§ 1.2.151 - Regolamento 24 marzo 2006, n. 489.
Regolamento (CE) n. 489/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda le varietà di canapa da [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:24/03/2006
Numero:489


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.151 - Regolamento 24 marzo 2006, n. 489.

Regolamento (CE) n. 489/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda le varietà di canapa da fibra che possono beneficiare di pagamenti diretti

(G.U.U.E. 25 marzo 2006, n. L 88).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne, tra l’altro, le condizioni per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa.

      (2) In conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test per determinare i tassi di tetraidrocannabinolo rilevati nelle varietà di canapa seminate nel 2005. Di tali risultati occorre tenere conto nel redigere l’elenco delle varietà di canapa da fibra che possono beneficiare di pagamenti diretti nelle successive campagne di commercializzazione e l’elenco delle varietà autorizzate provvisoriamente per la campagna 2006/2007. Per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo, è opportuno sottoporre alcune di tali varietà alla procedura B descritta nell’allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004.

      (3) Il regolamento (CE) n. 796/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla campagna 2006/2007.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

VARIETÀ DI CANAPA DA FIBRA CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI

 

     a) Varietà di canapa da fibra

     Beniko

     Carmagnola

     CS

     Delta-Llosa

     Delta 405

     Dioica 88

     Epsilon 68

     Fedora 17

     Felina 32

     Felina 34 — Félina 34

     Ferimon — Férimon

     Fibranova

     Fibrimon 24

     Futura 75

     Juso 14

     Red Petiole

     Santhica 23

     Santhica 27

     Tiborszállási

     Uso-31

 

     b) Varietà di canapa da fibra ammesse per la campagna 2006/2007

     Białobrzeskie

     Chamaeleon (1)

     Cannakomp

     Fasamo

     Fibriko TC

     Finola (1)

     Kompolti hibrid TC

     Kompolti

     Lipko

     Silesia (2)

     UNIKO-B

 

(1) Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, si applica la procedura B dell’allegato I.

(2) Esclusivamente in Polonia, come autorizzato dalla decisione 2004/297/CE della Commissione (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 66).»