determinare la percentuale di saccarosio delle barbabietole e della canna da zucchero consegnate.»

     12) L’articolo 32 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) tutte le domande di aiuto in cui almeno l’80 % della superficie per la quale è stato chiesto l’aiuto nell’ambito dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 si trova all’interno della zona rispettiva; oppure»;

     b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Quando un agricoltore è stato scelto per un controllo in loco in conformità del paragrafo 3, almeno l’80 % della superficie per la quale ha chiesto l’aiuto nell’ambito dei regimi istituiti ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sottoposto a controllo mediante telerilevamento.»

     13) All’articolo 36, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «I controlli in loco nei macelli comprendono una verifica a posteriori dei documenti, un raffronto con i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e un esame dei riepiloghi degli attestati di macellazione o delle informazioni equivalenti, inviati agli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004

     14) All’articolo 45, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell’1 % degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuto istituiti ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme in questione.»

     15) All’articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Nel caso di una domanda di aiuto a titolo del regime di pagamento unico, qualora vi sia una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore.»

     16) L’articolo 51 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»;

     b) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

     «2 bis. Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano. Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata non soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, la differenza di cui ai paragrafi 1 e 2 è costituita dalla differenza tra la superficie che soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità e l’importo dei diritti all’aiuto dichiarati.»

     17) L’articolo 53 è modificato come segue:

     a) al secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»;

     b) sono aggiunti i seguenti commi:

     «Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, le riduzioni e le esclusioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano.

     Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all’aiuto e la superficie dichiarata non soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, la differenza di cui al primo e al secondo comma è costituita dalla differenza tra la superficie che soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità e l’importo dei diritti all’aiuto dichiarati.»

     18) L’articolo 59 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 2, terzo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»;

     b) al paragrafo 4, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

     19) L’articolo 60 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Qualora si constati che la percentuale della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli, situata nelle zone di cui all’allegato X del regolamento (CE) n. 1973/2004, è inferiore al 50 %, il premio per capra non viene erogato.»;

     b) al paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

     20) All’articolo 62, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli per il pagamento del premio alla macellazione di cui all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 1973/2004, ove si accerti che un macello ha rilasciato un certificato falso o una falsa dichiarazione, per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali.»

     21) All’articolo 64, secondo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:

     «Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti relativi ad uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell’anno civile successivo all’anno dell’accertamento.»

     22) All’articolo 71 bis, paragrafo 2, lettera d), il primo comma è sostituito dal seguente:

     «per i regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 che sono soggetti ad un massimale ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, dell’articolo 70, paragrafo 2, dell’articolo 71, paragrafo 2, dell’articolo 110 septdecies, paragrafo 1, dell’articolo 143 ter, paragrafo 7, e dell’articolo 143 ter bis, paragrafo 2, dello stesso regolamento, lo Stato membro addiziona gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c).»

     23) All’articolo 73, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «Gli Stati membri possono decidere che l’importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione dal corrispondente importo di uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell’agricoltore dopo la data della decisione di recupero nell’ambito dei regimi di aiuti di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003

     24) All’articolo 76, il paragrafo 1 è modificato come segue:

     a) nel primo comma, il testo introduttivo è sostituito dal testo seguente:

     «Entro il 15 luglio di ogni anno per il regime di pagamento unico e per gli altri regimi di aiuto per superficie nonché per i premi per animali e il pagamento distinto per lo zucchero istituito all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull’anno civile precedente, indicante in particolare:»;

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Contemporaneamente alla relazione di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di beneficiari che hanno ricevuto aiuti nell’ambito dei regimi contemplati dal sistema integrato e i risultati dei controlli relativi alla condizionalità eseguiti a norma del titolo III, capitolo III.»

     25) All’articolo 80, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

     «Se uno Stato membro introduce il regime di pagamento unico dopo il 2005, qualora le riduzioni da applicare mediante detrazioni in conformità dell’articolo 59, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, non possano essere interamente saldate prima dell’entrata in vigore del regime di pagamento unico, il saldo restante viene detratto dai pagamenti dovuti nell’ambito di uno dei regimi di aiuto contemplati dal presente regolamento, a condizione che non siano scaduti i termini per le detrazioni fissati dalle corrispondenti disposizioni.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

     Tuttavia, il disposto del punto 16), lettera b), e del punto 17), lettera b), dell’articolo 1 si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.