§ 1.2.71 - Regolamento 10 settembre 2001, n. 1863.
Regolamento (CE) n. 1863/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2390/1999 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:10/09/2001
Numero:1863


Sommario
Art. 1.      Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2390/1999 sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


§ 1.2.71 - Regolamento 10 settembre 2001, n. 1863.

Regolamento (CE) n. 1863/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2390/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia.

(G.U.C.E. 27 settembre 2001, n. L 259).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, modificato dal regolamento (CE) n. 2644/2000 , stabilisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia. In seguito a modifiche della nomenclatura di bilancio e onde agevolare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, gli allegati di tale regolamento vanno sostituiti.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2390/1999 sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento.

     Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2001.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II

     (Omissis)

 

     Allegato III

     (Omissis)