§ 1.1.453 – Decisione 29 marzo 2004, n. 297.
Decisione n. 2004/297/CE della Commissione che autorizza la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:29/03/2004
Numero:297


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.1.453 – Decisione 29 marzo 2004, n. 297.

Decisione n. 2004/297/CE della Commissione che autorizza la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a differire l'applicazione di talune disposizioni delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di determinate varietà. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 1 aprile 2004, n. L 97).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 42,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 42 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare misure transitorie qualora tali misure siano necessarie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore veterinario e fitosanitario. Tale normativa disciplina anche la commercializzazione delle sementi.

     (2) A norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, le sementi delle varietà delle specie vegetali disciplinate da direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE, possono essere commercializzate soltanto se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 7 e 11 delle suddette due direttive.

     (3) A meno che non sia concessa una deroga a tali disposizioni, la commercializzazione di sementi di determinate varietà dovrebbe essere vietata nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia a decorrere dalla data della loro adesione.

     (4) Per consentire a tali paesi di adottare e attuare le misure atte a garantire che le varietà in questione sono state ammesse conformemente ai principi del sistema comunitario, è opportuno autorizzarli a differire, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, l'applicazione delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda la commercializzazione nel proprio territorio delle sementi delle varietà iscritte nei rispettivi cataloghi conformemente a principi diversi da quelli stabiliti nelle direttive summenzionate.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 7 e 11 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia possono differire, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, l'applicazione delle suddette direttive per quanto riguarda la commercializzazione nel proprio territorio delle sementi delle varietà iscritte nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e vegetali che non sono state ufficialmente ammesse conformemente alle disposizioni delle suddette direttive.

     Durante questo periodo, le sementi in questione possono essere commercializzate soltanto nel territorio degli Stati membri in questione. Ogni etichetta apposta sulla partita di sementi e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni a norma della presente decisione indica chiaramente che le sementi sono destinate ad essere commercializzate esclusivamente nel territorio del paese in questione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica contemporaneamente e subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.